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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27916/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La vicenda origina dalla dichiarazione di fallimento di una società di capitali che, nelle more, aveva trasferito la sede all'estero ed era stata cancellata dal registro imprese ungherese. Dopo un primo reclamo dichiarato inammissibile perché proposto oltre termine da soggetti ritenuti non legittimati ad agire in rappresentanza della società ma in proprio, la società, in persona del suo amministratore, propose un secondo reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento. La Corte d'appello lo dichiarò inammissibile: da un lato ritenne tardiva l'impugnazione perché la conoscenza della sentenza da parte dell'amministratore, acquisita tramite il precedente reclamo, sarebbe stata sufficiente a far decorrere il termine breve; dall'altro affermò che la società, essendo estinta per cancellazione, non aveva capacità giuridica né legittimazione processuale a proporre reclamo. Il ricorso per cassazione deduceva due violazioni di legge: 1) violazione degli artt. 18 l.fall., 325 e 327 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il termine breve decorre solo da notificazione legale della sentenza e non dalla mera conoscenza di fatto, e che il giudicato formatosi sul primo reclamo non poteva precludere il reclamo proposto dalla società; 2) violazione degli artt. 10 e 18 l.fall., sostenendo che la società estinta entro l'anno dalla cancellazione resta processualmente legittimata nel giudizio prefallimentare e nelle impugnazioni, in virtù della fictio iuris prevista dalla legge fallimentare.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla controricorrente e ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato, in primo luogo, che la mera conoscenza di fatto della sentenza di fallimento non è idonea a far decorrere il termine breve per reclamo: occorre una conoscenza legale derivante da notificazione rituale o da altra attività processuale normativamente idonea, non essendo equiparabile la proposizione di un precedente reclamo da parte di soggetti diversi dalla società. Ha inoltre escluso che il giudicato sulla sentenza che aveva dichiarato inammissibile il primo reclamo potesse spiegare effetti preclusivi nei confronti della società, poiché quel giudizio riguardava un'impugnazione proposta in proprio dai precedenti gestori e non in rappresentanza della società. In secondo luogo, ha ribadito che, ai sensi dell'art. 10 l.fall., la società dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione conserva capacità processuale nel procedimento concorsuale e nelle impugnazioni, operando una fictio iuris; la legittimazione a rappresentarla spetta a chi era legale rappresentante al momento della cancellazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 22 l. fall.

    Richiamato come norma sul reclamo avverso il provvedimento prefallimentare; non è oggetto principale della decisione.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il termine lungo è applicabile in difetto di notificazione legale della sentenza.

  • art. 18 l.fall.

    Il termine breve per proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento decorre solo da notificazione rituale della sentenza al debitore.

  • art. 325 c.p.c.

    La decorrenza del termine breve per impugnare richiede la conoscenza legale del provvedimento, non la sola conoscenza di fatto.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno rileva solo se la precedente decisione ha riguardato la stessa parte e il medesimo rapporto processuale; nel caso esaminato non era preclusivo nei confronti della società.

  • art. 366 c.p.c.

    Eccezione di inammissibilità rigettata perché i documenti richiamati erano specificamente allegati e i motivi denunciavano violazioni di legge.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Esclusa l'inammissibilità fondata sulla norma, anche perché non ricorreva il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque la disposizione non è in generale applicabile al reclamo ex art. 18 l.fall.

  • art. 10 l. fall.

    La società dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione dal registro imprese conserva, per fictio iuris, capacità processuale nel procedimento concorsuale e nelle impugnazioni.

  • art. 17 l. fall.

    La notificazione della sentenza dichiarativa deve avvenire nelle forme previste dagli artt. 137 e segg. c.p.c. richiamati dalla norma.

  • artt. 137 e segg. c.p.c.

    Richiamati per le forme della notificazione della sentenza fallimentare.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Gli errori nell'interpretazione del giudicato esterno sono sindacabili come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non pertinente, poiché i motivi non riguardavano vizi motivazionali ma violazioni di legge.

Massime di principio

  • Il termine breve per impugnare una sentenza dichiarativa di fallimento decorre solo dalla notificazione rituale del provvedimento al debitore; la mera conoscenza di fatto, anche piena, ottenuta per altra via, non è sufficiente.
  • La conoscenza della sentenza da parte di soggetti collegati alla società, ma che abbiano agito in proprio e non in rappresentanza della società, non equivale a notificazione legale né fa decorrere il termine per l'impugnazione della società.
  • Il giudicato formatosi su un reclamo proposto da persone fisiche in proprio non preclude necessariamente il successivo reclamo della società, se il precedente giudizio non ha avuto ad oggetto la medesima parte in quanto tale.
  • La sentenza che interpreta il giudicato esterno va censurata come violazione di legge quando ne attribuisce erroneamente portata preclusiva a una decisione che non l'ha avuta.
  • La società cancellata dal registro delle imprese può essere comunque dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione e conserva, nel relativo procedimento concorsuale e nelle impugnazioni, capacità processuale per fictio iuris.
  • Nel giudizio concorsuale la legittimazione a rappresentare la società estinta spetta a chi ne era legale rappresentante al momento della cancellazione, salva diversa prova o diversa situazione processuale risultante dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConcordato preventivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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