Cassazione Civile, Ordinanza n. 27914/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo passivo di un conto corrente assistito da apertura di credito, relativo a un rapporto intrattenuto con la banca originaria e poi asseritamente ceduto in blocco, ex art. 58 t.u.b., attraverso una سلسلة di cessioni. La debitrice principale e una fideiussore hanno proposto opposizione sostenendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva sostanziale della società cessionaria, perché il credito azionato non sarebbe stato incluso nei crediti oggetto delle cessioni. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello ha accolto il gravame, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la cessionaria alle spese, ritenendo non dimostrata l'effettiva inclusione del credito nel blocco ceduto. Nel ricorso per cassazione la società cessionaria ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione; 2) violazione degli artt. 58 t.u.b., 4 l. n. 130/1999 e 2697 c.c. in tema di prova della titolarità del credito ceduto in blocco; 3) violazione degli artt. 1842, 1843 e 1243 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla valutazione del rapporto di conto e dell'effettiva erogazione del credito; 4) violazione degli artt. 1147, 1153 e 2697 c.c. per la mancata applicazione di un preteso acquisto in buona fede del credito; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese di lite e compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla procura speciale, qualificando come mero refuso l'erroneo riferimento in procura a una società diversa e ritenendo valida la rappresentanza processuale conferita tramite la società mandataria/procuratrice. Quanto ai motivi, la Corte ha reputato inammissibile il primo per carenza del vizio denunciato, poiché la sentenza di merito era adeguatamente motivata; il secondo perché la valutazione sull'idoneità probatoria dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e sull'inclusione del credito nel blocco ceduto costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; il terzo perché si risolveva in una critica al giudizio di fatto sulla natura e sulla misura del credito; il quarto perché introduceva una questione nuova e comunque non chiarita nei suoi presupposti fattuali; il quinto perché la regolazione delle spese secondo soccombenza non è sindacabile in cassazione per il solo mancato esercizio del potere di compensazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993
La pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può essere idonea a dimostrare la titolarità del credito del cessionario, ma il giudice di merito conserva il potere di valutarne l'effettiva sufficienza probatoria rispetto al credito concreto azionato.
Richiamato insieme all'art. 58 t.u.b. quale base normativa delle cessioni di crediti nell'operazione di cartolarizzazione.
La parte che agisce come cessionaria deve provare la propria titolarità del credito azionato quando contestata.
La procura allegata al ricorso notificato telematicamente è stata considerata apposta in calce al ricorso.
Richiamato quale criterio di conservazione dell'atto e di interpretazione della procura in senso utile alla sua efficacia.
Richiamato insieme all'art. 1367 c.c. per valorizzare la conservazione della procura in caso di errore materiale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla valutazione di fatto del giudice di merito non era proponibile perché il relativo vizio non era stato dedotto nei limiti consentiti.
Richiamati nel motivo relativo al rapporto di apertura di credito e alla quantificazione del saldo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro un accertamento di fatto.
Richiamato nel motivo sul saldo e sulla compensazione, senza superare il rilievo che la censura mirava a contestare un giudizio di fatto.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata considerata inammissibile perché sollecitava un nuovo apprezzamento del merito.
Richiamati nel motivo sull'acquisto in buona fede, ritenuto nuova questione non esaminata nel merito.
La regolazione delle spese secondo soccombenza è stata ritenuta non censurabile in cassazione per il solo mancato esercizio del potere di compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel contenzioso sulla titolarità del credito ceduto in blocco, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente solo se, in concreto, consente di individuare in modo univoco il credito azionato; la relativa idoneità probatoria è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- Chi agisce in giudizio come cessionario del credito deve fornire la prova della propria legittimazione attiva quando la controparte la contesti, e il mero richiamo a formule generali di cessione di massa non impone al giudice di ritenere provata l'inclusione dello specifico credito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione adeguata e coerente.
- Un errore materiale nella procura alle liti, se dal contesto consente di identificare inequivocabilmente la parte rappresentata e il difensore incaricato, non comporta nullità del mandato e va interpretato in senso conservativo.
- Non è deducibile in cassazione una questione nuova di cui non risulti l'introduzione e la trattazione nel giudizio di merito.
- La mancata compensazione delle spese di lite, quando il giudice applica il criterio della soccombenza, non è di regola sindacabile in sede di legittimità come vizio autonomo.
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