Cassazione Civile, Ordinanza n. 27921/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ingegnere libero professionista aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per più annualità, sostenendo che mancasse il presupposto dell'autonoma organizzazione. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il ricorso era stato respinto in primo grado e accolto solo in parte in appello: la CTR aveva ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione per alcune annualità e insussistente per altre, disponendo il rimborso limitatamente a queste ultime. In Cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione e sull'IRAP, assumendo che la CTR si fosse limitata ad affermare in modo apodittico l'esistenza di costi notevoli senza indicare criteri e basi fattuali; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e delle norme IRAP, per avere la CTR valorizzato compensi a soggetti terzi che non sarebbero dipendenti o collaboratori, ma altri professionisti autonomi incaricati di attività specialistiche; 3) omesso o insufficiente esame di fatti decisivi, perché la CTR non avrebbe considerato costi documentati e non contestati che avrebbero mostrato la natura occasionale e non continuativa delle prestazioni rese da terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR, letta nel suo complesso, consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito: la Commissione aveva richiamato i costi per collaborazioni professionali e la loro incidenza sul fatturato, traendone un giudizio di superamento della soglia di organizzazione per alcune annualità. Ha dichiarato inammissibili e comunque infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che, ai fini IRAP, rileva l'impiego non occasionale di lavoro altrui o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, a prescindere dal fatto che il terzo sia dipendente o collaboratore; inoltre, la valutazione sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione è un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, se dovuto, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità per difetto di motivazione perché il ragionamento della CTR era ricostruibile dal complesso della decisione.
invocato per denunciare la nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione non fosse meramente apparente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il requisito motivazionale delle sentenze tributarie.
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
individuato come norma che definisce il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata.
art. 3 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina IRAP.
invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ricondotto la censura alla rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di nullità dedotto contro la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di violazione di legge in tema di autonoma organizzazione IRAP.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base del motivo di vizio motivazionale; la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura perché diretta a sollecitare un nuovo esame del fatto.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
richiamato per la procedura camerale del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione della propria attività, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
- Ai fini della verifica dell'autonoma organizzazione non rileva la sola forma giuridica del rapporto con il terzo: conta l'apporto non occasionale di soggetti esterni, anche se non legati da rapporto di dipendenza.
- L'accertamento della sussistenza dell'autonoma organizzazione è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica, purché siano individuabili gli elementi posti a base della decisione.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto sono inammissibili in cassazione quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, richiedono una nuova valutazione del merito.
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