Cassazione Civile, Ordinanza n. 27922/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva presentato istanza di disapplicazione della disciplina sulle società non operative per l'anno d'imposta 2013, deducendo la presenza di condizioni oggettive che avevano impedito il superamento del test di operatività: ricavi inferiori a quelli presunti, assenza di cause automatiche di esclusione, possesso di una struttura turistico-alberghiera nel Comune di Gioiosa Marea, concessione in locazione dell'intero complesso aziendale a terzi e conseguente indisponibilità del bene. L'Ufficio aveva negato la disapplicazione. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto perché il diniego non era ritenuto atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. 546/1992. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che il diniego di disapplicazione fosse autonomamente impugnabile anche in assenza di avviso di accertamento successivo, con interesse concreto e attuale alla tutela giurisdizionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il diniego di disapplicazione di una disciplina antielusiva è un atto definitivo in sede amministrativa, recettizio e con immediata rilevanza esterna, qualificabile come diniego di agevolazione e quindi impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992. Ha inoltre escluso che la mancata emissione di un avviso di accertamento elimini l'interesse ad agire del contribuente. Ha precisato che, nel caso concreto, il rigetto dell'interpello risaliva al 2014 e non era quindi applicabile retroattivamente la disciplina del d.lgs. 156/2015 che esclude l'impugnabilità delle risposte agli interpelli. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia - Palermo, in diversa composizione, per il riesame della controversia.
Norme richiamate
La disciplina sulle società non operative era la base dell'istanza di disapplicazione presentata dalla contribuente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione sostanziale, ma considera il diniego di disapplicazione come atto suscettibile di impugnazione.
Il diniego di disapplicazione viene qualificato come atto impugnabile davanti al giudice tributario, quale diniego di agevolazione con immediata rilevanza esterna.
La Corte riconosce l'interesse ad agire del contribuente già al momento della ricezione del diniego, senza necessità di attendere un successivo avviso di accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato veicolato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 37-bis del d.P.R. 600/1973
È richiamato come base dell'orientamento giurisprudenziale sul diniego di disapplicazione di leggi antielusive, qualificato come atto definitivo e impugnabile.
d.m. Finanze 19 giugno 1998, n. 259
È richiamato quale atto attuativo della procedura che conferma il carattere definitivo del diniego in sede amministrativa.
La Corte precisa che la disposizione che esclude l'impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello opera solo per il futuro e non ha efficacia retroattiva né interpretativa.
Massime di principio
- Il diniego di disapplicazione di una disciplina antielusiva o agevolativa è autonomamente impugnabile dal contribuente quando presenti immediata rilevanza esterna e renda attuale la pretesa fiscale.
- Ai fini dell'impugnazione di un diniego amministrativo in materia tributaria, l'interesse ad agire sussiste già con la conoscenza dell'atto lesivo, senza che sia necessario attendere un successivo avviso di accertamento.
- Le norme sopravvenute che escludono l'impugnabilità delle risposte agli interpelli non si applicano retroattivamente ai dinieghi adottati prima della loro entrata in vigore.
- Nel processo tributario la tutela contro il diniego non si limita al sindacato formale sull'atto, ma può estendersi alla verifica della fondatezza sostanziale della richiesta di disapplicazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27914/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27915/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27916/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27919/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27921/2023 del 04/10/2023
- ordinanza_civile · 4 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27923/2023 del 04/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →