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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27919/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per ottenere l’esecuzione di un giudicato che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. Il credito, pari a euro 15.472,13, era stato già riconosciuto con sentenze di merito confermate in cassazione; tuttavia il rimborso era stato corrisposto solo in parte. La CTR, adita in ottemperanza, aveva ritenuto che l’Amministrazione non avesse provato l’insufficienza delle risorse stanziate e aveva affermato che il limite di spesa introdotto dallo ius superveniens non poteva operare in modo definitivo sul diritto al rimborso, nominando un commissario ad acta e condannando l’Agenzia alle spese. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio sulla capienza delle domande di rimborso rispetto alle risorse disponibili; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014 come modificato dall’art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. in l. 123/2017, e dell’art. 29 d.l. 162/2019 conv. in l. 8/2020, deducendo che la normativa sopravvenuta prevedeva il rimborso in misura dimezzata e che il riconoscimento del diritto non implicava automaticamente il pagamento integrale. Il contribuente ha resistito, eccependo anche l’inammissibilità del ricorso, e in memoria ha riferito che nelle more del giudizio l’Ufficio aveva versato il saldo dovuto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorrente e ha ribadito che, nel giudizio tributario di ottemperanza, è deducibile anche il difettoso esercizio del potere-dovere del giudice di precisare il contenuto del giudicato. Sul merito, la Corte ha affermato che la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa e sulla riduzione percentuale dei rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 non incide sul diritto sostanziale al rimborso integralmente accertato con giudicato, ma solo sulle modalità attuative del pagamento. Ha però rilevato che la CTR non aveva demandato al commissario ad acta gli accertamenti necessari sulle concrete modalità di esecuzione; nonostante ciò, la Corte ha ritenuto superfluo cassare con rinvio, perché il contribuente aveva dichiarato di avere ricevuto nelle more il pagamento integrale del residuo credito. Per tale ragione ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c., lasciandone fermo l’esito finale. Le spese di legittimità sono state regolate secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza è ammissibile non solo per violazioni delle norme specifiche sul procedimento, ma per ogni error in procedendo, incluso il difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato da eseguire.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sull’apprezzamento delle prove e sull’onere di allegazione/prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura relativa alla valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere il riparto dell’onere della prova in tema di capienza delle risorse stanziate per i rimborsi.

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    La disciplina dei rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 regola le modalità di effettuazione del rimborso e l’uso delle risorse stanziate, ma non incide sul diritto sostanziale già accertato in giudicato.

  • art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123

    È norma sopravvenuta che stabilisce limiti di capienza e riduzione percentuale dei rimborsi; opera sul piano attuativo/esecutivo e non estingue né riduce il credito giudizialmente accertato.

  • art. 29 d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in l. 28 febbraio 2020, n. 8

    È richiamato come ulteriore intervento modificativo della disciplina dei rimborsi, rilevante solo per le modalità di esecuzione.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che una lettura che limitasse definitivamente il rimborso ai soli trienni o che producesse una falcidia sostanziale sia conforme al principio di eguaglianza.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina non lede il diritto di difesa o la tutela giurisdizionale, poiché non comprime il diritto sostanziale già accertato.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    La soluzione accolta è ritenuta conforme al giusto equilibrio tra interesse pubblico alla gestione delle risorse e diritto patrimoniale del singolo.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte, pur rigettando il ricorso, corregge la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla con rinvio.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiamato quale base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per dare attuazione al giudicato in assenza di disponibilità sul capitolo di spesa.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza contro una sentenza passata in giudicato, il giudice può e deve interpretare e integrare il contenuto precettivo del giudicato, compiendo gli accertamenti necessari a rendere effettiva l’attuazione del comando.
  • Le norme sopravvenute che introducono limiti di spesa, riduzioni percentuali o procedure amministrative di rimborso incidono sulle modalità di esecuzione del credito, non sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato, salvo diversa previsione transitoria espressa.
  • La verifica della capienza delle risorse e delle conseguenti modalità di pagamento appartiene alla fase attuativa e può essere svolta dal giudice dell’ottemperanza o dal commissario ad acta, senza applicare rigidamente gli ordinari oneri di allegazione e prova propri del giudizio di cognizione.
  • In assenza di fondi ordinari sufficienti, l’Amministrazione o il commissario ad acta possono ricorrere agli strumenti contabili previsti dall’ordinamento, incluso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso, per evitare che il giudicato resti ineseguito.
  • Una disciplina di contenimento della spesa che distribuisca proporzionalmente le risorse tra gli aventi diritto può essere compatibile con i principi costituzionali e convenzionali, purché non determini una falcidia sostanziale definitiva del credito riconosciuto giudizialmente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

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