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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27923/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La lite nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società pronunciata dal Tribunale su ricorso di un creditore per un debito di lavoro poi accertato con giudicato. La società ha proposto reclamo, sostenendo che il mancato pagamento di un solo debito non bastasse a integrare lo stato di insolvenza, che quel debito non fosse risalente, che vi fossero attivo patrimoniale e bilanci non incompatibili con la prosecuzione dell'attività, e che mancassero altri indici esterni di decozione come ipoteche, sequestri, esecuzioni, protesti o esposizioni bancarie/erariali. In cassazione ha denunciato violazione dell'art. 5 l.fall. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata considerazione della propria situazione finanziaria e patrimoniale e della capacità della controllante di fornire liquidità o ricapitalizzare la società.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse applicato correttamente i principi in tema di stato di insolvenza, valorizzando non solo l'inadempimento dell'unico credito scaduto, ma anche ulteriori elementi contabili e patrimoniali sintomatici dell'incapacità della società di far fronte regolarmente alle obbligazioni. Ha inoltre affermato che le censure miravano in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che non ricorreva alcun omesso esame di fatto decisivo. In conseguenza della soccombenza, la società ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti, al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo, nonché al versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 l.fall.

    Lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori e può essere desunto anche da un solo inadempimento, purché valutato nel contesto degli ulteriori elementi oggettivi della situazione economico-patrimoniale del debitore.

  • art. 18 l.fall.

    Ha disciplinato il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, poi rigettato nel merito dalla corte territoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La doglianza di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non comprende la mera censura di omessa valutazione di deduzioni difensive o di elementi istruttori.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la sentenza impugnata si è attenuta a principi di diritto già consolidati nella giurisprudenza di legittimità.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna può essere pronunciata d'ufficio come sanzione pubblicistica per abuso del processo, anche senza domanda di parte e senza prova del danno, quando la parte agisce o resiste con colpa grave o in modo pretestuoso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La definizione anticipata del ricorso, se disattesa dalla parte ricorrente, può rilevare ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di fallimento, l'insolvenza può essere desunta anche dal mancato pagamento di un solo debito scaduto, purché tale dato sia apprezzato insieme agli altri indici oggettivi della situazione patrimoniale e finanziaria del debitore.
  • La valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza è apprezzamento di fatto del giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione come una terza valutazione del merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non la mera mancata considerazione di singole prove o argomentazioni difensive.
  • Il giudizio sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi e sull'utilizzabilità del ragionamento presuntivo appartiene al giudice di merito e non può essere sostituito in cassazione da una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente in contrasto con principi consolidati o palesemente infondato può integrare abuso del processo e legittimare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., anche d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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