Cassazione Civile, Ordinanza n. 04685/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso nei confronti di una società immobiliare un avviso di accertamento relativo al 2007, recuperando a IVA una maggiore imposta e irrogando sanzioni. La ripresa traeva origine da un'attività istruttoria svolta nei confronti di una società poi fallita, dalla quale emergevano rapporti commerciali immobiliari con la contribuente; l'Ufficio riteneva inoltre che, nel contraddittorio endoprocedimentale, la società avesse fornito indicazioni vaghe sui costi dedotti e avesse ostacolato o ritardato l'accertamento, così legittimando il ricorso al metodo induttivo ex artt. 39, comma 2, lett. d-bis, D.P.R. 600/1973 e 55, comma 2, D.P.R. 633/1972. Dopo accertamento con adesione, la pretesa era stata ridotta. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP e poi alla CTR, ma entrambi i giudici avevano respinto le sue difese. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: con i primi due ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente e per relationem, sostenendo che la CTR si fosse limitata a un rinvio generico e apodittico alla decisione di primo grado e alle conclusioni dell'Ufficio, senza esaminare le specifiche censure e senza rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito; con il terzo motivo, in via subordinata, ha dedotto la violazione delle norme sul metodo induttivo; con il quarto, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla qualificazione delle somme contestate; con il quinto motivo, non riportato nel dettaglio nel testo, aveva comunque articolato ulteriore censura. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, ravvisando una motivazione apparente della sentenza regionale, perché la CTR si era limitata ad affermazioni stereotipate e acritiche, senza una effettiva valutazione dei motivi di appello né una autonoma disamina della documentazione prodotta. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di legittimità; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto (e comunque i motivi ulteriori non esaminati nel testo), ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame motivato della controversia e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta non per una valutazione nel merito della pretesa tributaria, ma per vizio della motivazione della sentenza d'appello, ritenuta meramente apparente e non idonea a consentire il controllo sull'iter decisorio.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione come violazione di legge processuale.
art. 36, secondo comma, nn. 2, 3 e 4, D. Lgs. n. 546/1992
La decisione tributaria deve esporre in modo comprensibile i fatti, le ragioni in diritto e la concisa esposizione dei motivi; un rinvio generico e acritico non è sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il minimo costituzionale e consentire il controllo del ragionamento decisorio.
Richiamato quale parametro ermeneutico del controllo sulla motivazione nei limiti della violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 39, comma 2, lett. d-bis, D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata come base del metodo di accertamento induttivo adottato dall'Ufficio, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 55, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata come base del metodo induttivo ai fini IVA, ma il relativo motivo è stato assorbito.
Norma evocata per il motivo di omessa pronuncia sulla qualificazione delle somme, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza è censurabile quando sia solo apparente, ossia quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non superi il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello richiami in modo intelligibile i contenuti della decisione di primo grado o degli atti richiamati e dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione; è invece nulla se si risolve in adesione acritica e generica.
- La sentenza di appello non può limitarsi a formule stereotipate o apodittiche sulla infondatezza del gravame, ma deve confrontarsi con le specifiche doglianze dell'appellante e con la documentazione prodotta.
- Quando viene accolto il motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure che investono il merito della pretesa o altri vizi della decisione.
- In presenza di cassazione con rinvio per vizio motivazionale, il giudice di rinvio deve procedere a un nuovo esame della controversia con adeguata motivazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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