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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04602/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La vicenda origina dall’ammissione di una società a concordato preventivo e dalla successiva revoca dell’ammissione, seguita dalla dichiarazione di fallimento. Il tribunale ha ritenuto che, durante la procedura, la debitrice avesse omesso di rappresentare compiutamente taluni crediti/passività e avesse posto in essere condotte ritenute in frode ai creditori, in particolare assumendo la gestione diretta di due punti vendita dopo la scadenza dei relativi affitti d’azienda, pagando i canoni di locazione con risorse dell’attivo e omettendo di dare adeguata informazione ai creditori. La società ha reclamato deducendo la nullità della decisione per mancata rituale revoca dell’ammissione con decreto e l’insussistenza dei presupposti dell’art. 173 l.fall. per la revoca. La corte d’appello ha rigettato il reclamo, ritenendo valida la statuizione di revoca desumibile dalla motivazione e integrati gli atti di frode anche se posti in essere nel corso della procedura, nonché accertato lo stato di insolvenza. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 173, comma 2, l.fall. per la pretesa mancanza del decreto di revoca; 2) violazione dell’art. 173 l.fall. per insussistenza degli atti in frode e per erronea valutazione dell’insolvenza; 3) erronea condanna alle spese. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specifica riproduzione del contenuto dell’atto processuale rilevante, infondato il secondo motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui gli atti di frode rilevanti possono consistere anche in fatti o omissioni commessi durante la procedura e in informazioni incomplete o decettive, e assorbito il terzo motivo; ha quindi rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la revoca dell’ammissione al concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento della società. Sul primo motivo ha dichiarato l’inammissibilità per mancata osservanza degli oneri di specifica indicazione e riproduzione degli atti processuali; sul secondo ha escluso errori di diritto nell’applicazione dell’art. 173 l.fall., affermando che la revoca può fondarsi anche su condotte tenute nel corso della procedura, quando abbiano valenza decettiva o alterino la rappresentazione della situazione patrimoniale offerta ai creditori; ha inoltre ritenuto corretta la valutazione dello stato di insolvenza. Il terzo motivo sulle spese è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 173 l.fall.

    comma 1, comma 2, comma 3, ult. comma

    la revoca dell’ammissione al concordato può essere disposta non solo per atti anteriori alla domanda, ma anche per condotte successive o comunque tenute durante la procedura, quando occultino o rappresentino in modo incompleto fatti idonei a influire sul consenso dei creditori e abbiano carattere doloso inteso come consapevolezza dell’omissione, senza necessità di preordinazione fraudolenta

  • art. 167 l.fall.

    nel concordato il debitore conserva la gestione dei beni e dell’impresa, ma gli atti vanno valutati in funzione dell’interesse dei creditori; anche atti astrattamente di ordinaria amministrazione possono assumere rilievo diverso nella procedura se incidono sulla massa e sul miglior soddisfacimento dei creditori

  • art. 5 l.fall.

    l’insolvenza è intesa come impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni scadute; non è esclusa da mere allegazioni di accordi non perfezionati o non dimostrati come mezzi effettivi di pagamento

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    chi deduce in cassazione un error in procedendo deve indicare specificamente gli atti rilevanti e riprodurne il contenuto in ricorso, altrimenti la censura è inammissibile

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    l’ammissibilità del ricorso per cassazione che investe il fatto processuale richiede il deposito e la specifica riferibilità degli atti richiamati

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, ma il suo esame è rimasto assorbito

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, senza autonoma ratio decisoria

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese, senza autonoma ratio decisoria

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo sulle spese

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sulle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, ai fini della revoca dell’ammissione, rilevano non solo le omissioni o falsità anteriori alla domanda, ma anche i fatti sopravvenuti o le condotte poste in essere durante la procedura che alterino la rappresentazione della situazione patrimoniale e abbiano potenzialità decettiva per i creditori.
  • Gli atti di frode ex art. 173 l.fall. comprendono anche l’occultamento o la rappresentazione incompleta di fatti patrimoniali già esistenti o sopravvenuti, quando ciò impedisca ai creditori una valutazione consapevole della proposta; è sufficiente la consapevole omissione, non essendo necessaria una preordinazione fraudolenta.
  • Nel concordato, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione va apprezzata in funzione dell’interesse della massa dei creditori e della finalità della procedura, non del solo interesse del debitore.
  • Il giudice di merito, pur senza poter sostituirsi al controllo di attendibilità delle scritture contabili, deve verificare la completezza dei dati aziendali esposti nel piano e la comprensibilità dei criteri di giudizio, per assicurare una corretta informazione ai creditori e un voto libero e consapevole.
  • In cassazione, la denuncia di un error in procedendo richiede la puntuale indicazione e riproduzione del contenuto degli atti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Lo stato di insolvenza è escluso solo dalla prova di una effettiva disponibilità di mezzi normali di pagamento dei debiti scaduti; accordi meramente allegati o non perfezionati non bastano a escluderlo.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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