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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04603/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo relativo a quarantadue cartelle di pagamento. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto; la CTR aveva ritenuto regolari la notificazione delle cartelle, non maturata né la decadenza né la prescrizione dei crediti, e corretto il profilo degli interessi. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto quattro censure: 1) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, sostenendo che la CTR avesse erroneamente reputato valide notifiche eseguite in luogo diverso dal domicilio fiscale e non adeguatamente provate; 2) violazione delle norme sulla decadenza della riscossione, assumendo che gli enti impositori fossero decaduti; 3) violazione delle norme sulla prescrizione quinquennale di sanzioni e tributi, lamentando che la CTR non avesse dichiarato l’estinzione dei crediti; 4) violazione dell’obbligo di motivazione del preavviso di fermo, sia quanto alla pretesa impositiva sia quanto alla quantificazione degli interessi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e comunque infondato, osservando che il ricorrente non aveva trascritto o allegato la documentazione e le relate di notifica necessarie a valutare le censure, mentre la prova della notifica della cartella può essere data con la relazione di notificazione e/o l’avviso di ricevimento. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, perché, una volta ritenute regolarmente notificate le cartelle, l’eccezione di decadenza andava proposta contro le cartelle stesse e non contro il successivo preavviso di fermo. Ha dichiarato il terzo motivo inammissibile per assoluto difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato quali tributi o sanzioni fossero prescritti né spiegato il superamento degli atti interruttivi valorizzati dalla CTR. Ha dichiarato il quarto motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché non era stato trascritto il preavviso di fermo; ha inoltre precisato che il preavviso di fermo non è atto impositivo e che, comunque, è sufficientemente motivato mediante il richiamo alle cartelle notificate. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il ricorso tributario contro il provvedimento impugnato va notificato all’ente impositore e/o all’agente della riscossione entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    La doglianza è stata proposta come violazione di legge sui profili di notifica, decadenza e prescrizione.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale norma sulla notificazione degli atti tributari e delle cartelle.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato quale norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. con modif. nella l. 31 luglio 2005, n. 156

    Richiamato ai fini della dedotta decadenza dalla riscossione.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato ai fini della dedotta decadenza della pretesa tributaria.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato ai fini della dedotta decadenza in materia IVA.

  • art. 2948, n. 4, cod. civ.

    Richiamato quale base della prescrizione quinquennale di alcuni crediti.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato in tema di prescrizione delle sanzioni tributarie.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato per sostenere l’obbligo di motivazione del preavviso di fermo; la Corte lo ritiene non decisivo perché il preavviso non è atto impositivo e può essere motivato per relationem.

  • art. 2719 cod. civ.

    In caso di contestazione della conformità della copia all’originale, il giudice deve valutarne l’efficacia alla luce delle difformità specificamente dedotte e degli altri elementi istruttori, non potendo escluderla automaticamente.

  • art. 215, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.

    Il disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c. non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.

  • art. 1335 cod. civ.

    La cartella, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, si presume conosciuta, salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    Richiamato per il deposito di memoria in prossimità della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la notificazione di cartelle o altri atti presupposti deve essere specifica: il ricorrente deve trascrivere o indicare puntualmente i documenti rilevanti e dove essi si trovino nel fascicolo, non essendo sufficienti contestazioni generiche.
  • La prova della regolare notificazione della cartella di pagamento può essere fornita dall’agente della riscossione mediante la relata di notifica e/o l’avviso di ricevimento; non è necessaria, di regola, la produzione della cartella in copia integrale.
  • Se si contesta la conformità della copia fotostatica della relata di notifica all’originale, la contestazione deve essere chiara, specifica e circostanziata; il giudice non può limitarsi a scartare la copia, ma deve valutarla insieme agli altri elementi probatori disponibili.
  • L’eccezione di decadenza dalla riscossione non può essere utilmente proposta contro un atto successivo, quando i relativi atti presupposti siano stati ritualmente notificati e non impugnati nei termini.
  • La prescrizione dei crediti tributari o sanzionatori deve essere dedotta con indicazione puntuale dei singoli tributi o sanzioni e degli atti interruttivi rilevanti; una censura indistinta è inammissibile.
  • Il preavviso di fermo non ha natura di atto impositivo in senso proprio; la sua motivazione può essere soddisfatta dal richiamo alle cartelle presupposte, se regolarmente notificate, e gli interessi possono risultare già determinati nei singoli atti di riscossione o essere stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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