Cassazione Civile, Ordinanza n. 04607/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU per l'anno 2017 notificati dal Comune di Carugate a tre sorelle comproprietarie di un'area, a seguito della qualificazione del terreno come edificabile in ragione di una variante urbanistica intervenuta nel 2009. Le contribuenti hanno contestato gli atti sostenendo, in sintesi, che il terreno dovesse essere considerato esente o comunque non imponibile in quanto una delle comproprietarie aveva intrapreso attività agricola ed era iscritta come imprenditrice agricola professionale; hanno inoltre dedotto che il Comune avrebbe dovuto aggiornare il valore dell'area in considerazione della nuova attività agricola e dei vincoli urbanistici incidenti sul bene, tra cui un vincolo connesso alla prevista realizzazione di una fermata della metropolitana. Infine hanno censurato il richiamo, operato dai giudici di merito, a precedenti decisioni e a un accordo transattivo relativo ad annualità precedenti, sostenendo l'insussistenza di un giudicato esterno rilevante. I motivi di ricorso per cassazione sono stati tre: 1) violazione della disciplina sull'esenzione IMU per terreni agricoli posseduti e condotti da IAP, assumendo sufficiente l'iscrizione della comproprietaria nel registro IAP e l'estensione del beneficio alle altre comproprietarie; 2) violazione della norma sul valore venale delle aree edificabili, lamentando la mancata rideterminazione del valore da parte del Comune e l'omesso rilievo dei vincoli urbanistici, specie quello legato alla metropolitana; 3) violazione del giudicato esterno, censurando il riferimento a precedenti giudizi e a una transazione su annualità anteriori all'entrata in vigore della norma invocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il ricorso: ha respinto il primo motivo, ritenendo infondata la tesi secondo cui la sola iscrizione IAP di una comproprietaria fosse sufficiente a fondare l'esenzione IMU in mancanza di prova dell'effettiva e attuale coltivazione del fondo nell'annualità 2017; ha respinto anche il terzo motivo, escludendo che la sentenza impugnata avesse fondato la decisione su un vero giudicato esterno, limitandosi invece a richiamare precedenti decisioni tra le stesse parti come argomento di supporto. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo, affermando che, pur non esistendo un obbligo generalizzato del Comune di aggiornare periodicamente il valore dell'area, il vincolo urbanistico specificamente accertato relativo alla futura fermata della metropolitana non poteva essere considerato irrilevante ai fini IMU, poiché anche un vincolo che non esclude in assoluto l'edificabilità incide sul valore venale del terreno e deve essere considerato nella base imponibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovi accertamenti in fatto sul valore del terreno e sull'incidenza del vincolo, oltre che per le spese.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3 e 5; quarto comma
Viene richiamato per delimitare i motivi di ricorso per cassazione e per escludere, nel caso concreto, l'inammissibilità per doppia conforme e la trasformazione della censura in un improprio riesame del merito, salvo che la doglianza tenda effettivamente a contestare la valutazione delle prove.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992
È richiamato dalle ricorrenti come norma attinente alla qualificazione dei terreni e all'esenzione IMU, ma la Corte non fonda su di essa l'accoglimento e ritiene decisiva la mancanza di prova dell'effettiva coltivazione del fondo.
a decorrere dall'anno 2016, sono esenti dall'IMU i terreni agricoli, tra l'altro, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
La norma è interpretata in senso restrittivo: l'esenzione spetta solo se il terreno agricolo è effettivamente posseduto e condotto dai soggetti qualificati; non basta la sola iscrizione IAP, occorrendo la prova dei presupposti fattuali del beneficio.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
È la disposizione invocata per sostenere che il valore venale dell'area edificabile avrebbe dovuto essere aggiornato e rideterminato in considerazione dei vincoli urbanistici; la Corte afferma che non esiste un obbligo generale del Comune di rivalutazione periodica, ma che i vincoli incidenti sul bene devono essere considerati nella determinazione del valore imponibile.
È evocato dalle ricorrenti in tema di giudicato esterno; la Corte precisa però che la decisione impugnata non ha attribuito efficacia vincolante alle precedenti sentenze, ma le ha richiamate solo come argomento supportivo.
È menzionato nel testo come riferimento normativo del processo tributario, ma senza una specifica ratio decidendi autonoma oltre al richiamo all'art. 2 per la questione IMU.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione IMU per terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali, la sola iscrizione nella previdenza agricola o nel registro IAP non è di per sé sufficiente: il contribuente deve provare l'effettiva e attuale conduzione agricola del fondo nell'annualità d'imposta contestata.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, salvo che la censura investa correttamente un errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.; la diversa lettura delle prove resta riservata al giudice di merito.
- In tema di IMU sulle aree edificabili, i vincoli urbanistici specificamente incidenti sul bene, anche se non eliminano in assoluto l'edificabilità o sono connessi a opere future e ipotetiche, devono comunque essere considerati nella determinazione del valore venale ai fini impositivi.
- Non sussiste un generale obbligo del Comune di aggiornare periodicamente il valore imponibile di un'area edificabile; tuttavia, se il contribuente deduce un vincolo urbanistico concreto e specificamente accertato, tale elemento può incidere sulla base imponibile e deve essere esaminato dal giudice di merito.
- Il richiamo a precedenti pronunce tra le stesse parti, relativo ad annualità diverse, non integra di per sé un giudicato esterno vincolante se il giudice lo utilizza soltanto come argomento di conferma della propria valutazione e non come fonte di preclusione processuale.
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