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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04601/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e dichiarato assorbito il terzo; ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo e di quattro cartelle di pagamento in esso indicate, relative ad annualità d’imposta diverse. La commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti; in appello, la commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame dell’Agenzia delle entrate, ritenendo legittima la notificazione della cartella relativa all’anno 2003 e disattendendo la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR si era pronunciata solo sulla cartella del 2003 e non anche sulle altre cartelle relative agli anni 2000, 2001 e 2002; 2) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle e sull’onere della prova, contestando la validità della notifica della cartella del 2003, effettuata a mezzo messo notificatore in luogo diverso dal domicilio fiscale e sulla base di documentazione ritenuta non adeguata; 3) erronea condanna alle spese e rilievi sulla difesa dell’Agenzia tramite propri funzionari. La Corte ha ritenuto preclusa la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, non essendo stata impugnata sul punto la decisione di appello; ha poi accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva effettivamente omesso di pronunciare sulle cartelle relative agli anni 2000-2002, mentre ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo per difetto di specificità e per i principi sulla prova della notificazione e sulla contestazione della conformità delle copie; il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente devolute; l’omessa pronuncia su alcune cartelle impugnate integra vizio deducibile in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare l’omessa pronuncia e altri vizi di nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare la violazione delle norme sulla notificazione e sulla prova.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come norma sulla notificazione degli atti tributari.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato come norma sulla notificazione della cartella di pagamento.

  • artt. 139 e 140 c.p.c.

    Richiamati per la disciplina delle modalità di notificazione presso il destinatario o in caso di irreperibilità relativa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova della notificazione e delle relative contestazioni.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte richiama la disciplina sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo, evidenziando che la questione era stata già decisa dalla CTR e non specificamente impugnata; richiama anche l’applicabilità ai processi pendenti secondo giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1335 c.c.

    La cartella, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, è soggetta alla presunzione di conoscenza, superabile solo dimostrando, senza colpa, l’impossibilità di prenderne cognizione.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia all’originale non impedisce al giudice di valutarne l’efficacia probatoria anche tramite altri elementi, incluse presunzioni e attestazioni di conformità.

  • art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c.

    Richiamato per distinguere il disconoscimento della copia fotostatica dal disconoscimento della scrittura privata: i due istituti hanno effetti diversi.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo sulle spese e sulla difesa dell’Agenzia tramite funzionari, poi assorbito.

Massime di principio

  • Integra omessa pronuncia il fatto che il giudice di appello si soffermi solo su una parte degli atti o delle cartelle impugnate, quando l’impugnazione abbia riguardato più posizioni autonome e non vi sia decisione sulle altre.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura per difetto di specificità è inammissibile se non sono trascritti o puntualmente localizzati gli atti e i documenti decisivi richiamati, soprattutto quando si contesti una relata di notifica o la documentazione sulla notificazione.
  • La prova della notificazione della cartella di pagamento può essere fornita mediante la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, senza necessità di produrre anche la copia integrale della cartella.
  • La cartella regolarmente pervenuta all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta ai sensi dell’art. 1335 c.c., salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole di averne cognizione.
  • La contestazione della conformità di una copia fotostatica all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve essere chiara e circostanziata; il giudice, in presenza di contestazione, può comunque valutarne l’attendibilità alla luce di altri elementi probatori e presuntivi.
  • Quando una parte pubblica è assistita in giudizio da propri funzionari o dipendenti, in caso di vittoria le spese di lite sono liquidabili secondo i parametri degli avvocati, con la riduzione del 20% dei compensi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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