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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31796/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla dismissione di immobili locati a più conduttori. Gli attori avevano chiesto l'accertamento del trasferimento delle unità immobiliari da essi condotte, sostenendo che la disciplina di settore attribuisse loro un diritto all'acquisto al prezzo da loro indicato oppure, in subordine, al prezzo di mercato o comunque al prezzo determinato secondo i criteri normativi invocati, con pronuncia ex art. 2932 c.c. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo che la normativa richiamata configurasse solo una prelazione subordinata alla manifestazione di volontà dell'ente di vendere, e che nel caso concreto non fosse mai stata formulata una vera e propria offerta di vendita né fosse stato completato il procedimento tecnico-amministrativo di stima e determinazione del prezzo. In Cassazione un ricorrente deduceva violazione degli artt. 6 d.lgs. 104/1996 e 1331 c.c., sostenendo che vi fosse già stata una proposta irrevocabile o un'offerta di vendita e che la comunicazione dell'ente e le adesioni dei conduttori avessero perfezionato il meccanismo traslativo o quantomeno un obbligo a contrarre; il secondo ricorrente censurava la sentenza per violazione di varie norme sulla dismissione e sugli effetti dell'opzione/prelazione, nonché dell'art. 92 c.p.c. sulle spese. Per uno dei ricorsi la Corte rilevava inoltre la tardività della notifica rispetto al termine lungo di impugnazione, mentre per entrambi evidenziava carenze di specificità, autosufficienza e argomentazione, tali da rendere i motivi inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo ricorso ha ritenuto i motivi privi del necessario contenuto argomentativo, non specificamente confrontati con la decisione impugnata e non autosufficienti; per il secondo ricorso ha inoltre accolto l'eccezione di decadenza per tardiva notificazione oltre il termine lungo di impugnazione, rendendo comunque precluso l'esame nel merito. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati separatamente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente controricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1331 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità di un'opzione/proposta irrevocabile; la Corte non accoglie tale impostazione perché i motivi sono inammissibili e, nel merito, la fattispecie è ricostruita come mera prelazione subordinata alla volontà dell'ente di vendere.

  • art. 1339 c.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla determinazione legale del prezzo; il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato per ottenere una sentenza costitutiva di trasferimento; la Corte non esamina il merito delle domande perché i ricorsi sono inammissibili e, quanto alla fattispecie, manca una vera offerta di vendita.

  • art. 327, primo comma, c.p.c.

    applicato nel testo ratione temporis come termine lungo annuale di impugnazione, decorrente dal deposito della sentenza non notificata; il ricorso del secondo ricorrente è stato notificato oltre tale termine.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con indicazione e illustrazione delle norme violate e dei passaggi essenziali degli atti/documenti rilevanti; il mero richiamo generico o la riproduzione apodittica di stralci non è sufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la censura per violazione di legge deve essere sorretta da argomentazioni intelligibili ed esaurienti, tali da mostrare il contrasto tra la sentenza impugnata e la norma invocata.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati per affermare che, in presenza di ricorso prima facie infondato, può essere evitata la fissazione di termini o la rinnovazione di notifiche inutilmente dilatorie in nome della ragionevole durata del processo.

  • art. 92 c.p.c.

    invocato dal ricorrente sulle spese, ma la censura non viene esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • L. 53/1994

    richiamata per la notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dal difensore; ai fini del termine di impugnazione rileva la data di spedizione, secondo il principio di scissione degli effetti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.Lgs. 104/1996, art. 6, commi 2 e 6

    invocato come base normativa della pretesa di acquisto/dismissione; la Corte non entra nel merito delle deduzioni per inammissibilità dei ricorsi.

  • L. 662/1996, art. 3, comma 109, lett. a)

    richiamata nella ricostruzione della disciplina di vendita degli immobili e della prelazione, ma non viene applicata nel merito per l'inammissibilità dei ricorsi.

  • D.L. 351/2001, art. 3, commi 3, 7 e 20

    richiamato nella disciplina di dismissione; la Corte d'appello aveva escluso il diritto all'acquisto in assenza di offerta di vendita e la Cassazione non sovverte tale lettura per ragioni processuali.

  • D.L. 41/2004, art. 1, comma 1 e comma 2

    richiamato dai ricorrenti per i criteri di determinazione del prezzo e di abbattimento; la Corte non entra nel merito della relativa applicazione.

  • D.L. 351/2001, art. 3, comma 20

    richiamato come disposizione che, per gli immobili di pregio, esclude l'applicazione della regola di vendita al prezzo determinato secondo la normativa vigente alla data della manifestazione di volontà di acquisto.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    menzionato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge richiede motivi specifici, intelligibili e confrontati con la ratio della sentenza impugnata: non basta indicare le norme asseritamente violate o trascrivere brani della decisione senza un effettivo raffronto critico.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto ai documenti e agli atti rilevanti: è necessario riportarne almeno i passaggi essenziali, in modo da consentire alla Corte la verifica immediata della decisività della censura.
  • Quando la lite riguarda la dismissione di immobili pubblici locati, occorre distinguere tra mera prelazione e vero e proprio diritto potestativo/opzione: la sola disponibilità del conduttore all'acquisto non basta se non risulta una concreta e completa offerta di vendita dell'ente proprietario secondo la procedura legale.
  • In assenza di una valida offerta di vendita e del perfezionamento del procedimento amministrativo di determinazione del prezzo, non può essere pronunciata una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. sulla base di criteri di prezzo non conformi alla disciplina applicabile.
  • La notificazione del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta dal difensore segue il principio di scissione degli effetti: ai fini del rispetto del termine di impugnazione rileva la data di spedizione e non quella di ricezione.
  • Se il ricorso è prima facie infondato o comunque inammissibile, la Corte può evitare attività processuali inutilmente dilatorie, in funzione del principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
IstitutiOnere della provaNullità

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