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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35444/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti quale coobbligata solidalmente responsabile di una società, per annualità relative a IVA, IRPEF, IRAP e, per le prime annualità, ILOR. I giudici di merito avevano annullato le cartelle ritenendo maturata la decadenza ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e rilevando, inoltre, la mancata produzione in giudizio delle cartelle complete insieme alle relate di notifica. La società concessionaria della riscossione ricorre per cassazione con tre motivi: 1) denuncia omessa pronuncia/difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere estranea alle doglianze relative all’errata formazione del procedimento amministrativo tributario e alla mancata notifica degli atti presupposti; 2) deduce violazione dell’art. 1310 c.c., assumendo che la tempestiva notifica della cartella all’obbligato principale impedisse la decadenza anche verso il coobbligato; 3) lamenta violazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dei principi in materia di prova della notifica, censurando l’affermazione dei giudici di merito secondo cui la notifica non sarebbe stata provata per il mancato deposito dell’integrale cartella con le relate.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il controricorso per mancata prova del perfezionamento della notifica; respinge il primo motivo del ricorso, ritenendo che il contribuente possa agire indifferentemente contro concessionario o ente impositore nei casi di dedotta mancata notifica degli atti presupposti; accoglie invece il secondo e il terzo motivo. In particolare, afferma che, in materia tributaria, la tempestiva notifica della cartella a uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri e che, ai fini della prova della notifica, non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice, la copia della cartella o gli estratti di ruolo idonei a identificarne gli elementi essenziali. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è la norma processuale richiamata per veicolare, rispettivamente, il vizio di omessa pronuncia/difetto di legittimazione passiva e le censure di violazione di legge.

  • art. 161 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere l’omessa pronuncia della CTR sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva.

  • art. 1310 c.c.

    in materia tributaria, la tempestiva notifica della cartella a uno dei coobbligati impedisce la decadenza anche nei confronti degli altri, pur trattandosi di norma dettata in tema di prescrizione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    la notifica della cartella è effettuata, a pena di decadenza, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali si procede; la notifica a uno dei coobbligati impedisce la decadenza verso gli altri.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    ai fini della prova del perfezionamento della notifica non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la matrice, la copia della cartella o documentazione equipollente con relata.

  • L. n. 212 del 2000

    richiamata dalla ricorrente nel dedurre la violazione delle norme poste a presidio dell’azione amministrativa e delle garanzie del contribuente.

  • L. n. 241 del 1990

    richiamata dalla ricorrente nel medesimo motivo relativo ai profili procedimentali e di prova della notifica.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato a conforto della coerenza sistematica della soluzione adottata, prevedendo una proroga automatica del termine decadenziale se la notifica è eseguita nei termini nei confronti di almeno un coobbligato.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei coobbligati impedisce la decadenza dell’azione di riscossione anche nei confronti degli altri obbligati in solido; il meccanismo opera per la specialità della disciplina tributaria e si ricava anche dalla lettera dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.
  • Ai fini della prova della notifica della cartella non è necessario produrre in giudizio l’originale o la copia autentica dell’atto: è sufficiente la produzione della matrice, della copia della cartella o di documenti equipollenti, purché consentano di identificare debitore, causa e importo della pretesa e di riferire la relata all’atto notificato.
  • Nel contenzioso tributario promosso contro la cartella per omessa notifica di atti presupposti, il contribuente può rivolgersi indifferentemente all’ente impositore o al concessionario della riscossione, senza litisconsorzio necessario tra i due soggetti.
  • La mancata notifica dell’atto impositivo presupposto integra un vizio procedurale che si riverbera sull’atto successivo, ma la prova della rituale notificazione può essere fornita anche attraverso documentazione diversa dall’integrale fascicolo cartaceo della cartella.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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