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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03079/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di un immobile a destinazione speciale, costituito da un parco eolico in comune di Lavello, a seguito di avviso di classamento con cui l’Amministrazione aveva rettificato la rendita proposta dalla contribuente in applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015. In primo grado era stato accolto il ricorso della contribuente; in appello la Corte di giustizia tributaria aveva accolto solo parzialmente l’impugnazione dell’Ufficio, escludendo dalla rendita soltanto il valore della torre dell’aerogeneratore e mantenendo invece computate altre componenti (suolo, fondazioni, piazzola, cabina prefabbricata, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell’imprenditore e altre voci di costo indicate nella prassi/circolare). La società, incorporante la originaria ricorrente, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la Corte regionale avrebbe indebitamente posto a carico della contribuente la dimostrazione dell’erroneità della rendita; 3) violazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, assumendo che la rendita potesse essere determinata solo considerando suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, con esclusione di ulteriori voci ritenute estranee. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo e il secondo motivo infondati e il terzo motivo inammissibile, oltre che infondato, affermando che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata, che la Corte territoriale aveva ritenuto corretto il calcolo dell’Ufficio senza porre un onere probatorio improprio a carico della contribuente, e che la disciplina catastale degli immobili speciali, come interpretata anche alla luce della circolare n. 6/T del 2012 e della normativa successiva, consente di includere nel calcolo della rendita le componenti non escluse dalla legge, mentre restano fuori i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha escluso la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, ritenendo che la decisione regionale spiegasse in modo sufficiente perché solo la torre dell’aerogeneratore dovesse essere espunta dalla rendita e perché le ulteriori componenti fossero correttamente considerate. Ha poi escluso la violazione delle regole sull’onere della prova, osservando che la Corte territoriale non aveva invertito l’onere probatorio, ma aveva semplicemente ritenuto corretto il metodo di calcolo dell’Ufficio e non idonee le difese della contribuente a scardinarlo. Infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, rilevando che il ricorso non indicava in modo chiaro quali elementi di fatto tempestivamente dedotti avrebbero imposto una diversa decisione, e che comunque la censura tendeva a un riesame del merito. In via ulteriore, la Corte ha anche ribadito il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di stima catastale dei fabbricati di categoria D, precisando che la rendita va determinata con riferimento al suolo, alle costruzioni e agli elementi strutturalmente connessi, restando esclusi i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Conseguentemente ha disposto le spese secondo soccombenza e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione come vizio processuale rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e non può tradursi in una richiesta di riesame del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; sono denunciabili solo anomalie motivazionali radicali

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla quando manchi del tutto la motivazione o questa sia solo apparente

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    la doglianza di carenza motivazionale della sentenza tributaria deve confrontarsi con i soli vizi effettivamente rilevanti in cassazione

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel caso concreto la norma è stata ritenuta non applicabile ratione temporis

  • art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015

    per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita catastale si determina tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo

  • art. 1, comma 22, l. n. 208 del 2015

    richiamato nel quadro complessivo della disciplina catastale modificata dalla legge di stabilità 2016

  • art. 1, comma 24, l. n. 190 del 2014

    non è stato abrogato tacitamente dalla l. n. 208 del 2015; continua a rinviare alle istruzioni della circolare n. 6/T del 2012

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    attribuisce valore normativo transitorio alle istruzioni della circolare n. 6/T del 2012 per la disciplina estimativa catastale

  • art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939

    per gli immobili speciali la rendita è determinata con stima diretta, secondo le regole catastali richiamate dalla giurisprudenza

  • artt. 15-26 d.P.R. n. 1142 del 1949

    disciplinano il procedimento diretto di stima catastale

  • artt. 27-30 d.P.R. n. 1142 del 1949

    disciplinano il procedimento indiretto di stima catastale, fondato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto dell’impugnazione sorge l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha integrato la disciplina del contributo unificato aggiuntivo in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione

  • art. 12 preleggi

    la riformulazione del vizio motivazionale va letta secondo i criteri ermeneutici generali

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21

    la rendita delle centrali eoliche e degli immobili speciali va calcolata includendo solo le componenti immobiliari rilevanti ed escludendo gli impianti funzionali al processo produttivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente o mancante è ammissibile solo quando la sentenza presenti un’anomalia motivazionale radicale, tale da risolversi in assenza assoluta di motivazione, motivazione solo apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è sufficiente lamentare la semplice insufficienza del ragionamento.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto: il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l’erronea interpretazione della norma astratta, mentre l’erronea ricostruzione della fattispecie concreta resta censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: chi denuncia la violazione di una norma deve indicare quali parti della decisione contrastino con il precetto, quali fatti siano stati tempestivamente allegati e perché la norma sarebbe stata male applicata; in mancanza il motivo è inammissibile.
  • Per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima va effettuata secondo i criteri catastali e tecnico-estimativi previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi, ma escludendo i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo.
  • La disciplina introdotta dalla l. n. 208 del 2015 non ha eliminato i criteri estimativi già recepiti dalla normativa e dalla prassi catastale per gli immobili speciali; essa ha ridefinito l’oggetto della stima, senza abrogare le metodologie tecnico-estimative richiamate dalla normativa previgente e dalle istruzioni della circolare n. 6/T del 2012.
  • Nella stima catastale di impianti eolici, una volta espunta la componente impiantistica esclusa dalla legge, la valutazione deve concentrarsi sulle componenti immobiliari residue e può legittimamente includere le voci di costo previste dai criteri tecnici di settore, come valore del lotto, strutture, impianti fissi, spese tecniche, oneri finanziari e profitto normale dell’operatore, se funzionali alla determinazione del valore di mercato o del costo di ricostruzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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