Cassazione Civile, Ordinanza n. 29656/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato al rialzo la rendita proposta per una centrale geotermica, includendo nel calcolo anche il valore dei pozzi di estrazione e di re-iniezione del fluido geotermico. La CTR aveva annullato l'atto ritenendo che tali pozzi fossero elementi sotterranei inscindibili dalla miniera geotermica, privi di autonoma rilevanza catastale e comunque esenti da autonoma valutazione ai sensi della disciplina sulle miniere. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo violazione di norme catastali e sostenendo che i pozzi geotermici, pur se connessi al sottosuolo, non dovessero essere assimilati alla miniera, ma alla centrale di produzione, e che dunque dovessero concorrere alla rendita come elementi strutturalmente connessi e funzionali al processo produttivo. Le società hanno resistito e proposto ricorso incidentale lamentando che la CTR avrebbe erroneamente trascurato le specifiche contestazioni tecniche sulla stima dei costi e sul deprezzamento per vetustà, già supportate da perizia di parte, e avrebbe omesso di pronunciarsi sulla fondatezza nel merito della rendita rettificata.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale delle società. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Ufficio perché, trattandosi di avviso adottato nel 2016 sulla base di DOCFA del 2016, si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015, che esclude dalla stima catastale i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. In tale quadro i pozzi geotermici, in quanto componenti impiantistiche essenziali al ciclo produttivo della centrale e non elementi da computare come parte del valore immobiliare, non vanno inclusi nella rendita. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha ritenuto inammissibile o comunque infondato perché le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla perizia di parte miravano a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione; inoltre non vi era omessa pronuncia, avendo la CTR esaminato e respinto le censure con motivazione espressa. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e per il consolidarsi solo in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale applicato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
violazione e falsa applicazione
è il parametro del vizio denunciato dall'Agenzia per asserita errata applicazione della disciplina catastale
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia operato fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove
non ricorre nullità per omessa pronuncia quando il giudice abbia comunque esaminato e disatteso le questioni proposte
art. 4 R.D.L. n. 652 del 1939
norma invocata dall'Agenzia nel quadro della disciplina catastale delle unità immobiliari speciali e particolari
art. 10 R.D.L. n. 652 del 1939
norma invocata dall'Agenzia nel quadro della disciplina catastale delle unità immobiliari speciali e particolari
art. 1 quinquies D.L. n. 44 del 2005, conv. in L. n. 88 del 2005
richiamato dall'Agenzia come precedente disciplina dei criteri di stima per impianti energetici
art. 1, comma 244, L. n. 190 del 2014
richiamato quale base normativa della circolare catastale del 2012 e dei criteri di stima diretta
art. 18 R.D. n. 1572 del 1931
la CTR lo aveva richiamato per l'esenzione delle miniere dalla stima catastale, ma la Corte lo ritiene inconferente nella disciplina applicabile dal 1 gennaio 2016
art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
introduce un criterio di stima diretta che include solo il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi, escludendo invece gli impianti e gli altri beni funzionali al processo produttivo, i c.d. imbullonati
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dopo il 1 gennaio 2016, rilevano il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, mentre restano esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo.
- Ai fini dell'esclusione dalla stima catastale conta la funzione dell'elemento nel processo produttivo, non la sua eventuale infissione stabile al suolo o la sua consistenza materiale.
- I pozzi geotermici inseriti in una centrale destinata alla produzione di energia elettrica devono essere qualificati come componenti impiantistiche del ciclo produttivo e non come elementi da includere nella rendita dell'immobile.
- Quando il giudice di merito ha esaminato i fatti rilevanti e ha respinto le doglianze con motivazione espressa, non sussiste violazione dell'art. 115 c.p.c. né omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; il ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La consulenza/perizia di parte è una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio vincolante; il giudice può disattenderla senza specifica confutazione se la decisione si fonda su argomenti incompatibili con essa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29548/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29549/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29550/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29553/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29555/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29558/2023 del 25/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →