Cassazione Civile, Ordinanza n. 29558/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da due proprietari di un fabbricato, accessibile da una strada poderale gravata da servit e0 di passaggio per destinazione del padre di famiglia, i quali lamentavano che la propriet e0 confinante avesse progressivamente ristretto la sede stradale, alterato il deflusso delle acque e occupato una porzione di terreno, impedendo il doppio senso di marcia e causando allagamenti. Chiedevano la rimessione in pristino, la cessazione delle turbative alla servit e0 e il risarcimento dei danni. Nel ricorso per cassazione l'erede di uno degli originari attori deduceva: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse omesso di considerare un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su una precedente sentenza del Tribunale di Livorno; 2) violazione degli artt. 1065 e 1079 c.c., sostenendo che il diritto di servit e0 poteva essere provato con ogni mezzo e che tale prova risultava da c.t.u. espletate in altri giudizi tra le stesse parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perch e9 la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva escluso che i titoli consentissero di accertare la larghezza della strada e aveva valorizzato il fatto che anche la precedente sentenza invocata dal ricorrente si fondasse su mappe catastali riferite al tracciato comprensivo di banchine e fossi di scolo, dunque coerentemente con la lettura data dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perch e9 diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimit e0, avendo il giudice di merito esaminato titoli, testimonianze e consulenze tecniche. Il ricorrente e8 stato condannato al pagamento delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno tra le stesse parti; la Corte esclude la violazione perch e9 il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e con il contenuto del precedente giudicato invocato.
art. 324 c.p.c.
richiamato unitamente all'art. 2909 c.c. quale fondamento del giudicato esterno; la censura e8 respinta per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per affermare che, dopo la riforma, non e8 consentita in cassazione una rivisitazione del merito probatorio se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
art. 1065 c.c.
richiamato per sostenere che la prova della servit e0 pu f2 essere fornita con ogni mezzo; la Corte, per f2, considera la doglianza inammissibile perch e9 mira alla rivalutazione delle prove.
art. 1079 c.c.
richiamato a sostegno della tutela giudiziale del diritto di servit e0; la Corte non entra nel merito perch e9 la censura investe la valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione del giudicato esterno deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con il contenuto effettivo del precedente giudicato invocato; in mancanza, la censura non pu f2 essere accolta.
- La valutazione delle prove, inclusa la scelta tra diverse risultanze istruttorie e tra differenti letture di titoli, testimonianze e consulenze tecniche, spetta al giudice di merito e non e8 sindacabile in cassazione se la doglianza si risolve in una mera richiesta di nuova ponderazione del materiale probatorio.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non e8 consentito usare il ricorso per cassazione per ottenere un riesame del merito della controversia sotto la veste di vizio motivazionale, salvo i ristretti limiti oggi tipizzati dalla norma.
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