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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29553/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il condominio ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Roma che, in riforma della decisione del giudice di pace, aveva ordinato al condominio di consegnare alla società le chiavi di accesso al cortile e al corridoio del piano cantina, nonché ogni chiave di accesso alle parti comuni, con condanna ex art. 614-bis c.p.c. a una somma di denaro per ogni mese di ritardo e al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi. Il ricorso era articolato in due motivi, ma prima della trattazione camerale il condominio ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con adesione della società resistente.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso rispettava i requisiti di forma previsti dall'art. 390, comma 2, c.p.c. e, poiché vi era rituale adesione della controparte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre precisato che, in presenza di rinuncia, non va provveduto sulle spese del giudizio di legittimità e non sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale secondo il rito camerale previsto per la cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso era conforme ai requisiti di forma richiesti per produrre l'effetto estintivo.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia accettata dalla controparte non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 614-bis c.p.c.

    La sentenza di merito impugnata aveva previsto una misura coercitiva pecuniaria per l'eventuale ritardo nell'adempimento dell'ordine di consegna delle chiavi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La rinuncia al ricorso non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata con le forme prescritte dall'art. 390, comma 2, c.p.c. e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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