Cassazione Civile, Ordinanza n. 29550/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuta definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo conseguenti agli avvisi di accertamento oggetto del giudizio e ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto spese a carico delle parti che le avevano anticipate. Non vi è stata una decisione nel merito dei motivi di ricorso, perché la definizione della lite ha reso superflua la loro trattazione.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con cui venivano recuperate maggiori IVA e IRAP nei confronti della società, a seguito di PVC originato da indagini svolte nei confronti di una terza società, per fatture ritenute relative a operazioni inesistenti concernenti cessioni di spazi pubblicitari per autovetture da corsa. I soci impugnavano anche gli avvisi di accertamento loro notificati per maggior reddito imputato per trasparenza. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo provata l'inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione, anche in ragione della sproporzione tra spese di sponsorizzazione e reddito dichiarato. In cassazione i contribuenti proponevano ricorso affidato a quattro motivi, ma nel testo fornito non sono indicati i contenuti specifici dei motivi, solo che essi erano stati ulteriormente illustrati da memoria. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla l. 1° dicembre 2016, n. 225, e l'Ufficio ha confermato che le cartelle di pagamento relative a tutti gli importi iscritti a ruolo risultavano definite e interamente saldate, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
è richiamato come base normativa della definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo conseguenti agli avvisi di accertamento oggetto della controversia
norma di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata per la definizione agevolata
cessazione della materia del contendere
la Corte la applica perché i debiti tributari oggetto del giudizio risultano integralmente definiti e saldati
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, il contribuente dimostra di avere aderito a una definizione agevolata che estingue integralmente le somme iscritte a ruolo riferite agli atti impugnati, il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della cessazione della materia del contendere è necessario che risulti in modo univoco che la definizione agevolata riguardi proprio le pretese impositive oggetto della controversia e che tali somme siano state integralmente soddisfatte.
- In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte non esamina i motivi di ricorso e regola le spese secondo quanto emerge dal caso concreto.
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