Cassazione Civile, Ordinanza n. 29548/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due cartelle di pagamento relative a IRPEF, IRAP, IVA, sanzioni e accessori per i periodi d'imposta 2004 e 2005, emesse in seguito a precedenti avvisi di accertamento. Il contribuente aveva chiesto la rimessione in termini per impugnare tardivamente gli avvisi, sostenendo che la mancata tempestiva opposizione dipendesse esclusivamente dalla negligenza del professionista incaricato. Aveva inoltre impugnato un diniego di definizione agevolata della lite pendente relativa al periodo d'imposta 2004, ritenendo che la lite fosse definibile ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e, successivamente, dell'art. 5 l. n. 130/2022. L'Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione contro la decisione della CTR che aveva ritenuto definibile la lite; il contribuente proponeva a sua volta ricorso incidentale, deducendo, da un lato, l'erroneo rigetto della rimessione in termini e, dall'altro, l'omesso esame dei motivi di merito relativi agli avvisi e alle sanzioni. Nel giudizio sulla definizione agevolata ex l. n. 130/2022 il contribuente sosteneva che il provvedimento di diniego fosse insufficiente e che la lite avesse valore determinabile e oggetto definibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale del contribuente limitatamente al diniego di definizione agevolata relativo al periodo d'imposta 2004, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto un atto impositivo ancora pendente e che il valore della lite fosse determinabile e inferiore alla soglia prevista dalla disciplina di definizione agevolata. Per tale parte ha dichiarato estinto il giudizio, con assorbimento del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha invece rigettato il ricorso incidentale del contribuente nella parte residua, relativa agli atti impositivi del periodo d'imposta 2005, confermando che la tardività del ricorso non era scusabile per il solo errore/negligenza del professionista incaricato. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98
definizione della lite fiscale
richiamato come precedente disciplina di definizione agevolata; la Corte lo considera applicabile alle liti tributarie pendenti e lo pone in continuità con le successive sanatorie
art. 16, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289
valore della controversia
utilizzato come parametro per determinare il valore della lite ai fini della definizione agevolata
art. 153, secondo comma, c.p.c.
la rimessione in termini presuppone un impedimento non imputabile alla parte e non copre errori difensivi o negligenza del professionista
art. 175, primo comma, c.p.p.
richiamato dal ricorrente, ma non valorizzato dalla Corte ai fini decisori
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal contribuente nel motivo sulla rimessione in termini
art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal contribuente nel motivo sulla rimessione in termini
art. 24 Cost.
invocato dal contribuente a sostegno del diritto di difesa e della rimessione in termini
art. 111 Cost.
invocato dal contribuente a sostegno del giusto processo
art. 5, legge 31 agosto 2022, n. 130
controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, in continuità con le precedenti discipline condonistiche
art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dal contribuente per denunciare la carenza di motivazione del diniego di definizione
art. 7, legge 20 luglio 2000, n. 212
richiamato dal contribuente per censurare la motivazione dell'atto dell'Ufficio
art. 41 CDFUE
richiamato dal contribuente in tema di buona amministrazione e motivazione
art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato in tema di cause di non punibilità per violazioni tributarie causate dal professionista, ma distinto dalla rimessione in termini processuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità invocata per i motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma di legittimità invocata per il vizio di nullità della sentenza/procedimento
art. 391 c.p.c.
richiamato dalla disciplina di definizione agevolata quale veicolo del decreto di estinzione
Massime di principio
- La rimessione in termini richiede un impedimento assoluto e non imputabile alla parte; non è invocabile quando la decadenza derivi da errori difensivi o dalla negligenza del professionista incaricato.
- La condotta omissiva o infedele del difensore non esonera automaticamente il contribuente dall'onere di vigilare sull'incarico conferito, salvo specifiche ipotesi normative che richiedano ulteriori presupposti e prova rigorosa.
- Ai fini delle definizioni agevolate delle controversie tributarie, ciò che rileva è la sostanza del rapporto controverso: se la lite ha a oggetto la pretesa impositiva originaria ancora pendente, essa può essere qualificata come controversia tributaria definibile anche se incardinata su un diniego di condono.
- Il valore della lite deve essere determinato secondo i criteri legali previsti dalla disciplina di definizione agevolata; se risulta inferiore alla soglia prevista, la controversia è astrattamente definibile.
- Quando la controversia agevolata viene definita con accoglimento della domanda di definizione, il ricorso sull'atto presupposto o sul diniego resta assorbito nella parte compatibile con l'estinzione del giudizio.
- Le censure di merito contro gli atti impositivi possono essere dichiarate prive di interesse quando la pretesa tributaria è ormai consolidata per tardività dell'impugnazione.
- Le successive discipline di definizione agevolata delle liti tributarie si interpretano in continuità con le precedenti sanatorie, valorizzando l'ampio riferimento alle "controversie tributarie" e alla pendenza effettiva della lite.
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