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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29548/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due cartelle di pagamento relative a IRPEF, IRAP, IVA, sanzioni e accessori per i periodi d'imposta 2004 e 2005, emesse in seguito a precedenti avvisi di accertamento. Il contribuente aveva chiesto la rimessione in termini per impugnare tardivamente gli avvisi, sostenendo che la mancata tempestiva opposizione dipendesse esclusivamente dalla negligenza del professionista incaricato. Aveva inoltre impugnato un diniego di definizione agevolata della lite pendente relativa al periodo d'imposta 2004, ritenendo che la lite fosse definibile ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e, successivamente, dell'art. 5 l. n. 130/2022. L'Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione contro la decisione della CTR che aveva ritenuto definibile la lite; il contribuente proponeva a sua volta ricorso incidentale, deducendo, da un lato, l'erroneo rigetto della rimessione in termini e, dall'altro, l'omesso esame dei motivi di merito relativi agli avvisi e alle sanzioni. Nel giudizio sulla definizione agevolata ex l. n. 130/2022 il contribuente sosteneva che il provvedimento di diniego fosse insufficiente e che la lite avesse valore determinabile e oggetto definibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale del contribuente limitatamente al diniego di definizione agevolata relativo al periodo d'imposta 2004, ritenendo che la controversia avesse ad oggetto un atto impositivo ancora pendente e che il valore della lite fosse determinabile e inferiore alla soglia prevista dalla disciplina di definizione agevolata. Per tale parte ha dichiarato estinto il giudizio, con assorbimento del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate. Ha invece rigettato il ricorso incidentale del contribuente nella parte residua, relativa agli atti impositivi del periodo d'imposta 2005, confermando che la tardività del ricorso non era scusabile per il solo errore/negligenza del professionista incaricato. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98

    definizione della lite fiscale

    richiamato come precedente disciplina di definizione agevolata; la Corte lo considera applicabile alle liti tributarie pendenti e lo pone in continuità con le successive sanatorie

  • art. 16, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    valore della controversia

    utilizzato come parametro per determinare il valore della lite ai fini della definizione agevolata

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    la rimessione in termini presuppone un impedimento non imputabile alla parte e non copre errori difensivi o negligenza del professionista

  • art. 175, primo comma, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente, ma non valorizzato dalla Corte ai fini decisori

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal contribuente nel motivo sulla rimessione in termini

  • art. 21, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal contribuente nel motivo sulla rimessione in termini

  • art. 24 Cost.

    invocato dal contribuente a sostegno del diritto di difesa e della rimessione in termini

  • art. 111 Cost.

    invocato dal contribuente a sostegno del giusto processo

  • art. 5, legge 31 agosto 2022, n. 130

    controversie tributarie pendenti alla data del 15 luglio 2022

    consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, in continuità con le precedenti discipline condonistiche

  • art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dal contribuente per denunciare la carenza di motivazione del diniego di definizione

  • art. 7, legge 20 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal contribuente per censurare la motivazione dell'atto dell'Ufficio

  • art. 41 CDFUE

    richiamato dal contribuente in tema di buona amministrazione e motivazione

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato in tema di cause di non punibilità per violazioni tributarie causate dal professionista, ma distinto dalla rimessione in termini processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per il vizio di nullità della sentenza/procedimento

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato dalla disciplina di definizione agevolata quale veicolo del decreto di estinzione

Massime di principio

  • La rimessione in termini richiede un impedimento assoluto e non imputabile alla parte; non è invocabile quando la decadenza derivi da errori difensivi o dalla negligenza del professionista incaricato.
  • La condotta omissiva o infedele del difensore non esonera automaticamente il contribuente dall'onere di vigilare sull'incarico conferito, salvo specifiche ipotesi normative che richiedano ulteriori presupposti e prova rigorosa.
  • Ai fini delle definizioni agevolate delle controversie tributarie, ciò che rileva è la sostanza del rapporto controverso: se la lite ha a oggetto la pretesa impositiva originaria ancora pendente, essa può essere qualificata come controversia tributaria definibile anche se incardinata su un diniego di condono.
  • Il valore della lite deve essere determinato secondo i criteri legali previsti dalla disciplina di definizione agevolata; se risulta inferiore alla soglia prevista, la controversia è astrattamente definibile.
  • Quando la controversia agevolata viene definita con accoglimento della domanda di definizione, il ricorso sull'atto presupposto o sul diniego resta assorbito nella parte compatibile con l'estinzione del giudizio.
  • Le censure di merito contro gli atti impositivi possono essere dichiarate prive di interesse quando la pretesa tributaria è ormai consolidata per tardività dell'impugnazione.
  • Le successive discipline di definizione agevolata delle liti tributarie si interpretano in continuità con le precedenti sanatorie, valorizzando l'ampio riferimento alle "controversie tributarie" e alla pendenza effettiva della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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