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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29549/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta sulla propria pensione per gli anni 2012-2016, sostenendo che il regime di esenzione fiscale previsto per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere prima dell’1 gennaio 2017, in virtù della pretesa equiparazione già operante in via legislativa. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 211, L. n. 232/2016 e degli artt. 11, 12 e 14 disp. prel. c.c., per avere la CTR escluso l’esenzione IRPEF per il periodo anteriore al 1.1.2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo, dando continuità al proprio orientamento recente secondo cui i benefici fiscali in tema di esenzione dall’imposta sui redditi per le pensioni delle vittime del dovere si applicano sì anche a tali soggetti, ma solo a decorrere dall’1 gennaio 2017, data espressamente indicata dall’art. 1, comma 211, L. n. 232/2016. Ha quindi confermato la decisione di appello che aveva escluso l’estensione retroattiva del beneficio agli anni 2012-2016. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa per la mancata difesa dell’Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 211, L. n. 232/2016

    "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [1.1.2017], ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere... si applicano i benefici fiscali... in materia di esenzione dall'imposta sui redditi"

    Ha introdotto l’equiparazione fiscale delle pensioni delle vittime del dovere alle altre categorie indicate, ma con decorrenza espressa dal 1° gennaio 2017, impedendo una lettura retroattiva.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’interpretazione della norma nel tempo; la Corte non ne ha accolto la tesi retroattiva.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente ai fini interpretativi; la Corte ha valorizzato il dato letterale della decorrenza espressa.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente; non è stato ritenuto idoneo a superare il chiaro testo normativo.

  • art. 1, comma 562, L. n. 266/2005

    È stato richiamato come indice del programma legislativo di progressiva estensione dei benefici alle vittime del dovere, non come base di una equiparazione immediata e retroattiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata per denunciare violazione di legge.

Massime di principio

  • Quando una disposizione riconosce un beneficio fiscale e ne fissa espressamente la decorrenza, l’interprete non può attribuirle efficacia retroattiva in assenza di un chiaro dato testuale in tal senso.
  • Il progressivo avvicinamento di due categorie di soggetti sul piano dei benefici legislativi non equivale, di per sé, a una unificazione immediata e totale dei relativi regimi giuridici; occorre rispettare le scansioni temporali stabilite dal legislatore.
  • In presenza di un orientamento recente già consolidato della Corte di cassazione, il ricorso che censuri la decisione di merito in contrasto con tale orientamento è infondato se la sentenza impugnata vi si è conformata.
  • Ai fini del contributo unificato aggiuntivo in cassazione, è sufficiente che la Corte dia atto del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione, restando poi all’amministrazione la valutazione concreta della debenza dell’ulteriore importo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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