Cassazione Civile, Ordinanza n. 17109/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 su una dichiarazione dei redditi. Il giudice di merito aveva rigettato l’appello del contribuente ritenendo che il termine annuale previsto dall’art. 36-bis fosse ordinatorio e che, comunque, la pretesa fiscale fosse stata fatta valere tempestivamente perché la cartella era stata emessa entro il termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsto dall’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto violazione dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe travisato la censura di appello e che, correttamente applicato il termine previsto per la comunicazione della liquidazione, la cartella doveva essere annullata perché la liquidazione era avvenuta oltre il termine indicato dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il termine annuale previsto dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per la rettifica delle dichiarazioni non ha natura perentoria e la sua violazione non determina, di per sé, decadenza dell’Amministrazione dal potere di procedere alla rettifica. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la cartella era stata emessa sulla base di un’iscrizione a ruolo tempestiva ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, sicché il superamento del termine di cui all’art. 36-bis non incideva sulla validità dell’atto impugnato. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, a ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
termine annuale per la rettifica delle dichiarazioni; comunicazione della liquidazione delle somme dovute
Il termine previsto per il controllo automatizzato/liquidazione non ha natura perentoria o decadenziale; il suo inutile decorso non comporta automaticamente invalidità della cartella, se l’iscrizione a ruolo è stata tempestiva secondo la disciplina applicabile.
È richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta censura di omessa o falsa pronuncia, ma la Corte esclude che vi sia stata omissione rilevante, ritenendo correttamente esaminata la questione dal giudice di merito.
art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973
termine per l'iscrizione a ruolo
Per le ipotesi di controllo cartolare e mera liquidazione, il potere dell’Amministrazione si correla al termine di iscrizione a ruolo; se rispettato, l’atto non è invalidato dal ritardo della comunicazione ex art. 36-bis.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
La Corte di merito ha valorizzato il rispetto di questo termine di decadenza per la riscossione a mezzo cartella, quale ulteriore indice di tempestività dell’azione amministrativa.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in motivazione come termine generale per l’esercizio del potere nelle ipotesi di rettifica cartolare/formale, in alternativa al termine per l’iscrizione a ruolo a seconda del tipo di controllo.
art. 28, comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449
È richiamato quale interpretazione autentica della disciplina dell’art. 36-bis, nel senso che il relativo termine annuale non è decadenziale.
È la base procedurale della definizione accelerata e della successiva trattazione in camera di consiglio.
È richiamato per la trattazione del ricorso dopo l’istanza del ricorrente di decisione collegiale.
La Corte condanna il ricorrente al pagamento di ulteriori somme per responsabilità aggravata, ritenendo il ricorso infondato e meritevole di sanzione economica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, quale conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie, il termine previsto per la rettifica o la comunicazione della liquidazione non è, di regola, perentorio: la sua violazione non determina automaticamente decadenza dell’Amministrazione.
- La validità della cartella di pagamento va verificata anche in relazione al termine di iscrizione a ruolo previsto dalla disciplina della riscossione; se tale termine è rispettato, il ritardo nella comunicazione ex art. 36-bis non incide di per sé sull’atto.
- In materia tributaria, le decadenze non si presumono: devono essere espressamente previste dalla legge, altrimenti il mero superamento del termine ordinatorio non preclude il potere dell’Amministrazione.
- Quando la censura di appello è stata comunque esaminata dal giudice di merito, non è configurabile una omessa pronuncia solo perché il contribuente dissenta dalla qualificazione giuridica della questione.
- Il ricorso manifestamente infondato può legittimare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l’applicazione delle misure sanzionatorie per პასუხისმგabilità aggravata ove ne ricorrano i presupposti.
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