Cassazione Civile, Ordinanza n. 17051/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’accordo conciliativo depositato e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restino definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate. Non vi è stata quindi decisione sui motivi di ricorso, poiché la controversia si è definita in via conciliativa nel corso del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, con cui l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto a una società estera l’IVA a credito indicata in dichiarazione per euro 1.095.205, riconoscendola solo in parte per euro 299.818, e aveva inoltre recuperato ulteriore IVA per euro 795.387 in relazione a operazioni non fatturate, oltre a sanzioni e interessi. Dopo il rigetto dell’appello dell’amministrazione da parte della CTR, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992; successivamente è stato depositato l’accordo conciliativo sottoscritto da entrambe le parti, con richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
La norma è richiamata come base del recupero di una maggiore IVA da parte dell’amministrazione finanziaria in relazione a operazioni non fatturate.
art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992
"Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia"; "La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1"
La Corte ribadisce che la conciliazione fuori udienza richiede un accordo conciliativo sottoscritto e/o un’istanza congiunta, e che il perfezionamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo; tale deposito consente la definizione della controversia e l’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il deposito di un accordo conciliativo sottoscritto da entrambe le parti determina la definizione della controversia e impone la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La conciliazione fuori udienza ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992 si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- Quando la lite è stata definita conciliativamente in corso di giudizio, la Corte non esamina i motivi di ricorso e regola le spese secondo quanto disposto nel provvedimento estintivo.
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