Cassazione Civile, Ordinanza n. 17048/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La lite nasce dalla vendita di un termo-camino poi contestato dall'acquirente per asseriti vizi di funzionamento. L'acquirente, raggiunto da decreto ingiuntivo per il pagamento del prezzo nei confronti della fornitrice indicata nel monitorio, propose opposizione e chiamò in causa la società che sosteneva essere l'effettivo venditore, chiedendo la risoluzione per inadempimento e il risarcimento dei danni. Il primo giudice rigettò l'opposizione ritenendo non provati né i vizi né la tempestiva denuncia. In appello il tribunale riformò la decisione, ritenendo provata la vendita alla società chiamata in causa, sussistenti i vizi del bene, non fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione e dovuti i danni, oltre alla restituzione del termo-camino. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova in tema di garanzia per vizi della cosa venduta; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., cioè la sostituzione del termo-camino con altro apparecchio acquistato presso diversa ditta, fatto che a loro dire escluderebbe la riferibilità dei difetti al bene venduto; 3) falsa applicazione dell'art. 1495 c.c. per avere il giudice d'appello escluso decadenza e prescrizione, valorizzando un riconoscimento del vizio e della garanzia, in particolare un intervento di sostituzione della pompa del camino, ritenuto dai ricorrenti non provato o non idoneo a interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva accertato in fatto, sulla base delle testimonianze, l'effettiva sussistenza dei vizi; pertanto non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. né della regola di vicinanza della prova. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché miravano, in sostanza, a una nuova valutazione del materiale istruttorio e non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha chiarito che l'omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. concerne un fatto storico decisivo, non la diversa lettura delle prove, e che nel caso concreto il fatto del malfunzionamento era stato comunque esaminato dal giudice di merito. Quanto a decadenza e prescrizione, ha confermato che il riconoscimento dei vizi può avvenire anche tacitamente, tramite atti incompatibili con la volontà di respingere la pretesa del compratore, e che l'intervento riparatorio o sostitutivo può integrare riconoscimento idoneo a superare la decadenza e a interrompere la prescrizione. Le spese sono state compensate tra i ricorrenti in difetto di soccombenza reciproca; nulla per le spese verso l'intimato non costituito. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato per ciascun ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
L'onere di provare l'esistenza dei vizi della cosa venduta grava sul compratore che li allega; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata avesse sovvertito tale regola, poiché il giudice di merito aveva ritenuto il vizio provato.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la contestazione della valutazione delle prove o la richiesta di una diversa ricostruzione del merito.
La violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o viola il principio di non contestazione; non basta lamentare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Non è violato quando la parte chiede in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio; la norma non consente di censurare la scelta del giudice sulle prove se non nei limiti del paradigma legale.
La censura non può tradursi nella mera contrapposizione di una diversa inferenza probabilistica a quella adottata dal giudice di merito.
Richiamato come base della domanda di risoluzione per vizi della cosa venduta.
Richiamato come base del rimedio risolutorio conseguente ai vizi della cosa venduta.
La decadenza dalla garanzia può essere superata dal riconoscimento dei vizi; la prescrizione annuale può essere interrotta dal riconoscimento del vizio o da atti equipollenti.
Il riconoscimento del diritto da parte del venditore interrompe la prescrizione; nel caso di specie l'intervento di sostituzione della pompa è stato valorizzato come riconoscimento idoneo.
Le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore possono interrompere la prescrizione, ancorché la scelta del rimedio sia riservata a un momento successivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato disposto il raddoppio del contributo unificato per ciascun ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato cui si applica l'ulteriore importo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il compratore deve provare l'esistenza dei vizi dedotti; non basta invocare la regola della vicinanza della prova per spostare l'onere sul venditore.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di contestare la ricostruzione delle prove compiuta dal giudice di merito, ma solo di denunciare l'effettiva omissione di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
- In cassazione non è ammissibile prospettare, sotto le forme della violazione di legge o del vizio motivazionale, una mera richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio o una diversa inferenza probabilistica.
- Nella garanzia per vizi della vendita, il riconoscimento del vizio da parte del venditore può essere anche tacito e desumersi da comportamenti incompatibili con la volontà di contestare la pretesa del compratore, come interventi riparatori o sostitutivi.
- Il riconoscimento dei vizi può escludere la decadenza dalla denuncia e può interrompere la prescrizione annuale della garanzia; l'accertamento della sua sussistenza e portata appartiene al giudice di merito.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei casi tipizzati di utilizzo di prove non dedotte o di violazione del principio di non contestazione, non quando si censuri la valutazione delle prove già acquisite.
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