Cassazione Civile, Ordinanza n. 17061/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento del contributo unificato notificato a una società per il ricorso amministrativo proposto dinanzi al TAR Liguria. Nel giudizio amministrativo la società aveva depositato motivi aggiunti. L’amministrazione sosteneva che tali motivi aggiunti avessero impugnato atti diversi e autonomamente lesivi rispetto a quelli originariamente contestati, con deduzione di nuovi vizi e quindi con introduzione di una domanda nuova o, comunque, con un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia; perciò era dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, commi 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. 115/2002. La CTR aveva invece escluso la debenza, ritenendo che i motivi aggiunti non avessero ampliato in modo rilevante il thema decidendum. In cassazione l’amministrazione ha denunciato violazione di legge, sostenendo che il giudice tributario aveva erroneamente negato l’obbligo di versamento senza considerare la diversità degli atti impugnati e l’autonomia lesiva degli stessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l’unico motivo perché non si confrontava adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata: per censurare la decisione sulla debenza del contributo unificato in caso di motivi aggiunti era necessario spiegare il rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra gli atti impugnati e indicare concretamente quali vizi dei motivi aggiunti fossero diversi rispetto a quelli del ricorso introduttivo. Il ricorso si era invece limitato ad affermare in modo generico che erano stati impugnati atti nuovi e dedotti nuovi vizi. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese; la Corte ha anche osservato che non opera il raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove"
Il contributo unificato è dovuto per i motivi aggiunti solo quando questi introducono domande nuove o comunque determinano un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia già pendente.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato insieme al comma 6-bis per fondare la tesi della debenza del contributo in caso di ampliamento dell’oggetto della lite.
Consente motivi aggiunti sia per nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte sia per domande nuove connesse; ai fini del contributo unificato rileva la concreta ampiezza dell’oggetto impugnato.
art. 117 Cost.
È invocato nel ricorso, ma la Corte non fonda la decisione su tale parametro; la censura resta comunque inammissibile per difetto di specificità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale della censura per violazione di legge dedotta in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che sono esonerate dal versamento materiale tramite prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma introduttiva del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini del contributo unificato, la proposizione di motivi aggiunti nel processo amministrativo non è automaticamente onerosa: occorre verificare in concreto se essi introducano domande nuove o determinino un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia.
- Non rileva la sola distinzione formale tra motivi aggiunti propri e impropri: il criterio decisivo è il rapporto sostanziale tra l’atto originariamente impugnato e gli atti successivamente gravati, in particolare se ricorra una connessione debole (mera contiguità fattuale) oppure una connessione forte di pregiudizialità-dipendenza.
- Quando si censura in cassazione una decisione sulla debenza del contributo unificato per motivi aggiunti, la doglianza deve essere specifica e autosufficiente: è necessario indicare quali nuovi atti siano stati impugnati, quali vizi siano stati dedotti e perché essi non siano riconducibili o dipendenti dall’oggetto originario della lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non può essere disposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
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