Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17060/2026 del 31/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

L'istituto di credito, a seguito di verifica fiscale per l'anno d'imposta 2005, aveva ricevuto un avviso di accertamento fondato su tre rilievi: indebita deduzione di svalutazioni integrali di crediti "incagliati" e "in sofferenza" e perdite su crediti. Nel corso del giudizio l'Ufficio aveva annullato in autotutela il terzo rilievo, riducendo l'imponibile e l'IRES dovuta. La CTP aveva accolto il ricorso della banca per vizi procedurali e difetto di motivazione dell'atto; la CTR, invece, aveva riformato la decisione ritenendo non deducibili le svalutazioni integrali dei crediti. In cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 106, comma 3, TUIR, sostenendo che la banca potesse dedurre le svalutazioni iscritte in bilancio entro il limite dello 0,40% del monte crediti senza un autonomo sindacato fiscale sulla recuperabilità; 2) violazione dell'art. 101, comma 5, TUIR, lamentando che la CTR avesse applicato alla svalutazione criteri propri delle perdite su crediti, richiedendo la definitiva irrecuperabilità; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla doglianza secondo cui non vi sarebbe stata sottrazione di materia imponibile per l'anno 2005.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, affermando che la svalutazione dei crediti ai fini fiscali richiede comunque un rischio di inesigibilità ragionevolmente prevedibile ma non definitivo e che, per i crediti "incagliati", tale requisito manca perché si tratta di posizioni in temporanea difficoltà economica; per i crediti "in sofferenza", la svalutazione è possibile solo nei limiti della parte per la quale vi sia una ragionevole previsione di inesigibilità, non essendo sufficiente la svalutazione integrale. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciare sulla censura relativa all'assenza di sottrazione di materia imponibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame del motivo accolto e per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro processuale per censurare la violazione di legge nei primi due motivi di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato il parametro processuale per dedurre il vizio di omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito deve pronunciare su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la mancata decisione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 2423, comma 2, cod. civ.

    il bilancio deve rispondere ai criteri di chiarezza, veridicità e correttezza

  • art. 2426, n. 8, cod. civ.

    i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione

  • art. 20, comma 4, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87

    per le banche la disciplina contabile dei crediti è sostanzialmente analoga a quella civilistica richiamata

  • art. 101, comma 5, TUIR

    le perdite su crediti sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi

  • art. 106 TUIR

    regola le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti per rischi su crediti; la deducibilità richiede un rischio di inesigibilità ragionevolmente prevedibile ma non definitivo

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    norma richiamata per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale

Massime di principio

  • In tema di deducibilità fiscale delle svalutazioni dei crediti bancari, non è sufficiente la mera iscrizione contabile: occorre che la svalutazione sia giustificata da un rischio di inesigibilità ragionevolmente prevedibile, ma non ancora definitivo.
  • La distinzione tra perdita su crediti e svalutazione dei crediti si fonda sulla definitività dell'inesigibilità: la perdita presuppone l'irreversibile venir meno del credito, mentre la svalutazione riguarda un rischio attuale ma non definitivo di mancato realizzo.
  • I crediti classificati come "incagliati", espressivi di temporanea difficoltà del debitore, non sono integralmente svalutabili ai fini fiscali in assenza di un ragionevole giudizio di inesigibilità.
  • Per i crediti "in sofferenza" la svalutazione è ammissibile solo nei limiti della quota per la quale risulti una prevedibile inesigibilità, non potendosi assumere automaticamente la perdita totale.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se la questione ritualmente proposta sia specificamente indicata nel ricorso e risulti effettivamente non esaminata dal giudice di merito; in tal caso la mancata decisione viola l'art. 112 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.