Cassazione Civile, Ordinanza n. 17050/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’accordo conciliativo depositato dalle parti e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restino definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il giudizio di legittimità trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società estera per l’anno d’imposta 2008. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente e la decisione era stata confermata dalla Commissione tributaria regionale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con nove motivi contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di cassazione l’Avvocatura dello Stato ha depositato prima un’istanza di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, poi l’accordo conciliativo sottoscritto da entrambe le parti.
Norme richiamate
art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992
"Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia"; "La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1"
La Corte richiama la norma per affermare che, in presenza di un accordo conciliativo sottoscritto da entrambe le parti, la conciliazione si perfeziona e può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sottoscrizione di un accordo conciliativo da parte di entrambe le parti determina il perfezionamento della conciliazione fuori udienza e consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Quando sopravviene una conciliazione validamente perfezionata nel corso del giudizio di cassazione, la Corte non decide sui motivi di ricorso ma dichiara l’estinzione del processo.
- In presenza di estinzione per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate ponendole definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto disposto nel provvedimento estintivo.
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