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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27907/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un erede agiva in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni derivati da operazioni di prelievo di contante, per complessivi euro 39.277,82, eseguite da un funzionario bancario sul libretto di risparmio intestato alla madre deceduta, operazioni già oggetto di accertamento penale. In sede penale, la Corte d'appello aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, prosciogliendolo per prescrizione e condannandolo al risarcimento, con rinvio alla sede civile per la liquidazione. Il ricorrente censurava la sentenza d'appello civile per aver ritenuto non vincolante, quanto al danno concretamente risarcibile, il giudicato penale; sosteneva inoltre che la Corte d'appello avesse erroneamente preteso la prova dell'intera lesione della quota di legittima e del danno non patrimoniale, nonostante gli atti penali e la sentenza penale avessero già individuato il danno e la sua tipologia. Deduceva violazione degli artt. 651 c.p.p. e 2909 c.c., oltre a vizi di motivazione e violazione delle norme sulla prova e sulla responsabilità aquiliana e da fatto illecito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui la sentenza penale che, dichiarando estinto il reato per prescrizione, contenga una condanna generica al risarcimento dei danni vincola il giudice civile solo quanto all'accertamento della responsabilità e della potenziale capacità lesiva del fatto, ma non impedisce di verificare in concreto l'esistenza e l'entità del danno e il nesso causale. Ha inoltre osservato che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e non coglievano la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale aveva escluso la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore delle parti resistenti, con i conseguenti oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 651 c.p.p.

    efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di danno

    la sentenza penale che pronuncia condanna generica al risarcimento, pur dopo prescrizione del reato, vincola il giudice civile quanto all'accertamento della responsabilità e della potenziale capacità lesiva del fatto, ma non esonera dalla prova del danno concreto da liquidare

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato penale non è richiamato come vincolo assoluto sulla concreta esistenza e quantificazione del danno, quando la condanna penale sia stata generica e la liquidazione sia stata riservata al giudizio civile

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    le censure formulate come violazione di legge sono inammissibili quando, in sostanza, richiedono una rivalutazione del fatto e delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio motivazionale non sussiste quando la motivazione della sentenza d'appello sia chiara ed esauriente e la censura si risolva in una diversa lettura del merito

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di sostituire al giudizio del giudice di merito una nuova valutazione delle risultanze istruttorie in sede di legittimità

  • art. 117 c.p.c.

    richiamato unitamente alle censure sulla valutazione della prova, senza che emerga una autonoma regula diversa da quella del sindacato di legittimità

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base generale della domanda risarcitoria per fatto illecito

  • art. 2049 c.c.

    invocato per estendere la responsabilità all'istituto bancario per il fatto del dipendente

  • art. 2059 c.c.

    richiamato con riguardo al danno non patrimoniale da reato

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa presuppone che sia prima allegato e provato un danno risarcibile

  • art. 185 c.p.

    richiamato come fonte della risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente al reato

  • art. 542 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la lesione della quota di legittima, ma la Corte rileva che la determinazione delle quote riservate deve avvenire sull'intero asse ereditario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La condanna generica al risarcimento contenuta in una sentenza penale che dichiari estinto il reato per prescrizione vincola il giudice civile soltanto quanto alla responsabilità e alla potenziale idoneità lesiva del fatto, ma non preclude l'accertamento della concreta esistenza del danno risarcibile e del suo ammontare.
  • Nel giudizio civile di liquidazione, chi agisce deve allegare e provare non solo il fatto illecito astrattamente dannoso, ma anche l'effettiva incidenza pregiudizievole sul proprio patrimonio o sulla propria sfera non patrimoniale, non essendo sufficiente il richiamo al giudicato penale.
  • In materia di lesione di legittima, la verifica della quota riservata non può essere compiuta isolando il singolo bene o la singola somma contestata, ma va effettuata considerando l'intero relictum e l'eventuale donatum, oltre alle disposizioni testamentarie.
  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ex art. 1226 c.c. è possibile solo dopo che il pregiudizio sia stato allegato e almeno dimostrato nei suoi elementi essenziali; non può supplire alla totale mancanza di prova.
  • In sede di legittimità, sono inammissibili le censure che, pur formalmente dedotte come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si ponga in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a mutarlo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicatoResponsabilità da cose e animaliTutela dei legittimari
RamiProcesso civileResponsabilità civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

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