Cassazione Civile, Ordinanza n. 31651/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso dal Comune di Bari su una pluralità di immobili, tra i quali alcuni adibiti ad attività scolastica. La contribuente ha impugnato l’atto deducendo, per alcuni beni, l’avvenuto pagamento dell’imposta e, per altri, la spettanza dell’esenzione prevista per gli immobili destinati ad attività didattiche svolte con modalità non commerciali; in subordine, ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Il primo giudice ha accolto solo la parte relativa agli immobili per i quali era stato documentato il pagamento, escludendo l’esenzione. In appello la contribuente ha sostenuto di aver dimostrato sia l’inferiorità delle rette rispetto ai costi medi del servizio sia, soprattutto, l’inidoneità delle rette a coprire i costi effettivi di gestione, richiamando la documentazione contabile prodotta. La Corte di merito ha tuttavia rigettato l’appello ritenendo che la contribuente non avesse provato la simbolicità della retta o la sua inadeguatezza a coprire i costi di gestione, e che, in difetto del requisito oggettivo, non rilevasse il requisito soggettivo dell’esenzione. In cassazione la contribuente ha denunciato, in sintesi, la nullità/motivazione apparente della sentenza di appello, la violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 per erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, e la violazione delle norme sull’esenzione IMU e sulla motivazione dell’avviso, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto spiegare il diniego dell’esenzione a fronte della dichiarazione presentata. La Corte ha accolto il quinto motivo, ritenendo che l’appello fosse specifico e idoneo a devolvere al giudice di secondo grado la questione, e il sesto motivo, affermando che, quando il contribuente abbia presentato una dichiarazione completa e specifica per ottenere l’esenzione, l’ente impositore deve motivare il diniego. Sono stati rigettati gli altri motivi e il secondo motivo è stato respinto; gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto e il sesto motivo di ricorso, ha rigettato il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi affermati, nonché provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo è duplice: da un lato, l’appello della contribuente non poteva essere dichiarato inidoneo per difetto di specificità se dalla sua lettura complessiva emergeva chiaramente la contestazione della decisione di primo grado; dall’altro, in materia di IMU, quando il contribuente abbia presentato una dichiarazione ministeriale completa e specifica per ottenere l’esenzione, il Comune deve esplicitare le ragioni del diniego, senza potersi limitare a un richiamo generico alla mancata prova dell’esenzione. Resta demandato al giudice del rinvio l’accertamento in fatto sulla ritualità e completezza della dichiarazione e sulla concreta spettanza dell’esenzione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
prevede l’esenzione per gli immobili destinati ad attività didattiche svolte con modalità non commerciali, ma la sua applicazione richiede la prova del requisito oggettivo e, nel contesto IMU, una dichiarazione specifica e completa del contribuente.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
l’onere di specificità dei motivi di appello nel processo tributario va interpretato restrittivamente; è sufficiente che dall’atto emerga chiaramente la volontà di contestare la decisione di primo grado e che le censure siano ricavabili nel loro complesso.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro del vizio motivazionale dedotto contro la sentenza di appello.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, invocata per sostenere la nullità della decisione di merito.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare l’asserita apparenza della motivazione della sentenza di appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
fondamento processuale delle censure di nullità della sentenza e di violazione delle norme sulla motivazione e sulla specificità dell’appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
fondamento delle censure di violazione di legge relative all’esenzione IMU e alla motivazione dell’avviso.
art. 1, comma 162, L. n. 296 del 2006
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell’avviso di accertamento.
evocato come norma sui principi di motivazione e trasparenza dell’azione amministrativa nel rapporto tributario.
richiamato dalla ricorrente quale disciplina del requisito oggettivo dell’attività svolta con modalità non commerciali.
art. 91-bis d.l. n. 1 del 2012
richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti dell’esenzione per gli enti non commerciali.
d.m. 26 giugno 2014
indicato come modello ministeriale per la dichiarazione IMU necessaria ai fini dell’esenzione e per la specifica indicazione dei requisiti.
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013
"ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica"
l’esenzione IMU richiede una dichiarazione apposita, a pena di decadenza, con attestazione dei requisiti e indicazione degli immobili interessati.
d.m. 23 settembre 2014
richiamato per il differimento del termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa agli anni 2012 e 2013.
richiamato per affermare l’interpretazione restrittiva delle norme eccezionali che limitano l’accesso alla giustizia.
evocato in via generale nella ricostruzione dell’onere di allegazione e prova gravante sul contribuente quanto alla spettanza dell’esenzione.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va applicata in modo restrittivo: è sufficiente che l’atto, letto nel suo complesso, esprima in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado e consenta di individuare le censure, anche per implicito.
- La riproposizione in appello delle ragioni originarie di opposizione all’atto impositivo, in contrapposizione alla sentenza di primo grado, può soddisfare l’onere di specificità dell’impugnazione quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza.
- In tema di IMU, l’esenzione per gli immobili destinati ad attività didattiche svolte con modalità non commerciali richiede, oltre alla verifica del requisito oggettivo, che il contribuente presenti una dichiarazione specifica e completa mediante il modello ministeriale previsto dalla normativa di settore.
- Quando il contribuente abbia assolto l’onere di dichiarazione specifica per ottenere un’esenzione tributaria, l’ente impositore deve motivare espressamente le ragioni del diniego del beneficio; non è sufficiente un generico richiamo alla mancata prova dell’esenzione.
- La natura non commerciale dell’attività non può essere desunta solo dalla tipologia dell’attività o dalla destinazione dell’immobile: occorre una verifica in concreto delle modalità di svolgimento e, nel caso dell’attività didattica, anche del corrispettivo praticato rispetto ai costi effettivi.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere esaminate questioni rimaste assorbite nei gradi di merito, poiché esse dovranno essere eventualmente riesaminate dal giudice di rinvio.
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