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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04713/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cittadino straniero)

La controversia

La controversia nasce dal diniego opposto dall'INPS alla domanda di assegno di natalità ex art. 1, commi 125-129, l. n. 190/2014 presentata da un cittadino extracomunitario privo di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ma titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari. Il Tribunale aveva ritenuto discriminatorio il diniego e aveva ordinato all'Istituto di riconoscere la prestazione alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani; la Corte d'appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione di legge, sostenendo che l'assegno di natalità non spettasse ai cittadini di Paesi terzi privi di permesso di lungo periodo, perché la disciplina interna e quella eurounitaria invocate (art. 12 dir. 2011/98/UE, d.lgs. n. 40/2014, d.lgs. n. 286/1998, art. 3 reg. n. 883/2004) non avrebbero esteso tale beneficio a chi soggiorna solo temporaneamente o per periodi inferiori ai cinque anni; l'Istituto qualificava inoltre la prestazione come bonus finalizzato a incentivare la natalità, non come misura di sicurezza sociale. Il resistente ha contrastato tale impostazione sostenendo la spettanza del beneficio e la correttezza della decisione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione impugnata. Ha dato continuità al proprio recente orientamento, richiamando Cass. n. 32606/2022 e la sentenza n. 54/2022 della Corte costituzionale, secondo cui il cittadino extracomunitario privo di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ha diritto all'indennità/assegno di natalità ex art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella formulazione ratione temporis applicabile, nella parte in cui la norma escludeva i cittadini di Paesi terzi ammessi nel territorio nazionale per fini lavorativi o per altri fini che consentono lo svolgimento di attività lavorativa e in possesso del permesso di soggiorno previsto dal regolamento CE n. 1030/2002. La Corte ha compensato le spese per la recente formazione della giurisprudenza e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 125-129, L. n. 190/2014

    la prestazione di assegno di natalità non può essere negata al cittadino extracomunitario nelle condizioni indicate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità; la disposizione, nella formulazione applicabile ratione temporis, è stata ritenuta illegittima nella parte escludente richiamata dalla Corte costituzionale.

  • art. 12 dir. 2011/98/UE

    la Corte d'appello aveva valorizzato la normativa eurounitaria sulla parità di trattamento; la Cassazione, dando continuità al proprio precedente, ha ritenuto spettante la prestazione al soggetto rientrante nell'ambito applicativo individuato dalla sentenza della Corte costituzionale.

  • art. 3 reg. (CE) n. 883/2004

    norma richiamata dall'INPS a sostegno della tesi restrittiva sulla natura della prestazione; il ricorso è stato comunque rigettato.

  • art. 28 d.lgs. n. 150/2011

    indicato nei gradi di merito come azione civile contro la discriminazione; la Corte di cassazione non si è soffermata su tale profilo, limitandosi al rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    norma richiamata nel ricorso come parametro interpretativo; non ha condotto a una diversa soluzione della controversia.

  • artt. 43 e 44 d.lgs. n. 286/1998

    richiamati dall'INPS tra le norme sulla discriminazione e sul regime degli stranieri; la decisione finale resta di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, nella versione applicabile ratione temporis, spetta anche al cittadino di Paese terzo che non sia titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, quando ricorrano i presupposti individuati dalla Corte costituzionale e dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
  • In presenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale rilevante sulla norma che fondava il diniego della prestazione, il giudice di legittimità deve dare continuità all'orientamento sopravvenuto e confermare il diritto alla prestazione, se il caso concreto vi rientra.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità si forma in epoca recente e la parte soccombente propone ricorso su una questione oggetto di mutamento interpretativo, è consentita la compensazione delle spese di lite.
  • Il rigetto del ricorso comporta il riconoscimento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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