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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10200/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio della gestione del servizio idrico nel Comune di Massa. Alcuni dipendenti, transitati dalla società uscente alla società subentrante, agivano per ottenere: nei confronti della società uscente il pagamento delle spettanze di fine rapporto e, nei confronti della società subentrante, la conservazione di tutte le condizioni economiche individuali e collettive. In appello la società uscente aveva contestato la decisione di primo grado; i lavoratori, in cassazione, hanno dedotto anzitutto la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello della controparte per difetto di specificità. Con un secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 173 del d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che la fattispecie non fosse una cessione di ramo d'azienda ma un mero trasferimento del personale disciplinato dalla legislazione regionale toscana, con conseguente applicazione della sola disciplina del passaggio diretto al nuovo gestore e non dell'art. 2112 c.c.; hanno inoltre richiamato la convenzione e delibere comunali per sostenere che il ramo acquedotto fosse rientrato nella disponibilità del Comune e non potesse essere oggetto di cessione aziendale. Un lavoratore aveva poi rinunciato al ricorso nei confronti della società subentrante per intervenuta transazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore nei confronti della società subentrante per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese tra quelle parti. Ha poi rigettato il ricorso degli altri lavoratori e quello del medesimo ricorrente nei confronti della società uscente. Quanto alle censure: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, perché non era stato trascritto né adeguatamente individuato l'atto di appello della società resistente; il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile perché fondato su questioni nuove e non devolute, e per il resto infondato, poiché la Corte ha ribadito che l'art. 173 del d.lgs. n. 152/2006 distingue tra passaggio diretto del personale al nuovo gestore e ipotesi di cessione di ramo d'azienda soggetta all'art. 2112 c.c., e ha ritenuto non censurabile in cassazione l'accertamento di merito secondo cui nel caso concreto era intervenuta una vera cessione di ramo d'azienda. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con esclusione del solo profilo relativo al lavoratore rinunciante nei confronti della società subentrante. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; la Corte ribadisce che il motivo di cassazione avrebbe dovuto riportare e localizzare l'atto di appello per consentire il controllo del requisito di specificità.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. per la specificità dei motivi di gravame in appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo omesso esame di un fatto storico decisivo, escludendo una rivalutazione del merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l'onere di indicare e trascrivere gli atti processuali su cui si fonda il ricorso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come presidio dell'onere di produzione e localizzazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 100 c.p.c.

    Usato per dichiarare inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso del lavoratore che aveva rinunciato nei confronti della società subentrante.

  • art. 173 d.lgs. n. 152/2006

    «Fatta salva la legislazione regionale... si applica... la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile»

    La disposizione distingue tra passaggio diretto e immediato del personale al nuovo gestore, con salvaguardia delle condizioni in atto, e l'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, nella quale opera l'art. 2112 c.c.; la legislazione regionale è compatibile se disciplina il trasferimento senza escludere tali tutele.

  • art. 2112 c.c.

    Opera come disciplina del trasferimento d'azienda/rama d'azienda quando il subentro si configuri come vera cessione di ramo, con applicazione delle tutele rafforzate per i lavoratori.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dall'art. 173 d.lgs. n. 152/2006 quale aggancio alla disciplina del trasferimento del ramo d'azienda.

  • art. 12, comma 3, L. 5 gennaio 1994, n. 36

    Richiamata per la previsione del trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato e per il rinvio alla disciplina regionale.

  • art. 6, legge regionale Toscana n. 27 del 1997

    È considerata compatibile con la norma statale perché disciplina il trasferimento del personale al gestore subentrante senza escludere, nei casi ricorrenti, l'applicazione dell'art. 2112 c.c.; la sua lettura non impedisce il riconoscimento di una cessione di ramo d'azienda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come base di calcolo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che deduca l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, è necessario indicare in modo puntuale il contenuto dell'atto di appello e localizzarlo negli atti di causa; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di specificità e violazione degli oneri di autosufficienza e localizzazione.
  • La deduzione di questioni non trattate nella sentenza impugnata e non dimostrate come tempestivamente introdotte nei gradi di merito è inammissibile in cassazione, specie quando richiede accertamenti di fatto nuovi.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivisitazione del merito e delle risultanze istruttorie sotto la veste del vizio di motivazione; il controllo sulla motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In materia di successione nella gestione del servizio idrico, l'art. 173 del d.lgs. n. 152/2006 distingue tra il semplice passaggio del personale al nuovo gestore, con mantenimento delle condizioni contrattuali, e l'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, nella quale si applica l'art. 2112 c.c.
  • La legislazione regionale sul trasferimento del personale del servizio idrico è compatibile con la disciplina statale quando regola le modalità del passaggio senza escludere la possibile configurazione di una cessione di ramo d'azienda e le relative garanzie.
  • L'accertamento circa l'esistenza di una cessione di ramo d'azienda è un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente e non affetto da omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoTrasferimento d'azienda
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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