Parere n. 499/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dai signori Antonella Tramontano, Francesca Ivana Scarfone, Vincenzo Galtieri, Stefania Munì, Giuseppe Capogreco e Maria Ripepi contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito), tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali, tutti gli Uffici Scolastici Regionali e tutti gli Istituti Scolastici di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali e nei confronti dei signori Anna Maria Belle', Francesca Stabile, Rita Callipari Olivia, Marco Marchio, Lidia Capozzoli, Caterina Sidari, Annamaria Mazzacuva, Clementina Zanghi, Raffaele Biasino, Nicola Demetrio Luvara, Stella Scarmozzino, Filomena Amicarelli, Afra Zimbone, Mariangela Giroldini e Anna Bombina Baffa I. per l'annullamento: - del decreto del Direttore generale del personale scolastico- MIUR n. 784/2018 avente ad oggetto "Attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326" pubblicato in data 11 maggio 2018 e pedissequa nota ed allegati, nella parte in cui esclude gli abilitati all'estero dall'inserimento nelle II fasce delle graduatorie di istituto, in relazione alla provincia e classe di concorso richieste; nonché nella parte in cui esclude i ricorrenti dalla possibilità di inviare domanda ex officio ai fini dell'iscrizione in II fascia e legittima gli uffici scolastici a rigettare le domande, comunque inviate in modalità cartacea; nonché di ogni silenzio e/o rigetto serbato e laddove i predetti provvedimenti non permettono loro di accedere alla possibilità di selezionare le scuole di proprio interesse ai fini dell'insegnamento; nonché ove occorra dell'impossibilità, riconosciuta da parte del MIUR, di compilare on line la domanda di partecipazione e di scelta degli istituti, riservando tale procedura - e dunque, ritenendo ingiuste tutte quelle ad essa alternative - ai docenti considerati dal MIUR nelle condizioni di poter accedere nelle II fasce; - nonché per le medesime ragioni, ove occorra, delle graduatorie di istituto per le II fasce, pubblicate dagli ambiti provinciali a cui essi aspirano ai fini del loro inserimento; - nonché per le medesime ragioni, ossia nella parte in cui sono esclusi dalla possibilità di essere inseriti nelle II fasce delle graduatorie di istituto, in quanto abilitati all'estero; - del Ddg n. 1069, a firma del Direttore generale dott.ssa Novelli, pubblicato in data 11 luglio 2018, e di tutti gli atti e provvedimenti di sua formazione; - nonché nella parte in cui i predetti provvedimenti, in combinato disposto, prevedono l'inserimento nelle II fasce soltanto degli abilitati entro il 1° febbraio 2018 (d.m. n. 784/2018) ed entro il 1° agosto 2018 (n. 1069/2018), con ingiusta esclusione in quanto abilitati all'estero senza la possibilità di accedere ai corsi di abilitazione perché non indetti in modo regolare; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o connesso; II. nonché per l'accertamento e/o declaratoria del loro diritto di partecipare all'inserimento nelle seconde fasce per il reclutamento del personale docente; III. nonché per la condanna ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto sofferto in conseguenza del mancato inserimento nelle II fasce delle graduatorie di istituto o, in via subordinata, per il ristoro dei danni per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti ministeriali del 2018 relativi all'inserimento nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto per il reclutamento del personale docente
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il decreto del Direttore generale del personale scolastico n. 784/2018, il decreto n. 1069/2018 e gli atti connessi, contestando la loro esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto in quanto abilitati all'estero. Hanno dedotto, tra l'altro, violazione della disciplina nazionale sull'abilitazione e sul reclutamento dei docenti, dei principi di favor partecipationis, par condicio, legittimo affidamento, buona fede, correttezza, merito e buon andamento, nonché delle direttive europee richiamate nel ricorso. È stata inoltre contestata l'impossibilità di presentare la domanda online o in forma cartacea e la mancata attivazione regolare di percorsi abilitanti nazionali, con richiesta di annullamento degli atti, accertamento del diritto all'inserimento e risarcimento in forma specifica o per equivalente.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso né la domanda risarcitoria. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare e lo svolgimento degli incombenti istruttori diretti a verificare la posizione dei controinteressati e la corretta instaurazione del contraddittorio, la Sezione ha chiesto alle parti di dichiarare la permanenza dell'interesse. Il difensore dei ricorrenti ha comunicato che, a seguito degli interventi modificativi intervenuti in materia di accesso al reclutamento scolastico, era venuto meno l'interesse a coltivare il procedimento. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario, la Sezione ha quindi dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione dei ricorrenti, secondo cui gli interventi modificativi in materia di accesso al reclutamento scolastico avevano fatto venir meno l'interesse a coltivare il procedimento, comporta l'improcedibilità del ricorso. Il Consiglio di Stato non procede pertanto all'esame dei motivi di illegittimità e delle domande consequenziali.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario costituisce il rimedio giustiziale nell'ambito del quale la Sezione ha applicato il principio dispositivo e ha reso il parere conclusivo.
È richiamato dai ricorrenti per la domanda di risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente; la domanda non è stata esaminata a causa dell'improcedibilità.
Richiamato dai ricorrenti quale disciplina del reclutamento e dell'accesso all'insegnamento, senza esame nel merito.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina del personale docente e delle graduatorie, senza esame nel merito.
Richiamata dai ricorrenti in materia di reclutamento scolastico, senza esame nel merito.
Richiamato dai ricorrenti con riferimento ai percorsi abilitanti e alla loro mancata attivazione regolare, senza esame nel merito.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al riconoscimento delle qualifiche professionali, senza esame nel merito.
direttiva 2005/36/CE
Richiamata dai ricorrenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, senza esame nel merito.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata dai ricorrenti, senza esame nel merito.
parere interlocutorio n. 1795/2021
Ha rigettato la domanda cautelare e disposto acquisizioni istruttorie sulla posizione dei controinteressati e sulla prova delle notifiche, per garantire la corretta instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica opera il principio dispositivo: quando il ricorrente dichiara espressamente il venir meno dell'interesse alla definizione del procedimento, il Consiglio di Stato deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenienza di modifiche normative o regolatorie che rendano non più attuale l'interesse alla decisione, accompagnata da una dichiarazione espressa del ricorrente, impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso e delle domande consequenziali.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità dell'intero ricorso straordinario, comprese le domande di accertamento e risarcimento collegate all'impugnazione, quando queste dipendano dalla prosecuzione del giudizio.
Impugnazione dell'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie di istituto
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da docenti abilitati all'estero contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli uffici scolastici e gli istituti interessati. I ricorrenti contestavano gli atti ministeriali del 2018 che disciplinavano l'inserimento nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto per il reclutamento del personale docente.
Atti impugnati e domande
Sono stati impugnati, in particolare, il decreto del Direttore generale del personale scolastico n. 784/2018 e il decreto n. 1069/2018, oltre agli atti connessi e alle graduatorie adottate dagli uffici provinciali. L'impugnazione riguardava l'esclusione degli abilitati all'estero dall'inserimento nelle seconde fasce, l'impossibilità di presentare la domanda online o cartacea e la mancata possibilità di selezionare gli istituti scolastici.
I ricorrenti hanno chiesto anche l'accertamento del diritto a partecipare all'inserimento nelle seconde fasce e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a.
Motivi dedotti
I motivi di ricorso denunciavano la violazione della disciplina nazionale sul reclutamento e sui percorsi abilitanti, tra cui il d.lgs. n. 59/2017, il d.lgs. n. 297/1994, la l. n. 107/2015 e il d.m. n. 249/2010. Erano inoltre invocati i principi di favor partecipationis, par condicio, legittimo affidamento, buona fede, correttezza, merito e buon andamento dell'amministrazione.
I ricorrenti prospettavano anche la violazione delle direttive europee richiamate nel ricorso, delle norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali e dei principi di effettività e di primato del diritto dell'Unione europea. Un autonomo profilo riguardava la mancata attivazione regolare di percorsi abilitanti nazionali, che avrebbe impedito loro di partecipare effettivamente alle procedure di abilitazione e di accesso alle graduatorie.
Sviluppo del procedimento
Il Ministero aveva concluso per il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare. Con il parere interlocutorio n. 1795/2021 la Sezione aveva rigettato la domanda di sospensione e disposto acquisizioni istruttorie sulla posizione dei controinteressati e sulla prova dell'avvenuta notificazione, al fine di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio.
Nel settembre 2024 la Sezione ha invitato le parti a comunicare la permanenza dell'interesse alla decisione o l'eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità. Il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che, a seguito degli interventi modificativi intervenuti in materia di accesso al reclutamento scolastico, era venuto meno l'interesse a proseguire il procedimento.
Decisione della Sezione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto vincolante, ai fini processuali, la dichiarazione espressa dei ricorrenti. In applicazione del principio dispositivo, operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la Sezione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione è quindi esclusivamente processuale: non sono stati esaminati la legittimità dei decreti ministeriali, la posizione degli abilitati all'estero, il rapporto con la disciplina europea, la mancata attivazione dei percorsi abilitanti né le domande di accertamento e risarcimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 65/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 66/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 67/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 68/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 69/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 10 mar 2026Parere n. 70/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →