Parere n. 66/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da Sig. Oliva Angelo, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Samannà del foro di Trapani, contro il Comune di Santa Ninfa - Libero Consorzio Comunale di Trapani, in persona del Sindaco pro – tempore, e nei confronti della società Tecno Solar S.a.s. di Biondo Vito & C. (P.I. 02408740815), in persona del titolare e legale rappresentante pro – tempore, per l’annullamento, previa sospensione: - della determinazione dell'Area Affari generali e servizi alle persone e imprese del predetto Comune verbale n. 106 del 7 agosto 2025 (reg. gen. n. 216), di approvazione degli atti dalla Commissione giudicatrice, che ha provveduto a formare la relativa graduatoria finale con successivo provvedimento per l'assegnazione del menzionato capannone, nella parte in cui il ricorrente è inserito al secondo posto, con punti totali n. 136 per tipologia di impresa artigiana ammessa; - del bando indetto dal Comune di Santa Ninfa - Libero Consorzio Comunale di Trapani con determinazione n. 26 del 24 marzo 2025 (prot. n. 0004247 del 24 marzo 2025 - pubbl. n. 347), poi rettificata con determinazione n. 30 del 1° aprile 2025 (pubbl. n. 384 del 1° aprile 2025), per la concessione in locazione di n. 1 capannone dell'area artigianale P.I.P. (Piano per Insediamenti Produttivi) di mq 242 circa, lotto 39, isolato G/1, approvato con deliberazione del Consiglio comunale il 15 luglio 1993 n. 25 e ss.mm.ii., nella parte in cui prevede, per la concessione dei lotti con diritto di superficie o la concessione in locazione dei capannoni, la previa acquisizione di un parere espresso da una Commissione apposita composta dal Sindaco pro-tempore che la presiede; - di ogni altro atto, presupposto, consequenziale o, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria per la concessione in locazione di un capannone dell'area artigianale P.I.P. e del bando, nella parte relativa alla composizione della Commissione presieduta dal Sindaco.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, collocato al secondo posto nella graduatoria per l'assegnazione in locazione di un capannone dell'area artigianale P.I.P. del Comune di Santa Ninfa, impugna l'atto di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice e il bando. Deduce, in particolare, la violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione e illogicità manifesta, contestando che il Sindaco abbia presieduto la Commissione in violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni amministrative. Il ricorrente sostiene inoltre che la società collocata al primo posto non rispetterebbe la previsione del bando e la finalità dei piani per gli insediamenti produttivi, poiché l'attività progettata avrebbe un maggiore impatto emissivo sul territorio rispetto alla propria attività artigianale. È stata altresì formulata domanda cautelare, fondata sul rischio di pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'impossibilità di realizzare il progetto imprenditoriale.
Il parere
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha adottato un parere interlocutorio sul merito, ritenendo necessario acquisire ulteriori elementi istruttori prima di decidere, in particolare una copia del regolamento comunale e una certificazione relativa al numero dei residenti nel Comune al momento dell'emanazione del bando. Tali elementi sono necessari per verificare la disciplina applicabile alla composizione della Commissione, alla luce dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e della normativa regionale siciliana sull'ordinamento degli enti locali. Il Consesso ha invece ritenuto accoglibile la domanda cautelare, disponendo il mantenimento della res adhuc integra nelle more dell'istruttoria, così da evitare la compromissione della situazione controversa. L'Ufficio legislativo e legale dovrà comunicare al Comune la necessità di adempiere all'incombente istruttorio entro sessanta giorni dalla ricezione del parere e riferire successivamente al Consiglio con urgenza.
Osservazioni
Regolare composizione della Commissione
Prima della decisione sul merito occorre acquisire copia del regolamento comunale e una certificazione sul numero dei residenti nel Comune al momento dell'emanazione del bando, al fine di verificare la disciplina applicabile alla presenza del Sindaco nella Commissione.
Domanda cautelare
La domanda cautelare deve essere accolta, mantenendo integra la situazione controversa nelle more dell'istruttoria e della decisione sul merito.
Adempimenti istruttori
L'Ufficio legislativo e legale deve comunicare al Comune la necessità di provvedere all'acquisizione e trasmissione della documentazione entro sessanta giorni dalla ricezione del parere e riferire successivamente al Consiglio con ogni consentita urgenza.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 165/2001
La disposizione è invocata dal ricorrente a sostegno della censura relativa alla separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni amministrative.
art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)
La disposizione è invocata in relazione alla competenza gestionale dei dirigenti e alla contestata presidenza della Commissione da parte del Sindaco.
art. 53, comma 23, legge 23 dicembre 2000, n. 388
La disciplina è indicata dal Consiglio come rilevante per verificare la regolare composizione della Commissione, insieme alla normativa regionale siciliana.
legge regionale siciliana 23 dicembre 2000, n. 30
La normativa regionale sull'ordinamento degli enti locali, nel testo coordinato con la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, deve essere esaminata ai fini della decisione sulla composizione della Commissione.
legge regionale siciliana 16 dicembre 2008, n. 22
Richiamata quale normativa di coordinamento dell'ordinamento regionale degli enti locali rilevante per la questione controversa.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la legittimità della composizione di una commissione comunale dipende da una disciplina speciale collegata alle dimensioni demografiche dell'ente, la decisione sul merito richiede l'acquisizione sia della normativa organizzativa interna dell'ente sia della certificazione della popolazione residente nel momento rilevante.
- La verifica della legittimità della partecipazione del Sindaco a una commissione comunale deve essere compiuta considerando congiuntamente il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, la disciplina statale speciale applicabile agli enti di minori dimensioni e la normativa regionale di ordinamento degli enti locali.
- Nel procedimento consultivo relativo a un ricorso straordinario, qualora gli atti disponibili non consentano di decidere sulla legittimità dell'atto impugnato, il Consiglio di giustizia amministrativa può disporre un approfondimento istruttorio e sospendere la definizione del merito, prescrivendo all'amministrazione un termine per adempiere.
- La tutela cautelare nel ricorso straordinario può essere accordata, anche prima della definizione del merito, quando sia opportuno mantenere integra la situazione controversa per evitare che l'esecuzione degli atti impugnati renda inutile o pregiudichi la decisione finale.
Impugnazione della graduatoria per la concessione di un capannone P.I.P.
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da un'impresa artigiana collocata al secondo posto nella graduatoria per la concessione in locazione di un capannone di circa 242 metri quadrati situato nell'area per gli insediamenti produttivi del Comune di Santa Ninfa.
Atti impugnati e posizione delle parti
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale che ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice e la graduatoria finale, nonché il bando, nella parte in cui prevedeva l'acquisizione del parere di una Commissione presieduta dal Sindaco per la concessione dei lotti o la locazione dei capannoni.
Il ricorrente, titolare di un'attività di riparazione e manutenzione meccanica, elettrica ed elettronica di autoveicoli e motocicli, è risultato secondo classificato, mentre una società controinteressata è stata collocata al primo posto.
Censure dedotte
La censura principale riguarda la presunta violazione del riparto tra indirizzo politico e gestione amministrativa. Il ricorrente richiama l'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che la presidenza della Commissione da parte del Sindaco avrebbe inciso su funzioni amministrative riservate agli organi gestionali.
Sono stati inoltre dedotti eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione e illogicità manifesta.
Un'ulteriore contestazione concerne la posizione della società prima classificata. Secondo il ricorrente, l'attività progettata dalla controinteressata avrebbe un impatto emissivo maggiore e sarebbe quindi meno coerente con le prescrizioni del bando e con la finalità degli insediamenti produttivi rispetto all'attività artigianale esercitata dal ricorrente.
Esigenza di approfondimento normativo e istruttorio
Il Consiglio ha ritenuto che la questione sulla composizione della Commissione non potesse essere definita allo stato degli atti. Occorre, in particolare, verificare la disciplina applicabile alla luce dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e della normativa regionale siciliana sull'ordinamento degli enti locali, costituita dalla legge regionale n. 30/2000, nel testo coordinato con la legge regionale n. 22/2008.
A tal fine devono essere acquisiti:
- il regolamento del Comune di Santa Ninfa;
- una certificazione relativa al numero dei residenti nel Comune al momento dell'emanazione del bando.
Questi elementi sono ritenuti necessari per valutare la regolare composizione della Commissione e la legittimità della partecipazione del Sindaco.
Decisione sulla domanda cautelare
Pur rinviando la decisione sul merito, il Consiglio ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione controversa nelle more dell'istruttoria. Ha pertanto espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda cautelare.
La tutela cautelare è funzionale a evitare che, attraverso l'assegnazione o l'esecuzione degli atti contestati, la situazione di fatto venga modificata in modo da pregiudicare l'utilità della decisione finale.
Adempimenti disposti
L'Ufficio legislativo e legale della Regione deve comunicare al Comune la necessità di acquisire la documentazione indicata entro sessanta giorni dalla ricezione del parere da parte dell'amministrazione comunale.
Dopo l'adempimento, l'Ufficio legislativo e legale dovrà riferire al Consiglio di giustizia amministrativa con ogni consentita urgenza.
Conclusione
Il parere non definisce il merito del ricorso. Esso ha natura interlocutoria quanto alla decisione finale, dispone un'integrazione istruttoria sulla composizione della Commissione e accoglie la domanda cautelare per preservare l'utilità della successiva decisione.
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