Parere n. 67/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario per l’annullamento del provvedimento che ha ridefinito la graduatoria per la concessione del contributo ex art. 2, comma 1, lett. c) della l. n. 77/2009 per interventi di rafforzamento sismico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento che ha ricollocato il ricorrente dalla posizione n. 142 alla posizione n. 605 nella graduatoria per i contributi destinati agli interventi di rafforzamento sismico, sospendendo l’erogazione del contributo.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il provvedimento del 21 maggio 2025, adottato da un dirigente di servizio del Dipartimento regionale della Protezione civile, deducendo, tra l’altro, il difetto di partecipazione procedimentale e l’erronea rideterminazione del punteggio e della posizione in graduatoria. La questione preliminare consisteva nello stabilire se l’atto fosse definitivo ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, considerato che non era stato previamente esperito il ricorso gerarchico nei confronti dell’autorità sovraordinata. Era inoltre pendente un’istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile perché diretto contro un atto non definitivo, emanato da un dirigente di servizio e ancora soggetto al ricorso gerarchico. La definitività costituisce requisito indefettibile del ricorso straordinario e non viene meno per il fatto che l’atto abbia prodotto effetti immediatamente pregiudizievoli, quali il declassamento in graduatoria e la sospensione dell’erogazione del contributo. La questione preliminare assorbe le censure di merito, comprese quelle sulla partecipazione procedimentale e sulla rideterminazione del punteggio, nonché l’istanza cautelare. È stata tuttavia riconosciuta la rimessione in termini per errore scusabile ai fini dell’eventuale proposizione del ricorso gerarchico, poiché il provvedimento non indicava tempi e modalità del rimedio; il ricorso gerarchico potrà essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale recettivo del parere.
Osservazioni
Definitività dell’atto e previo ricorso gerarchico
Il ricorso straordinario è ammissibile soltanto contro provvedimenti amministrativi definitivi. Gli atti adottati da un dirigente di servizio del Dipartimento regionale della Protezione civile non esauriscono il potere amministrativo, poiché restano assoggettati al potere dell’autorità gerarchicamente sovraordinata; è pertanto necessario il previo esperimento del ricorso gerarchico.
Effetti immediatamente pregiudizievoli dell’atto
Il declassamento nella graduatoria e la sospensione della procedura di erogazione del contributo non rendono definitivo il provvedimento. Gli effetti sfavorevoli dell’atto non consentono di superare il difetto di definitività né di accedere direttamente al ricorso straordinario.
Censure di merito
Le doglianze relative al difetto di partecipazione procedimentale e alla contestata rideterminazione del punteggio restano assorbite, poiché presuppongono l’ammissibilità del rimedio straordinario.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare resta assorbita per effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non residuando spazio per una distinta valutazione interinale.
Rimessione in termini per errore scusabile
La mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, dei tempi e delle modalità di esperimento del ricorso gerarchico giustifica la rimessione in termini per la eventuale riattivazione della tutela amministrativa.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso straordinario è proponibile esclusivamente avverso provvedimenti amministrativi definitivi.
La definitività dell’atto è requisito indefettibile di ammissibilità del ricorso straordinario. Quando l’atto proviene da un organo non titolare del potere conclusivo ed è ancora impugnabile con ricorso gerarchico, il ricorso straordinario è inammissibile.
O.C.D.P.C. n. 293 del 2015
È il provvedimento regolatorio richiamato quale fonte della graduatoria regionale relativa ai contributi per gli interventi di rafforzamento sismico.
art. 2, comma 1, lett. c), l. n. 77/2009
È la disposizione legislativa richiamata quale base del contributo oggetto della graduatoria.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile solo contro un provvedimento amministrativo definitivo, adottato dall’autorità titolare del potere conclusivo nell’ambito della struttura amministrativa di appartenenza.
- Quando un atto è adottato da un organo gerarchicamente subordinato e l’ordinamento prevede il ricorso gerarchico all’autorità sovraordinata, il previo esperimento di tale rimedio è necessario affinché l’atto acquisisca definitività e possa essere impugnato con ricorso straordinario.
- La produzione di effetti immediatamente lesivi non attribuisce carattere di definitività a un atto ancora soggetto a controllo o riesame gerarchico.
- La mancata indicazione, nel provvedimento amministrativo, dei tempi e delle modalità del rimedio gerarchico può giustificare la rimessione in termini per errore scusabile ai fini della sua proposizione.
- L’accertamento dell’inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di definitività assorbe le censure di merito e l’istanza cautelare proposta nello stesso ricorso.
Ricorso straordinario contro la ricollocazione in graduatoria per contributi antisismici
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario relativo alla graduatoria per la concessione dei contributi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. c), della l. n. 77/2009 e dall’O.C.D.P.C. n. 293 del 2015, destinati a interventi di rafforzamento sismico.
Premesse e provvedimento impugnato
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Dipartimento regionale della Protezione civile che lo aveva ricollocato dalla posizione n. 142 alla posizione n. 605 della graduatoria regionale, disponendo contestualmente la sospensione della procedura di erogazione del contributo in attesa di un successivo scorrimento.
Nel ricorso erano state prospettate, tra le altre, censure relative al difetto di partecipazione procedimentale e alla contestata rideterminazione del punteggio.
Questione preliminare: definitività dell’atto
Il Collegio ha applicato l’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui il ricorso straordinario è proponibile esclusivamente contro provvedimenti amministrativi definitivi.
La definitività richiede che l’atto provenga dall’autorità titolare del potere conclusivo all’interno della struttura amministrativa. Nel caso esaminato, il provvedimento era stato adottato da un dirigente di servizio e non dal dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile.
Secondo il Collegio, nell’assetto dell’amministrazione regionale siciliana gli atti dei dirigenti di servizio non sono definitivi, poiché rimangono sottoposti al potere dell’autorità gerarchicamente sovraordinata. Contro tali atti deve essere previamente esperito il ricorso gerarchico.
Irrilevanza della lesività immediata
Il Collegio ha precisato che il carattere immediatamente sfavorevole dell’atto non ne determina la definitività. Il declassamento nella graduatoria e la sospensione dell’erogazione del contributo costituiscono effetti concretamente pregiudizievoli, ma non consentono di prescindere dal previo ricorso gerarchico quando l’atto sia ancora soggetto al rimedio amministrativo ordinario.
Assorbimento delle censure di merito e della cautelare
L’accertata non definitività dell’atto è stata ritenuta questione assorbente. Di conseguenza, il Collegio non ha esaminato le censure relative alla partecipazione procedimentale e alla rideterminazione del punteggio, perché attinenti al merito dell’azione amministrativa e logicamente successive alla verifica dell’ammissibilità del rimedio.
È rimasta altresì assorbita l’istanza cautelare, non essendo necessaria una separata delibazione interinale dopo la declaratoria di inammissibilità.
Rimessione in termini
Pur dichiarando il ricorso straordinario inammissibile, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile. Il provvedimento impugnato non indicava infatti i tempi e le modalità di proposizione del ricorso gerarchico.
Il ricorrente è stato quindi autorizzato a proporre eventualmente il ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale recettivo del parere.
Conclusioni
Il parere è nel senso dell’inammissibilità del ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, perché proposto contro un atto non definitivo adottato da un dirigente di servizio e non preceduto dal ricorso gerarchico. L’istanza cautelare è assorbita, mentre è concessa la rimessione in termini per l’eventuale proposizione del ricorso gerarchico.
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