Parere n. 69/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla F.lli Coppolino di Coppolino Antonino & C. S.n.c. (avv. G. Torre) per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Comune di Milazzo n. 63721/2025, comunicata a mezzo PEC il 27 agosto 2025, recante annullamento d’ufficio delle segnalazioni di inizio attività presentate dalla Ditta ricorrente, rispettivamente, in data 23 gennaio 2025 e in data 24 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Comune di Milazzo n. 63721/2025, recante l’annullamento d’ufficio di due SCIA presentate il 23 gennaio 2025 e il 24 febbraio 2025.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il parere riguarda esclusivamente la domanda cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario. La ricorrente ha chiesto la sospensione del provvedimento comunale di annullamento d’ufficio delle due segnalazioni certificate di inizio attività relative all’esercizio di un’attività di deposito di veicoli sottoposti a sequestro. A sostegno del periculum in mora, ha dedotto il pregiudizio all’interesse imprenditoriale derivante dall’impossibilità di esercitare l’attività e un pregiudizio all’interesse pubblico, collegato alle difficoltà per cittadini e autorità competenti di trasferire i veicoli sequestrati in depositi situati in comuni vicini a Milazzo. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha chiesto il parere limitatamente alla cautelare, riservando l’esame del merito a una successiva fase, in attesa del completamento dell’istruttoria.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere contrario all’accoglimento della domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, osservando che il pregiudizio lamentato dall’impresa è di natura eminentemente economico-patrimoniale e, pertanto, può essere eventualmente ristorato mediante il risarcimento del danno. Ha inoltre escluso, allo stato degli atti, la sussistenza del dedotto pregiudizio per cittadini e autorità competenti, considerata la presenza di depositi giudiziari nei comuni vicini a Milazzo. Il merito del ricorso non è stato esaminato.
Osservazioni
Domanda cautelare - Periculum in mora
La domanda cautelare deve essere respinta perché il pregiudizio dedotto dall’impresa è prevalentemente economico-patrimoniale e, in quanto tale, risulta eventualmente ristorabile in sede risarcitoria; non è quindi dimostrato un danno grave e irreparabile.
Domanda cautelare - Interesse pubblico dedotto
Non risulta dimostrato neppure il pregiudizio per cittadini e autorità competenti, poiché nei comuni vicini a Milazzo sono presenti depositi giudiziari idonei a ricevere i veicoli sequestrati.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, il pregiudizio meramente economico-patrimoniale, in quanto normalmente suscettibile di reintegrazione mediante risarcimento, non integra di per sé il periculum in mora necessario per sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando il ricorrente non dimostri concretamente l’irreparabilità del danno lamentato e il pregiudizio dedotto possa essere adeguatamente compensato attraverso la tutela risarcitoria.
- La sussistenza del periculum in mora deve essere valutata anche alla luce delle alternative concretamente disponibili: la presenza di strutture operanti in comuni vicini può escludere il pregiudizio per l’utenza e per le autorità derivante dalla sospensione dell’attività di un singolo operatore.
Rigetto della domanda cautelare proposta in un ricorso straordinario
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare proposta da un’impresa privata nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Il ricorso è diretto contro il provvedimento del Comune di Milazzo n. 63721/2025, comunicato il 27 agosto 2025, con cui sono state annullate d’ufficio due SCIA presentate dall’impresa il 23 gennaio 2025 e il 24 febbraio 2025.
Limiti dell’esame
La Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale ha trasmesso gli atti chiedendo il parere limitatamente alla tutela cautelare, riservando la trattazione del merito del ricorso all’esito dell’istruttoria ancora in corso. Il parere, pertanto, non affronta la legittimità sostanziale del provvedimento comunale di annullamento d’ufficio delle SCIA.
Pregiudizi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente ha fondato la domanda cautelare su due profili:
- il pregiudizio all’interesse imprenditoriale, derivante dall’impossibilità di esercitare l’attività di deposito di veicoli sottoposti a sequestro;
- il pregiudizio all’interesse pubblico, collegato alle difficoltà che cittadini e autorità competenti avrebbero incontrato nel trasferire i veicoli sequestrati presso depositi situati in comuni vicini a Milazzo.
Valutazione del periculum in mora
Il Consiglio ha ritenuto insussistente il necessario periculum in mora. Il danno all’attività imprenditoriale è stato qualificato come eminentemente economico-patrimoniale. Tale pregiudizio, non presentando carattere irreparabile, può essere eventualmente reintegrato mediante il risarcimento del danno qualora il ricorso nel merito risulti fondato.
È stato inoltre escluso il dedotto pregiudizio per cittadini e autorità competenti. Nei comuni vicini a Milazzo risultano infatti presenti altri depositi giudiziari, sicché l’annullamento delle SCIA dell’impresa ricorrente non determina, sulla base degli elementi disponibili, l’impossibilità di collocare i veicoli sequestrati.
Conclusione
Per tali ragioni, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere nel senso che l’istanza cautelare debba essere respinta. La decisione riguarda esclusivamente la cautelare e lascia impregiudicato l’esame del merito del ricorso straordinario, che sarà oggetto di successiva istruttoria e valutazione.
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