DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati UE per l’accesso e l’esercizio di professioni regolamentate, con regole su tessera professionale europea, accesso parziale, cooperazione amministrativa e conoscenze linguistiche. Si applica ai casi previsti dalla normativa UE e, per alcune procedure, anche a cittadini italiani o stabiliti in Italia.
Riconoscimento delle qualifiche professionali UE
Riconoscimento delle qualifiche professionali UE
Il decreto disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea per l’accesso e l’esercizio delle professioni regolamentate in Italia. Regola inoltre la tessera professionale europea, l’accesso parziale alla professione, la cooperazione tra autorità competenti e i controlli linguistici.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina si applica ai cittadini degli Stati membri UE che intendano esercitare in Italia, come lavoratori subordinati o autonomi, una professione regolamentata sulla base di qualifiche ottenute in uno Stato membro che li abiliti all’esercizio della stessa professione nello Stato d’origine. Le disposizioni si applicano, ove compatibili, anche ad alcuni tirocini professionali svolti all’estero da cittadini UE e, per specifiche norme sulla tessera professionale europea, anche a cittadini italiani, a soggetti con qualifiche conseguite in più Stati membri e ai cittadini UE legalmente stabiliti in Italia.
Restano salve le norme sul pubblico impiego. Per i titoli acquisiti in Paesi SEE e Svizzera valgono gli accordi in vigore con l’Unione europea. Per le professioni disciplinate dal capo IV del titolo III restano ferme le condizioni minime di formazione previste da tale capo.
Effetti del riconoscimento
Il riconoscimento consente, se ricorrono gli ulteriori requisiti eventualmente previsti, l’accesso alla professione corrispondente e il suo esercizio alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano. In linea generale, la professione esercitabile in Italia è quella corrispondente alla qualifica posseduta nello Stato membro d’origine, se le attività sono comparabili, salvo il regime di accesso parziale.
Quanto al titolo professionale, il prestatore può usare la denominazione del proprio titolo di studio nella lingua dello Stato di conseguimento, con eventuale abbreviazione, purché tale uso non ingeneri confusione con una professione regolamentata italiana per la quale il riconoscimento non sia stato ottenuto. In caso di rischio di confusione, l’autorità competente può imporre modifiche o aggiunte distintive.
Definizioni rilevanti
La norma definisce in modo ampio la “professione regolamentata”, includendo attività soggette a iscrizione in ordini, collegi, albi, registri o elenchi, rapporti di lavoro subordinato subordinati a qualifiche, attività che implicano l’uso riservato di un titolo professionale, alcune attività sanitarie e le professioni esercitate da membri di associazioni indicate in allegato.
Sono poi definiti, tra gli altri, i concetti di qualifiche professionali, titolo di formazione, autorità competente, formazione regolamentata, esperienza professionale, tirocinio di adattamento, prova attitudinale, Stato membro d’origine e di stabilimento, tessera professionale europea, tirocinio professionale, apprendimento permanente e “legalmente stabilito”.
Autorità competenti
Per il riconoscimento e la gestione delle domande sono individuate diverse autorità in base al settore professionale: ministeri, Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica, Ministero della salute, istruzione, lavoro, sviluppo economico, turismo, beni culturali, infrastrutture, interno, Agenzia delle dogane, CONI e, per le competenze esclusive, regioni e province autonome.
Le regioni e province autonome individuano l’autorità competente per le attività del capo III del titolo III. Le stesse autorità sono competenti anche per la gestione delle domande di tessera professionale europea. Per la guida alpina è prevista una specifica funzione di assegnazione delle domande in presenza di più autorità regionali.
Tessera professionale europea
La tessera professionale europea può essere richiesta per infermiere di assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare. La domanda è gestita tramite il sistema IMI secondo il regolamento di esecuzione UE 2015/983.
Per prestazioni temporanee e occasionali in altri Stati membri, la tessera sostituisce la dichiarazione preventiva per i servizi diversi da quelli soggetti all’articolo 11. Per lo stabilimento o per servizi rientranti nell’articolo 11, l’autorità dello Stato d’origine compie le fasi preparatorie del fascicolo IMI, mentre il rilascio è effettuato dall’autorità dello Stato ospitante. La tessera non attribuisce automaticamente il diritto all’esercizio se nello Stato ospitante restano necessari requisiti di registrazione o altri controlli preesistenti.
Procedura per la tessera professionale europea
La domanda si presenta esclusivamente online e deve essere corredata dei documenti richiesti dallo Stato membro ospitante. L’autorità competente deve confermare la ricezione entro una settimana e segnalare eventuali documenti mancanti, verificando altresì stabilimento legale, autenticità e validità dei documenti. I documenti già presenti e validi nel fascicolo IMI non possono essere nuovamente richiesti per domande successive.
Per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli dell’articolo 11, la tessera va rilasciata entro tre settimane dalla scadenza del termine iniziale di una settimana o dal ricevimento dei documenti mancanti; lo Stato ospitante non può richiedere le dichiarazioni preventive per i 18 mesi successivi. Sono previsti ricorsi contro la decisione o il silenzio dell’autorità competente.
Per lo stabilimento e per i servizi di cui all’articolo 11, l’autorità dello Stato d’origine verifica i documenti entro un mese e trasmette la domanda allo Stato ospitante, che decide entro un mese o, nei casi indicati, entro due mesi. In mancanza di decisione nei termini, o se non viene consentita la prova attitudinale nei casi previsti, la tessera si considera rilasciata automaticamente. La proroga dei termini è possibile per due settimane, una sola volta e solo se strettamente necessaria, in particolare per salute pubblica o sicurezza dei destinatari del servizio.
Accesso parziale alla professione
L’accesso parziale può essere accordato caso per caso solo se il professionista è pienamente qualificato nello Stato d’origine per l’attività richiesta, le differenze rispetto alla professione italiana sono tali da rendere sproporzionata l’imposizione di misure compensative rispetto all’intero percorso formativo nazionale e l’attività è oggettivamente separabile dalle altre attività della professione. L’accesso parziale può essere negato per motivi imperativi di interesse generale, purché la misura sia idonea e proporzionata.
In caso di accesso parziale, il professionista esercita con il titolo dello Stato d’origine e deve indicare chiaramente ai destinatari del servizio l’ambito limitato delle attività svolte. La disciplina non si applica ai casi di riconoscimento automatico delle qualifiche.
Conoscenze linguistiche
L’esercizio della professione richiede il possesso delle conoscenze linguistiche necessarie. Quando la professione incide sulla sicurezza dei pazienti, l’autorità competente deve verificare la conoscenza della lingua italiana; il controllo è possibile anche per altre professioni quando vi sia un serio e concreto dubbio sulla sufficienza della conoscenza linguistica.
Il controllo può avvenire solo dopo il rilascio della tessera professionale europea o dopo il riconoscimento della qualifica, deve essere proporzionato e può essere oggetto di ricorso. Le autorità possono fissare con atti propri il livello linguistico e le modalità di verifica.
Per la provincia autonoma di Bolzano, per le professioni sanitarie è sufficiente la conoscenza dell’italiano o del tedesco. Sono previste una sezione speciale dell’albo dei medici per i professionisti che conoscono solo il tedesco e regole specifiche per i servizi sanitari di pubblico interesse. Per medici e infermieri a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali, la conoscenza dell’italiano non è necessaria se la società di gestione assicura personale sanitario idoneo a garantire la comunicazione con l’assistito; tali professionisti possono iscriversi a una sezione speciale dell’albo e il regime può cessare con decreto ministeriale dopo monitoraggio biennale.
Procedure telematiche e cooperazione amministrativa
Le procedure di domanda e riconoscimento previste dal decreto sono gestite telematicamente secondo la disciplina sullo sportello unico. I termini procedurali decorrono dal momento in cui l’interessato presenta la richiesta o il documento mancante.
Le autorità competenti devono fornire all’autorità dello Stato membro d’origine le informazioni richieste entro 30 giorni, attraverso il sistema IMI. Lo scambio può riguardare anche procedimenti disciplinari e sanzioni penali rilevanti per l’attività professionale. Gli ordini e collegi devono comunicare le sanzioni che incidono sull’esercizio della professione.
In caso di dubbi, l’autorità può chiedere conferme sull’autenticità dei titoli e, per le professioni del capo IV del titolo III, sul rispetto delle condizioni minime di formazione. Se il titolo deriva da una formazione svolta in tutto o in parte in un centro legalmente stabilito in Italia o in un altro Stato membro, è prevista una verifica specifica presso l’autorità dello Stato d’origine.
Centro di assistenza e coordinamento nazionale
Presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee operano il coordinatore nazionale presso la Commissione europea e il centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Il coordinatore promuove l’applicazione uniforme del decreto, diffonde le informazioni utili, esamina proposte di quadri comuni di formazione e favorisce lo scambio di migliori pratiche.
Il centro di assistenza fornisce supporto ai cittadini e agli altri centri di assistenza degli Stati membri, assiste gli interessati nell’ottenimento dei diritti derivanti dal decreto e valuta le questioni complesse anche con il coinvolgimento delle regioni. Le autorità competenti devono inoltre istituire un proprio centro di assistenza e collaborare con i centri degli altri Stati membri, nel rispetto della protezione dei dati personali.
Dati personali e fascicolo IMI
Le autorità aggiornano tempestivamente il fascicolo IMI con le informazioni relative a sanzioni disciplinari e penali che comportino divieti o restrizioni all’esercizio professionale. Gli aggiornamenti devono essere limitati ai dati essenziali: identità del professionista, professione, autorità che ha adottato il provvedimento, ambito e durata della restrizione o del divieto.
L’accesso ai fascicoli è limitato alle autorità competenti. Il titolare ha diritto di chiedere rettifica, soppressione o blocco dei dati e deve essere informato di tale diritto al rilascio della tessera e poi ogni due anni. In caso di cancellazione del fascicolo per alcune tessere, viene rilasciato un attestato di riconoscimento.
I dati personali possono essere trattati per il tempo necessario alla procedura di riconoscimento e come prova del riconoscimento o della trasmissione della dichiarazione. È prevista anche la possibilità per datori di lavoro, consumatori, pazienti, autorità pubbliche e altri soggetti di verificare l’autenticità e la validità della tessera professionale europea.
Deprecazione
La disciplina è strutturalmente collegata al sistema UE di riconoscimento delle qualifiche professionali e, nei contenuti esaminati, resta attuale e utilizzabile. Non emergono elementi che ne impongano la qualificazione come obsoleta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 74 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Decreto legislativo · 9 nov 2007DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 232
- Decreto legislativo · 9 nov 2007DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 208
- Decreto legislativo · 9 nov 2007DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 207
- Decreto legislativo · 9 nov 2007DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 205
- Decreto legislativo · 9 nov 2007DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 204
- Decreto legislativo · 6 nov 2007DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 203
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →