Parere n. 68/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione, del decreto dell’Assessorato della salute della Regione siciliana n. 845 del 1° agosto 2025, pubblicato il 14 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe Sezioni riunite hanno ritenuto la domanda cautelare assistita da profili di fondatezza, allo stato del sommario esame, esclusivamente con riferimento alla clausola di salvaguardia. Considerato il pregiudizio allegato, hanno espresso parere favorevole all’accoglimento parziale dell’istanza cautelare, limitatamente a tale profilo, senza definire nel merito gli ulteriori motivi di legittimità dedotti contro il decreto.
Ricorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione, del decreto dell’Assessore alla salute della Regione Siciliana n. 845 del 1° agosto 2025, recante la determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato per l’anno 2025.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato il decreto assessoriale n. 845/2025 deducendo plurimi vizi di legittimità e chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto. Dal testo emerge che, al sommario esame proprio della fase cautelare, la domanda presenta profili di fondatezza limitatamente alla censura relativa alla cosiddetta clausola di salvaguardia e che è stato allegato un pregiudizio suscettibile di giustificare una tutela cautelare parziale.
Osservazioni
Clausola di salvaguardia
La censura relativa alla clausola di salvaguardia presenta, al sommario esame della fase cautelare, profili di fondatezza sufficienti a giustificare l’accoglimento parziale della domanda, in presenza del pregiudizio allegato.
Ulteriori vizi di legittimità
Il testo non evidenzia profili di fondatezza cautelare riferiti agli ulteriori motivi dedotti; l’accoglimento è pertanto limitato alla clausola di salvaguardia.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del ricorso straordinario, l’accoglimento può essere limitato ai soli motivi che presentino, a un sommario esame, concreti profili di fondatezza e rispetto ai quali sia allegato un pregiudizio cautelabile.
- Quando la fondatezza cautelare riguarda soltanto una specifica clausola dell’atto impugnato, la tutela deve essere accordata in modo parziale e circoscritto a tale profilo, senza estendersi automaticamente all’intero provvedimento.
- L’accoglimento della domanda cautelare non definisce il merito delle ulteriori censure dedotte nel ricorso, che restano da esaminare nella fase decisoria.
Ricorso straordinario contro la determinazione della spesa sanitaria regionale
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da operatori privati dell’assistenza specialistica contro il decreto dell’Assessore alla salute della Regione Siciliana n. 845 del 1° agosto 2025, pubblicato il 14 agosto 2025. Il decreto riguarda la determinazione degli aggregati regionali e provinciali di spesa per l’assistenza specialistica da privato relativa all’anno 2025.
Domanda proposta
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del decreto, previa sospensione cautelare, deducendo plurimi vizi di legittimità. La controversia si colloca nell’ambito della programmazione e della determinazione della spesa regionale per le prestazioni di assistenza specialistica erogate da strutture private.
Valutazione cautelare
Le Sezioni riunite hanno svolto un sommario esame proprio della fase cautelare. Da tale esame è emerso che la domanda presenta profili di fondatezza limitatamente alla censura concernente la cosiddetta clausola di salvaguardia.
Il Collegio ha inoltre considerato l’allegazione di un pregiudizio connesso a tale profilo. La presenza congiunta di una plausibile fondatezza della censura e del pregiudizio allegato ha giustificato l’accoglimento della tutela cautelare, ma soltanto nei limiti della clausola contestata.
Esito
Il parere è nel senso dell’accoglimento parziale della domanda cautelare. La tutela è circoscritta al profilo relativo alla clausola di salvaguardia; il testo non dispone invece l’accoglimento cautelare dell’istanza con riferimento agli ulteriori vizi dedotti dai ricorrenti.
L’esito cautelare non equivale alla definizione del merito del ricorso: la valutazione espressa è limitata al sommario esame della fase cautelare e riguarda esclusivamente il profilo per il quale sono stati ravvisati, allo stato, elementi di fondatezza accompagnati da un pregiudizio allegato.
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