DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 59
Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina il percorso universitario e accademico per formare e abilitare i docenti della scuola secondaria, i concorsi nazionali e l’immissione in ruolo con anno di prova. Regola inoltre la formazione continua dei docenti e istituisce la Scuola di alta formazione dell’istruzione. Le procedure concorsuali seguono scadenze e regimi specifici; la formazione continua incentivata decorre dall’anno scolastico 2023/2024.
Formazione iniziale, abilitazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria
Formazione, abilitazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria
Il decreto istituisce un sistema integrato tra università, istituzioni AFAM e scuole per la formazione iniziale e l’abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Disciplina inoltre i concorsi, l’anno di prova e la formazione in servizio.
Finalità e competenze professionali
La formazione mira a sviluppare competenze culturali, disciplinari, pedagogiche e psicopedagogiche, didattiche, metodologiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative e tecnologiche, oltre a conoscenze di legislazione scolastica. Particolare rilievo è attribuito all’inclusione, alla partecipazione degli studenti e alla capacità di progettare percorsi flessibili, attenti ai talenti, ai bisogni educativi specifici e alla collaborazione con il territorio e la comunità educante. Sono richieste anche consapevolezza dei compiti connessi alla funzione docente, capacità di operare nell’organizzazione scolastica e rispetto della deontologia professionale.
Percorso universitario e accademico di formazione iniziale
Il percorso abilitante è organizzato da università e istituzioni AFAM, anche attraverso centri aggregati, in collaborazione strutturata e paritetica con le scuole. La frequenza è obbligatoria; le attività si svolgono in presenza, mentre la modalità telematica è consentita, per le attività diverse da tirocinio e laboratorio, entro il limite del 20 per cento del percorso.
Il percorso ordinario comprende almeno 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 nell’area pedagogica e almeno 20 di tirocinio diretto e indiretto. Per ciascun credito di tirocinio, l’attività in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. I tirocini non sono retribuiti. Il decreto attuativo definisce contenuti, crediti dedicati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità, percentuale minima di frequenza, standard professionali, modalità di verifica delle competenze, prova finale e criteri per il riconoscimento di crediti universitari o accademici coerenti con gli obiettivi formativi. È riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti secondo il previgente ordinamento, fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.
Il percorso si conclude con una prova scritta, consistente nell’analisi critica del tirocinio scolastico, e una lezione simulata. La commissione comprende un componente designato dall’Ufficio scolastico regionale e un esperto esterno di formazione nelle materie del percorso, eventualmente scelto tra i tutor. La normativa prevede inoltre un profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, anche in relazione alla trasformazione digitale della scuola e dei processi di insegnamento e apprendimento.
Il Ministero dell’istruzione stima e comunica al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno triennale di docenti per tipologia di posto e classe di concorso, considerando anche scuole paritarie, percorsi regionali di istruzione e formazione professionale e scuole italiane all’estero. Possono accedere all’offerta formativa anche studenti iscritti ai corsi per conseguire i titoli richiesti; per le lauree magistrali a ciclo unico occorrono almeno 180 CFU. I crediti di formazione iniziale sono conseguiti in modalità aggiuntiva.
Sono previste riserve e modalità di accesso specifiche per determinate categorie, tra cui chi abbia svolto almeno tre anni di servizio scolastico, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, con almeno un anno nella classe di concorso interessata, chi abbia sostenuto la prova della procedura straordinaria richiamata dalla norma e i titolari di contratti di docenza nei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale. Le riserve e le modalità sono demandate a decreto ministeriale.
Abilitazione e accesso alle diverse classi di concorso
L’abilitazione si consegue completando il percorso di almeno 60 CFU/CFA e superando la prova finale, dopo aver conseguito una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, un diploma AFAM di II livello o un titolo equipollente o equiparato. L’abilitazione ha durata illimitata, ma non attribuisce idoneità né diritto all’immissione in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali.
Chi è già abilitato in una classe di concorso o in un altro grado d’istruzione, oppure possiede la specializzazione sul sostegno, può conseguire una seconda abilitazione acquisendo 30 CFU/CFA nelle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina, fermo il possesso del titolo di studio richiesto. Per tali percorsi sono ammesse modalità telematiche sincrone presso centri accreditati, anche in deroga al limite generale del 20 per cento. La norma prevede inoltre il conseguimento dell’abilitazione con 30 CFU/CFA per le categorie di docenti con il servizio o la partecipazione alla procedura straordinaria indicati dalla disposizione. I costi massimi di iscrizione e delle prove finali sono definiti con decreto e restano a carico dei partecipanti.
Concorsi e requisiti di partecipazione
Il concorso pubblico nazionale per esami e titoli è bandito su base regionale, o interregionale quando i posti siano esigui, con cadenza biennale e nel rispetto del regime autorizzatorio. È finalizzato a coprire i posti previsti come vacanti e disponibili nei due anni scolastici successivi a quello delle prove. I vincitori sono immessi in ruolo in due scaglioni annuali; resta fermo il loro diritto all’assunzione anche negli anni successivi, ove necessario.
Il bando prevede contingenti separati per classi di concorso della scuola secondaria, posti di insegnante tecnico-pratico e posti di sostegno. Ogni candidato può concorrere in una sola regione e per una sola classe di concorso, distintamente per il primo o il secondo grado, nonché per il sostegno se in possesso dei requisiti. I titoli accademici, scientifici e professionali valutabili non possono superare il 20 per cento del punteggio complessivo; sono valorizzati, tra gli altri, il dottorato di ricerca, l’abilitazione conseguita attraverso percorsi selettivi, il superamento di precedenti concorsi ordinari e i titoli in pedagogia speciale e didattica dell’inclusione. Una commissione nazionale di esperti definisce le prove scritte e le relative griglie.
Per i posti comuni è richiesto il titolo di studio di livello magistrale o AFAM di II livello, o equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso, e la relativa abilitazione. Per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti i titoli indicati dalla norma, tra cui laurea, diploma AFAM di I livello o specifici diplomi di specializzazione tecnologica, oltre all’abilitazione pertinente. Per i posti di sostegno è richiesto il superamento del percorso di specializzazione. Per i posti comuni e tecnico-pratici è ammessa la partecipazione anche di chi, pur possedendo il titolo di studio necessario, abbia svolto almeno tre anni scolastici di servizio statale nei cinque anni precedenti, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o tipologia di posto.
Prove, graduatorie e scelta della sede
Per i posti comuni il concorso prevede due prove scritte nazionali e una prova orale; per il sostegno una prova scritta nazionale e una orale. Per i posti comuni, la prima prova scritta verifica le conoscenze disciplinari e, per le lingue straniere, è svolta nella lingua prescelta. La seconda verifica le competenze antropo-psico-pedagogiche e le metodologie e tecnologie didattiche. L’orale verifica le conoscenze della classe di concorso, le competenze didattiche e la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2; comprende una prova pratica quando richiesta dagli insegnamenti. Per il sostegno, la prova scritta riguarda pedagogia speciale, didattica per l’inclusione e relative metodologie. Le prove sono superate con almeno sette decimi o punteggio equivalente; il superamento delle prove scritte è necessario per accedere alla successiva.
Le graduatorie sono formate sommando i punteggi delle prove e dei titoli, valutati per chi abbia superato tutte le prove, e comprendono al massimo un numero di candidati pari ai posti messi a concorso. Hanno validità biennale dall’anno scolastico successivo all’approvazione e cessano comunque con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo o alla scadenza del biennio, fatto salvo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo. I vincitori scelgono la scuola tra i posti vacanti e disponibili della regione, secondo l’ordine di punteggio. Chi risulti utilmente collocato sia nella graduatoria di una classe di concorso sia in quella del sostegno deve optare per una sola procedura.
Anno di prova, assunzione e vincolo di permanenza
I vincitori già abilitati svolgono un periodo annuale di prova in servizio. Per superarlo devono prestare almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 per attività didattiche, e sostenere un test finale; la valutazione conclusiva è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti e sulla base dell’istruttoria del docente tutor. Se il test non è superato o la valutazione è negativa, è previsto un secondo anno di prova, non ulteriormente rinnovabile.
I vincitori ammessi al concorso in virtù del servizio e non ancora abilitati stipulano un contratto annuale di supplenza e devono acquisire 30 CFU/CFA, a proprie spese. Dopo l’abilitazione sono assunti a tempo indeterminato e svolgono l’anno di prova. La prova finale del percorso abilitante può essere sostenuta al massimo due volte; il secondo mancato superamento comporta la cancellazione dalla graduatoria. Anche i vincitori su posto di sostegno sono sottoposti all’anno di prova.
In caso di esito positivo, il docente è confermato in ruolo nella scuola in cui ha svolto la prova e viene cancellato dalle graduatorie concorsuali, a esaurimento e d’istituto, ma non da quelle dei concorsi ordinari. È tenuto a rimanere per almeno tre anni nella stessa istituzione scolastica, nello stesso tipo di posto e classe di concorso; per chi deve ancora completare la formazione iniziale, al triennio si aggiunge il periodo necessario per conseguire l’abilitazione. Sono fatte salve le ipotesi di soprannumero o esubero e quelle previste dall’articolo 33, commi 5 e 6, della legge n. 104/1992 per fatti sopravvenuti dopo la scadenza della domanda di partecipazione. Restano possibili la domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione nella provincia e l’accettazione di una supplenza annuale su altra tipologia o classe di concorso per cui si abbia titolo.
Riordino delle classi di concorso
Le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici sono riordinate e aggiornate con decreto ministeriale per assicurare coerenza tra insegnamenti, titolarità dei docenti e classi dei corsi universitari e AFAM, e per favorire semplificazione, flessibilità e valorizzazione professionale. Per il decreto sono acquisiti i pareri del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, da rendere entro 45 giorni. È inoltre prevista una revisione e razionalizzazione delle classi di concorso, anche mediante accorpamento, per favorire profili interdisciplinari e multidisciplinari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Formazione continua e Scuola di alta formazione dell’istruzione
La formazione continua obbligatoria dei docenti di ruolo integra quella iniziale e riguarda metodologie didattiche innovative, competenze linguistiche, digitali, pedagogiche e psicopedagogiche e la partecipazione degli studenti. Sono previste iniziative specifiche per le discipline STEM, le competenze digitali e le metodologie innovative. Queste attività si svolgono fuori dall’orario di insegnamento; i profili di competenza sono definiti dalla contrattazione collettiva, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle scuole e del contratto collettivo nazionale.
Presso il Ministero dell’istruzione e del merito è istituita la Scuola di alta formazione dell’istruzione, che promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, indirizza la formazione dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale ATA, assolve alle funzioni relative alla formazione continua e coopera con le scuole nella progettazione formativa e nella ricerca educativa. Si avvale di INDIRE e INVALSI e si raccorda con gli uffici ministeriali e con università, istituzioni AFAM e fornitori pubblici e privati di formazione certificata.
La Scuola è composta da un Presidente, un Comitato d’indirizzo e un Comitato scientifico internazionale. Il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio su proposta ministeriale, dura quattro anni ed è confermabile una sola volta; dirige la Scuola, presiede il Comitato d’indirizzo ed è responsabile dell’attività didattica e scientifica e delle strategie di sviluppo. Il Comitato d’indirizzo è composto da cinque membri, tra cui i presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro; dura tre anni e approva il regolamento della Scuola. Il Comitato scientifico internazionale, composto da un massimo di sette membri, dura quattro anni. Ai componenti dei due comitati spettano soltanto rimborsi per viaggio, vitto e alloggio.
La Scuola è supportata da una segreteria tecnica coordinata da un direttore generale nominato per tre anni, con possibilità di un solo rinnovo. Per il funzionamento della segreteria la dotazione organica ministeriale è incrementata di un dirigente di prima fascia, uno di seconda fascia e dodici funzionari. Gli oneri autorizzati ammontano a 2 milioni di euro per il 2023, 1.553.190 euro per il 2024 e 1.421.671 euro annui dal 2025, con copertura a valere sulle risorse indicate dalla norma.
Sistema permanente incentivato dal 2023/2024
A decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente per i docenti di ruolo e le figure di sistema, articolato in percorsi di durata almeno triennale. La formazione riguarda, tra l’altro, metodologie didattiche innovative, competenze linguistiche e digitali, uso critico e responsabile degli strumenti digitali, laboratori e inclusione, con attenzione al benessere psicofisico degli alunni con disabilità e ai bisogni educativi speciali.
I percorsi comprendono anche progettazione, tutoraggio, accompagnamento degli studenti e sperimentazione di modalità didattiche. La partecipazione avviene fuori dall’orario di insegnamento ed è retribuita, anche a valere sul fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Modalità, durata della partecipazione ed eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. Gli obiettivi formativi sono definiti dalla Scuola, cui spetta il coordinamento in raccordo con le amministrazioni competenti.
Disposizioni abrogate e ambito di residua applicazione
Gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, nonché gli articoli 14, 15 e 16, risultano abrogati; gli articoli 8-12 continuano tuttavia ad applicarsi alle procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della legge n. 145/2018. Sono inoltre abrogati i commi 7 e 8 dell’articolo 3 e il comma 3 dell’articolo 4, secondo gli aggiornamenti riportati nel testo.
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