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Parere

Parere n. 65/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dalla Eredi di Belfiore Giuseppe S.r.l. (avv. Rocco Mauro Todero) per l'annullamento del D.D.G n. 1021 del 3 agosto 2023 del Dipartimento regionale dell’ambiente.

Giustizia amministrativa202400021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del D.D.G. n. 1021 del 3 agosto 2023 e del parere C.T.S. n. 439 del 17 luglio 2023, limitatamente alla Condizione Ambientale n. 4 relativa all’esclusione di determinati codici di rifiuto dall’attività R5.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza cautelare, per ottenere l’annullamento del D.D.G. n. 1021 del 3 agosto 2023 del Dipartimento regionale dell’ambiente e del parere della Commissione Tecnico Specialistica n. 439 del 17 luglio 2023, nella parte in cui la Condizione Ambientale n. 4 autorizza l’attività R5 fino alla potenzialità massima annua di 120.000 tonnellate per determinati codici di rifiuto, escludendo quelli identificati dalle tipologie 7.2, 7.6, 7.11 e 7.31-bis dell’Allegato 1, sub-Allegato 1, al d.m. 5 febbraio 1998. Il ricorso è stato notificato e depositato il 28 dicembre 2023. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha eccepito l’irricevibilità per tardività, rilevando che il decreto era stato notificato alla società tramite PEC il 4 agosto 2023. Occorreva quindi stabilire se il ricorso fosse stato proposto entro il termine decadenziale di centoventi giorni e se a tale termine fosse applicabile la sospensione feriale.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività. Il D.D.G. n. 1021 del 3 agosto 2023, contenente specifico richiamo al parere C.T.S. n. 439 del 17 luglio 2023, è stato notificato alla ricorrente a mezzo PEC il 4 agosto 2023. Il termine di centoventi giorni per proporre il ricorso straordinario è pertanto scaduto prima del 28 dicembre 2023, data di notificazione del gravame. Il Collegio ha escluso l’applicabilità della sospensione feriale dei termini al ricorso straordinario, richiamando la direttiva presidenziale del 19 giugno 2020 e precedenti del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile per tardività, senza esame delle censure sostanziali relative alla Condizione Ambientale n. 4. La precedente istanza cautelare era già stata respinta con parere n. 73 del 25 marzo 2024.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso notificato il 28 dicembre 2023 è stato proposto oltre il termine decadenziale di centoventi giorni decorrente dalla notificazione a mezzo PEC del D.D.G. n. 1021 del 3 agosto 2023, effettuata il 4 agosto 2023.

Inapplicabilità della sospensione feriale

Nel calcolo del termine per la proposizione del ricorso straordinario non deve essere computata la sospensione feriale dei termini, istituto non applicabile a tale rimedio secondo l’orientamento richiamato dal Collegio.

Norme richiamate

  • art. 9 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario deve essere proposto entro il termine decadenziale di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato.

  • d.m. 5 febbraio 1998, Allegato 1, sub-Allegato 1

    tipologie 7.2, 7.6, 7.11 e 7.31-bis

    Le tipologie di rifiuto richiamate identificano i materiali esclusi dalla Condizione Ambientale n. 4 oggetto dell’impugnazione; il parere non esamina nel merito la legittimità di tale esclusione.

  • Direttiva presidenziale sui ricorsi straordinari del 19 giugno 2020

    nel computo del termine per la proposizione del gravame non deve tenersi conto della sospensione feriale dei termini, in quanto istituto non applicabile al ricorso straordinario

    La sospensione feriale non si applica al termine per proporre il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

  • Consiglio di Stato, sez. I, n. 1225/2023

    Precedente richiamato a sostegno dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al ricorso straordinario.

  • Consiglio di Stato, sez. I, n. 922/2023

    Precedente richiamato a sostegno dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al ricorso straordinario.

  • C.G.A.R.S., n. 182/2025

    Precedente richiamato a sostegno dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al ricorso straordinario.

  • C.G.A.R.S., n. 15/2025

    Precedente richiamato a sostegno dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al ricorso straordinario.

  • C.G.A.R.S., n. 232/2024

    Precedente richiamato a sostegno dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al ricorso straordinario.

  • C.G.A.R.S., n. 187/2024

    Precedente richiamato a sostegno dell’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al ricorso straordinario.

Massime di principio

  • Il termine di centoventi giorni per la proposizione del ricorso straordinario decorre dalla notificazione dell’atto impugnato quando questa sia stata ritualmente effettuata al destinatario, anche mediante PEC.
  • La sospensione feriale dei termini non si applica al termine decadenziale per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, nel caso siciliano, al Presidente della Regione Siciliana.
  • La proposizione tardiva del ricorso straordinario comporta l’irricevibilità del gravame e impedisce l’esame delle censure di merito formulate contro l’atto impugnato.

Tardività del ricorso straordinario contro una condizione ambientale

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società privata contro il D.D.G. n. 1021 del 3 agosto 2023 del Dipartimento regionale dell’ambiente e contro il parere della Commissione Tecnico Specialistica n. 439 del 17 luglio 2023. L’impugnazione riguardava esclusivamente la Condizione Ambientale n. 4, relativa all’autorizzazione dell’attività R5 e all’esclusione di alcune tipologie di rifiuti.

Oggetto dell’impugnazione

La condizione contestata autorizzava l’attività R5 per una potenzialità massima annua di 120.000 tonnellate, limitatamente ai codici consentiti dalla normativa vigente e alla tipologia 7.1, escludendo i rifiuti rientranti nelle tipologie 7.2, 7.6, 7.11 e 7.31-bis dell’Allegato 1, sub-Allegato 1, al d.m. 5 febbraio 1998.

Il ricorso era stato notificato e depositato il 28 dicembre 2023. La ricorrente aveva inoltre chiesto la sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati. Con il precedente parere n. 73 del 25 marzo 2024, il Consiglio aveva espresso parere negativo sulla misura interinale.

Eccezione di tardività

Nel corso dell’istruttoria definitiva, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, osservando che il D.D.G. n. 1021 del 3 agosto 2023 era stato notificato alla società a mezzo PEC il 4 agosto 2023.

Il Collegio ha ritenuto decisiva tale circostanza. Il decreto notificato conteneva uno specifico richiamo al parere della Commissione Tecnico Specialistica n. 439 del 17 luglio 2023, sicché entrambi gli atti risultavano ritualmente acquisiti nel procedimento e il termine per l’impugnazione decorreva dalla notificazione del decreto.

Termine per il ricorso straordinario

Il ricorso straordinario è soggetto al termine decadenziale di centoventi giorni. Poiché la notificazione del provvedimento era avvenuta il 4 agosto 2023, il termine era già decorso quando il ricorso è stato notificato il 28 dicembre 2023.

Il Consiglio ha inoltre escluso che nel computo potesse tenersi conto della sospensione feriale dei termini. A sostegno di tale conclusione sono stati richiamati la direttiva presidenziale sui ricorsi straordinari del 19 giugno 2020, nonché precedenti del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S., secondo cui la sospensione feriale non è applicabile al termine per proporre il ricorso straordinario.

Conclusione

Il Collegio non ha esaminato nel merito le contestazioni relative all’esclusione delle tipologie di rifiuto dalla condizione ambientale. Ritenendo tardiva la proposizione del gravame, ha espresso il parere che il ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimento

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