Parere n. 70/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dal signor -OMISSIS- (avv. G. Sgrò) per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Dipartimento regionale dell’ambiente di ingiunzione di sgombero n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e dell’ordinanza del Comune di Acquedolci n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di ingiunzione della demolizione e di riduzione in pristino di opere abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta cautelare nel ricorso straordinario per l’annullamento dell’ingiunzione di sgombero del Dipartimento regionale dell’ambiente e dell’ordinanza comunale di demolizione e riduzione in pristino di opere abusive
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, un’ingiunzione di sgombero del Dipartimento regionale dell’ambiente e un’ordinanza del Comune di Acquedolci concernente la demolizione e la riduzione in pristino di manufatti abusivi. In via cautelare ha dedotto il pericolo di un danno non adeguatamente reintegrabile in forma specifica qualora fossero eseguiti lo sgombero e la demolizione. L’Ufficio legislativo e legale ha richiesto il parere limitatamente alla domanda cautelare, riservando l’istruttoria sul merito.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto insussistente il periculum in mora. L’area interessata dai manufatti abusivi era stata sottoposta a sequestro preventivo dal GIP presso il Tribunale di Patti. Tale sequestro priva il ricorrente della disponibilità dell’area, salvo le attività espressamente autorizzate dal giudice penale, e rende allo stato ineseguibile l’ordinanza di demolizione. Poiché manca il necessario presupposto cautelare del pericolo di danno grave e irreparabile, l’istanza è stata respinta. Il parere non ha esaminato il merito del ricorso, ancora oggetto di istruttoria.
Osservazioni
Domanda cautelare - Periculum in mora
La domanda cautelare è stata respinta perché il sequestro preventivo dell’area, disposto dal GIP presso il Tribunale di Patti, priva il ricorrente della disponibilità del bene e rende allo stato ineseguibile l’ordinanza di demolizione. Non sussiste quindi un pericolo attuale di esecuzione dei provvedimenti tale da integrare il periculum in mora.
Norme richiamate
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 10
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato e a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, la presenza del periculum in mora deve essere valutata in relazione alla concreta possibilità di esecuzione dell’atto impugnato e alla conseguente attualità del pregiudizio dedotto.
- Il sequestro preventivo penale dell’area interessata da un provvedimento amministrativo di demolizione, in quanto priva il destinatario della disponibilità del bene e impedisce l’esecuzione dell’ordinanza salvo autorizzazione del giudice penale, esclude allo stato l’attualità del periculum in mora.
- La sospensione cautelare non può essere accordata quando il provvedimento impugnato è già ineseguibile, allo stato, per effetto di un vincolo disposto dall’autorità giudiziaria penale.
Domanda cautelare nel ricorso straordinario contro sgombero e demolizione di opere abusive
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato esclusivamente l’istanza cautelare proposta in un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Il ricorso riguarda un’ingiunzione di sgombero del Dipartimento regionale dell’ambiente e un’ordinanza del Comune di Acquedolci che dispone la demolizione e la riduzione in pristino di manufatti abusivi.
Oggetto dell’esame
La Presidenza della Regione Siciliana – Ufficio legislativo e legale ha trasmesso la relazione chiedendo il parere limitatamente alla tutela cautelare, riservandosi di riferire sul merito dopo il completamento dell’istruttoria. Il ricorrente ha sostenuto che l’esecuzione dello sgombero e della demolizione avrebbe potuto determinare un pregiudizio non reintegrabile in forma specifica.
Valutazione del periculum in mora
Il Consiglio ha condiviso la valutazione dell’Ufficio legislativo e legale secondo cui mancava il necessario periculum in mora. L’area in cui si trovano i manufatti abusivi era stata sottoposta a sequestro preventivo dal GIP presso il Tribunale di Patti.
Il sequestro preventivo:
- priva il ricorrente della disponibilità dell’area, fatta eccezione per le attività espressamente autorizzate dal giudice penale;
- rende, allo stato, ineseguibile l’ordinanza di demolizione;
- esclude quindi l’attualità del pericolo di esecuzione dedotto a sostegno della domanda cautelare.
Decisione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso il parere che l’istanza cautelare debba essere respinta. La decisione riguarda soltanto la domanda cautelare e non anticipa la valutazione sul merito degli atti impugnati, che resta subordinata alla conclusione dell’istruttoria.
Oscuramento dei dati identificativi
Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dall’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dall’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, il Collegio ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
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