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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04758/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento TASI per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 emessi nei confronti del proprietario di appezzamenti di terreno in comproprietà. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo che il presupposto impositivo fosse venuto meno perché i terreni erano stati oggetto, con contratto dell'1.3.2013 e poi con successivo contratto del 15.2.2016 senza soluzione di continuità, di cessione del diritto di uso in favore di un terzo. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato, ritenendo che i contratti contemplassero espressamente la costituzione e il trasferimento di un diritto di uso sugli appezzamenti, con modalità di godimento coerenti con tale diritto, e dunque escludendo la legittimazione passiva del proprietario ai fini TASI. Il Comune di Rieti ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 132 c.p.c., 12 disp. prel. c.c. e 1362 ss. c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avesse qualificato i contratti come traslativi del diritto d'uso senza indicare adeguatamente gli elementi interpretativi posti a base della decisione; (2) violazione dell'art. 1, commi 669 ss., L. 147/2013, deducendo erroneamente che la CTR avesse escluso il presupposto impositivo nonostante la concessione in affitto a terzi dei fondi. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale contro la liquidazione delle spese, lamentando che la CTR avesse liquidato euro 500,00, somma inferiore ai minimi tariffari e lesiva del decoro professionale, in violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dei parametri del d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del Comune, ritenendo inammissibili e comunque infondati entrambi i motivi: il primo perché non autosufficiente e perché diretto in sostanza a sollecitare una diversa interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o di motivazione apparente; il secondo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla qualificazione del rapporto come costituzione/trasferimento di un diritto d'uso e non come mera concessione in affitto. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente sul capo delle spese, affermando che la CTR aveva liquidato un importo (euro 500,00) al di sotto del minimo riconoscibile secondo i parametri applicabili, senza adeguata motivazione e in misura non compatibile con il decoro professionale. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo spese con rinvio alla Commissione tributaria di giustizia di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per dedurre un vizio di motivazione della sentenza; la Corte esclude la nullità perché la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato nel motivo interpretativo; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile solo nei limiti dei canoni legali di ermeneutica.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    La Corte richiama i canoni ermeneutici per affermare che il motivo è inammissibile se non indica specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    Utilizzato come parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge; la Corte dichiara i motivi inammissibili o infondati perché miravano in realtà a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    La Corte esclude il vizio motivazionale anche per la presenza di doppia conforme e perché la motivazione della CTR non è apparente.

  • art. 1, commi 669 ss., L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Normativa sul presupposto TASI richiamata dal Comune; la Corte non la applica in senso favorevole all'ente perché il motivo non coglie la ratio della decisione di merito.

  • art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per contestare la motivazione sulla liquidazione delle spese; la Corte accoglie il ricorso incidentale ritenendo illegittima la liquidazione inferiore ai parametri minimi senza adeguata giustificazione.

  • artt. 2 e 4 d.m. n. 55/2014

    Richiamati per censurare la liquidazione delle spese; la Corte afferma che il giudice deve collocarsi tra minimo e massimo e motivare gli scostamenti apprezzabili.

  • tabella 24 allegata al d.m. n. 55/2014

    Utilizzata per la determinazione del compenso dovuto nel giudizio tributario; la Corte rileva che l'importo liquidato era inferiore al minimo ricavabile dallo scaglione applicabile.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato per affermare che non possono essere liquidate somme simboliche o irrisorie, incompatibili con il decoro della professione forense.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando il ricorrente si limiti a contrapporre una lettura alternativa degli stessi elementi, senza indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici e il modo in cui essi sarebbero stati disattesi.
  • Il motivo di ricorso per violazione dei canoni interpretativi deve essere autosufficiente: la parte deve riportare il testo contrattuale rilevante e spiegare in concreto quali regole ermeneutiche siano state violate; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione non è deducibile quando ricorre una doppia conforme e il ricorrente non evidenzi una divergenza tra le decisioni di primo e secondo grado sui fatti decisivi.
  • Un motivo per violazione di legge è inammissibile se non colpisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si fonda su una ricostruzione diversa della decisione di merito.
  • In materia di liquidazione delle spese processuali, il giudice deve determinare il compenso entro i parametri applicabili e, se si discosta in modo apprezzabile dai valori di riferimento, deve dare adeguata motivazione; non sono legittime liquidazioni meramente simboliche o irrisorie, perché contrastano con il decoro professionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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