Cassazione Civile, Ordinanza n. 33537/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di finanza, l’Amministrazione finanziaria notificava alla società un avviso di accertamento per il 2014 recuperando a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, costi ritenuti relativi a fatture per servizi di trasporto soggettivamente e in parte oggettivamente inesistenti, omessa fatturazione di canoni di noleggio senza conducente di mezzi sociali, omessa dichiarazione di ulteriori ricavi e indebita deduzione di costi per personale mascherati come costi per servizi. La contestazione ruotava attorno a un assetto trilatero tra la società contribuente, un intermediario e una cooperativa esecutrice materiale dei trasporti, ritenuto dall’Ufficio un disegno elusivo con interposizione fittizia dell’intermediario. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, ma la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia e confermava la pretesa. In cassazione la società deduceva: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse ignorato prove sull’effettiva operatività dell’intermediario, sulla sua dotazione di mezzi, sulla clientela e su una sentenza penale assolutoria relativa a fatti analoghi; violazione degli artt. 2729 c.c. e 37 d.P.R. 600/1973, assumendo che gli indizi valorizzati non fossero gravi, precisi e concordanti e che la prova contraria fornita fosse stata trascurata; violazione dell’art. 1705 c.c., invocando l’interposizione reale anziché fittizia; violazione dell’art. 29, comma 3-bis, d.lgs. 276/2003, sostenendo che, anche a voler ravvisare somministrazione irregolare, mancasse una sentenza costitutiva richiesta dal lavoratore e quindi non fosse automatica la pretesa fiscale sui costi di personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mascherava come vizio di omesso esame una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati il secondo e il terzo motivo, affermando che la CTR aveva correttamente applicato l’art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973 in tema di interposizione e aveva motivatamente valorizzato presunzioni gravi, precise e concordanti per ritenere fittizia l’interposizione dell’intermediario e consapevole la partecipazione della contribuente al disegno fraudolento; ha infine respinto il quarto motivo, ribadendo che in caso di somministrazione irregolare o appalto non genuino non è deducibile il costo del personale e non è detraibile l’IVA, poiché manca una prestazione imponibile e il titolo è nullo, senza che rilevi la mancata azione del lavoratore per la costituzione del rapporto. La ricorrente è stata anche condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la valutazione delle prove o chiedere una nuova rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Impone la specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda, a pena di inammissibilità della censura di omesso esame.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili se gli indizi sono valutati complessivamente e presentano gravità, precisione e concordanza; il controllo di legittimità riguarda l’esatta applicazione dei relativi criteri giuridici.
art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973
«In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona»
Consente all’Ufficio di imputare il reddito all’effettivo possessore anche mediante presunzioni; la prova riguarda il possesso effettivo per interposta persona e non solo la fittizietà formale dell’interposizione.
La ricorrente lo invocava per sostenere un’interposizione reale, ma la Corte ha escluso che la fattispecie accertata fosse riconducibile a tale schema, avendo la CTR ravvisato un’interposizione fittizia.
art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003
In caso di somministrazione irregolare schermata da appalto non genuino, l’operazione non è fiscalmente neutra: non sono deducibili i costi del personale e non è detraibile l’IVA, perché il titolo è nullo e manca una prestazione imponibile.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/97
Richiamato nei gradi di merito per la rideterminazione delle sanzioni.
Richiamato per collegare il presupposto Irap ai criteri di corretta e veritiera rappresentazione del risultato economico.
Richiamato in relazione alla determinazione della base imponibile Irap e alla veridicità del bilancio.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia completamente trascurato un fatto storico decisivo; non può essere usato per contestare il modo in cui sono state valutate o soppesate le prove.
- In tema di accertamento tributario fondato su interposizione, l’Ufficio può provare il possesso effettivo del reddito mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta fornito tale quadro indiziario, incombe al contribuente la prova contraria dell’assenza di interposizione o della mancata riferibilità sostanziale dei redditi o delle operazioni.
- La valutazione delle presunzioni deve essere compiuta in modo globale e non atomistico: singoli indizi possono essere anche non decisivi se, considerati nel loro insieme, conducono ragionevolmente alla prova del fatto contestato.
- L’interposizione fittizia può essere accertata anche nei rapporti che coinvolgono una società di capitali; ciò che rileva, ai fini fiscali, è la sostanza economica dell’operazione e l’effettivo titolare del rapporto o del reddito, non la mera apparenza formale.
- In caso di somministrazione irregolare o appalto non genuino, i costi del personale non sono deducibili e l’IVA non è detraibile, perché manca una prestazione imponibile dell’apparente appaltatore e il titolo giuridico dell’esborso è nullo.
- La scelta o l’inerzia del lavoratore nel promuovere l’azione per la costituzione del rapporto di lavoro non condiziona l’accertamento fiscale del Fisco, che è terzo rispetto al rapporto di lavoro e può far valere la nullità del titolo negoziale ai propri fini.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33489/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33491/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33492/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33494/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33495/2024 del 20/12/2024
- ordinanza_civile · 20 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33496/2024 del 20/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →