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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23094/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa all’esito della liquidazione automatizzata del Mod. Unico 2011, relativo all’anno d’imposta 2010, con iscrizione a ruolo di sanzioni e interessi per omesso o carente versamento di IRPEF e IVA per un importo complessivo di euro 39.272,05. Il contribuente aveva impugnato la cartella ottenendone l’annullamento in primo grado; l’Ufficio aveva poi proposto appello, respinto dalla Commissione tributaria regionale. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel testo della decisione non è riportato il contenuto specifico del motivo, perché la Corte definisce la causa in rito per sopravvenuta definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018, come richiamata dalla documentazione depositata dal contribuente e dalla comunicazione dell’Agenzia circa l’integrale sgravio delle cartelle oggetto del ricorso, salvo un residuo di euro 98,00 per diritti tabellari non riscossi. Le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, in ragione dell’esito estintivo del processo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di legittimità, interviene una definizione agevolata che comporti lo sgravio delle pretese oggetto di impugnazione, la Corte può dichiarare l’estinzione del processo senza esaminare il merito del ricorso.
  • L’estinzione del giudizio per definizione agevolata rende inapplicabile il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso.
  • In presenza di sgravio integrale delle cartelle oggetto di lite, la controversia perde l’oggetto anche se residuino importi marginali estranei alla pretesa principale, purché il processo sia definibile nei termini indicati dalla normativa sopravvenuta.
  • In caso di estinzione del giudizio, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, salvo diversa disciplina speciale.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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