Sentenza del 29/07/2016 n. 15853 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF applicate nel gennaio 2004 su TFR (€ 25.655) e incentivo all’esodo (€ 354.376), corrisposti alla cessazione del rapporto di lavoro il 31 dicembre 2003. A.B., che aveva cessato il rapporto a 54 anni, invocava l’aliquota agevolata prevista dall’art. 19, comma 4-bis, TUIR, alla luce della sentenza CGUE 21 luglio 2005, causa C-207/04, e contestava inoltre errori nella dichiarazione del sostituto d’imposta. Dopo la comunicazione di irregolarità del 15 dicembre 2008, l’Agenzia aveva richiesto € 61.029,45 al netto delle ritenute. Il contribuente aveva domandato il rimborso di € 69.699 e, in subordine, il ricalcolo dell’imposta in € 30.322 senza sanzioni. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973: la domanda di rimborso era stata presentata oltre 48 mesi dalla ritenuta, effettuata nel gennaio 2004.
La decisione
La CTP di Milano, con sentenza del 18 gennaio 2010, aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo l’imposta iscritta a ruolo da € 61.029 a € 30.322 e annullando le sanzioni. La CTR della Lombardia aveva poi accolto l’appello del contribuente e riconosciuto il rimborso, ritenendo applicabile il termine decennale di prescrizione oppure, in alternativa, facendo decorrere il termine di 48 mesi dalla comunicazione di irregolarità del 15 dicembre 2008. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia: l’art. 38 si applica anche alle richieste di rimborso del percipiente per ritenute alla fonte e il termine decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Poiché l’imposta contestata era già non dovuta, nella misura applicata, al momento della ritenuta, non rilevavano né la successiva liquidazione ex art. 36-bis né la successiva pronuncia della CGUE. La domanda era quindi tardiva. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese, comprese quelle di legittimità; non ha deciso definitivamente nel merito il diritto all’aliquota agevolata o l’importo dell’imposta.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
La prima, in particolare, poichè in contrasto anche con la lettera della richiamata disposizione che espressamente (comma 2) riferisce la previsione di un termine di decadenza anche all'istanza di rimborso presentata "dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta", indicando in tal caso quale dies a quo la "data in cui la ritenuta è stata operata".
Il termine di decadenza di 48 mesi opera anche per il percipiente che richieda il rimborso di somme trattenute alla fonte; decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata effettuata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
La Corte lo richiama quale norma residuale per le domande di restituzione quando mancano disposizioni specifiche. Nel caso deciso prevale però la disciplina specifica dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
il principio posto dall'art. 2935 c.c. , secondo cui la prescrizione "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" - il quale è da ritenersi applicabile anche alla decadenza - deve essere inteso con riferimento alla sola possibilità legale, non influendo sul decorso della prescrizione, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto di agire in cui venga a trovarsi il titolare del diritto
Per la decorrenza del termine rileva la possibilità giuridica di far valere il diritto, non l’eventuale difficoltà fattuale o la mancata conoscenza della successiva interpretazione favorevole. Il principio è applicato anche ai termini di decadenza.
La CTR aveva richiamato la prescrizione decennale per la ripetizione dell’indebito, ma la Cassazione esclude che tale termine sostituisca il termine speciale di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 per il rimborso delle imposte sui redditi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La comunicazione conseguente alla liquidazione automatizzata non sposta la decorrenza del termine di rimborso quando il diritto nasce perché la ritenuta era già indebita al momento in cui fu operata; non si tratta in tal caso di un’eccedenza provvisoria da accertare a saldo.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 19, comma 4-bis
La disposizione è indicata come fondamento della pretesa del contribuente all’aliquota agevolata per l’incentivo all’esodo. La Cassazione non decide nel merito l’applicabilità dell’agevolazione, poiché accoglie il ricorso sul profilo preliminare della tardività della domanda di rimborso.
Massime di principio
- Per chiedere il rimborso di un’imposta sui redditi trattenuta alla fonte, il percipiente deve rispettare il termine speciale di 48 mesi previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, calcolato dalla data della ritenuta.
- Il termine non decorre dalla successiva comunicazione di irregolarità o liquidazione automatizzata se la contestazione riguarda un’imposta che si assume non dovuta già al momento della ritenuta. La decorrenza dal saldo può rilevare, invece, quando il rimborso dipende da versamenti in acconto provvisori o da un’eccedenza determinabile solo a saldo.
- La successiva dichiarazione d’incompatibilità di una norma nazionale con il diritto dell’Unione, anche mediante pronuncia della Corte di giustizia, non sospende né differisce di per sé il termine per presentare la domanda di rimborso.
- La qualificazione della richiesta come ripetizione d’indebito soggetta alla prescrizione ordinaria non consente di eludere il termine decadenziale speciale previsto dalla disciplina tributaria.
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