Sentenza del 29/07/2016 n. 15822 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE - Compensi professionali corrisposti ad amministratore di società - Attività estranee al rapporto di amministrazione - Deducibilità - Criterio di competenza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava la ripresa a tassazione relativa all'IRPEG e all'IRAP per il 2002, sostenendo principalmente che i compensi corrisposti all'ingegnere C.A., amministratore della società, per attività di progettazione e direzione dei lavori della rete del gas dovessero essere qualificati come compensi spettanti all'amministratore e, quindi, dedotti secondo il criterio di cassa nell'anno del pagamento. In subordine, sosteneva la deducibilità per competenza in ragione della delibera assembleare. La società contestava inoltre il recupero di altri costi, tra cui spese condominiali, di riscaldamento, manutenzione di automezzi e parcheggi, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che le remunerazioni corrisposte all'amministratore per attività tecniche o professionali estranee alle funzioni tipiche di amministrazione, anche se riferite all'oggetto sociale, non rientrano nei compensi agli amministratori deducibili per cassa ai sensi dell'art. 62, comma 3, del TUIR, oggi art. 95, comma 5. Tali somme costituiscono costi per prestazioni di servizi e sono deducibili secondo il criterio di competenza, nell'esercizio in cui la prestazione è ultimata; nel caso concreto, nel 2001 e non nel 2002. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per formulazione astratta e il quarto per avere richiesto una diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 62, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986, oggi art. 95, comma 5, TUIR
I compensi spettanti agli amministratori delle società e degli enti sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.
La deducibilità per cassa riguarda i compensi propriamente spettanti per l'attività di amministrazione e gestione della società, non le remunerazioni relative a prestazioni tecniche o professionali autonome rese dall'amministratore.
Art. 75, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, oggi art. 109, comma 2, lett. b), TUIR
Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
I compensi per progettazione, direzione lavori o altre prestazioni professionali estranee all'incarico gestorio sono costi per servizi e si imputano per competenza nell'esercizio di ultimazione della prestazione.
Art. 2389 c.c.
Compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione.
La norma riguarda la remunerazione dell'attività di amministrazione e gestione e non impedisce che l'amministratore riceva una distinta remunerazione per incarichi tecnici o professionali ulteriori, purché effettivamente autonomi e adeguatamente documentati.
Art. 366-bis c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono individuare uno specifico errore di diritto o un vizio rilevante della sentenza; non è sufficiente formulare una questione giuridica astratta.
Massime di principio
- Per stabilire il criterio fiscale di deduzione non è decisivo che il prestatore sia amministratore della società: occorre qualificare concretamente la natura dell'attività svolta.
- I compensi per funzioni gestorie proprie dell'amministratore seguono, in via generale, il criterio di cassa previsto dal TUIR; quelli per attività professionali autonome, come progettazione o direzione lavori, seguono il criterio di competenza dei servizi.
- La riferibilità della prestazione all'oggetto sociale non la rende automaticamente un'attività di amministrazione: possono coesistere il rapporto gestorio e un distinto incarico professionale.
- Per sostenere la deducibilità di costi e compensi occorrono incarichi distinti, delibere chiare, fatture dettagliate, prova dell'effettiva esecuzione e documentazione idonea a collegare la spesa all'attività o al bene cui si riferisce.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei documenti o delle prove: occorre indicare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante.
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