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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 4889 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Riscossione - Ingiunzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l’ingiunzione, deducendo vizi relativi alla motivazione e alla mancata allegazione della cartella di pagamento richiamata, all’omessa o inesatta indicazione del giudice competente e delle modalità e dei termini d’impugnazione, alla correttezza del calcolo degli interessi di mora e alla prescrizione del credito. Il testo non indica gli importi, le date specifiche, il giudice adito né il contenuto integrale dei singoli motivi.

La decisione

Il provvedimento ritiene che non occorra allegare una cartella già notificata e quindi conosciuta dal contribuente: il richiamo a essa può valere come rinvio al suo contenuto, inclusi tributi ed ente impositore. L’eventuale omissione o errore nell’indicazione del giudice, delle forme o del termine per ricorrere non determina la nullità dell’atto, ma impedisce soltanto la decorrenza del termine d’impugnazione; nel caso descritto il ricorso era comunque tempestivo. La verifica degli interessi di mora è considerata possibile mediante calcoli aritmetici sui dati dell’atto; l’importo esposto nell’ingiunzione è indicativo, perché calcolato assumendo come scadenza la data dell’atto. Quanto alla prescrizione, il termine ordinario decennale è un limite massimo applicabile in mancanza di una disciplina specifica, ma agli interessi si applica il termine quinquennale previsto dall’art. 2948, n. 4, c.c. Il brano fornito non riporta il dispositivo finale, perciò non consente di stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto, né la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1

    L' obbligo d' allegazione, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, quindi mai la cartella di pagamento che il concessionario provi di aver già notificato al contribuente stesso.

    L’obbligo di allegazione riguarda gli atti non conosciuti né altrimenti conoscibili dal contribuente. Non si estende alla cartella di pagamento della quale il concessionario dimostri la precedente notificazione.

  • Codice civile, art. 2946

    Il limite ordinario" di "dieci anni' fissato dall' art. 2946 ("prescrizione ordinaria") cod. civ. costituisce soltanto il "limite" massimo, invalicabile, comunque per l' interprete, nelle ipotesi, frequentissime in campo di diritto tributario, in cui mancano disposizioni specifiche

    Il termine decennale è il limite ordinario massimo e opera quando manca una disposizione specifica applicabile; non esclude l’applicazione di termini prescrizionali più brevi previsti per particolari crediti.

  • Codice civile, art. 2948, n. 4

    ciò non esclude che, essendo lo stesso certamente soggetto a estinzione per prescrizione come qualsivoglia altro credito, anche al credito tributario possano (e, quindi, debbano) applicarsi disposizioni del codice civile regolanti prescrizioni diverse da quella generale (innanzi richiamata), e, quindi, in particolare, quella dettata dal n. 4 dell' art. 2948 a mente della quale "si prescrivono in cinque anni ... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

    Gli interessi connessi al credito tributario sono soggetti alla prescrizione quinquennale, in quanto rientrano tra gli interessi e le prestazioni periodiche indicati dalla norma.

Massime di principio

  • L’allegazione di un atto richiamato nella motivazione non è necessaria se l’amministrazione prova che il contribuente lo aveva già ricevuto e poteva conoscerne il contenuto; il richiamo può allora identificare validamente gli elementi già riportati nell’atto notificato.
  • L’omessa o errata indicazione delle modalità, del giudice o del termine per impugnare non comporta automaticamente la nullità dell’atto: secondo il testo, incide sulla decorrenza del termine d’impugnazione.
  • Gli interessi di mora possono essere verificati con un calcolo aritmetico fondato sugli importi dovuti, sulle date rilevanti e sui tassi applicabili nei diversi periodi. L’importo indicato nell’atto può essere soltanto provvisorio, perché calcolato fino alla data di emissione.
  • In materia tributaria non va applicato automaticamente il termine decennale: occorre verificare se esista un termine specifico più breve. In particolare, il testo riconduce gli interessi alla prescrizione quinquennale.

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