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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 208 - Comm. Trib. Prov. Lecco

RIMBORSO - Transazione con cliente - Attribuzione intero onere ad un associato - Perdita di partecipazione - Mancata indicazione nell'UNICO - Credito di imposta - Assenza dichiarazione integrativa - Diritto di rimborso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto il diritto dell'associato al rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973. La mancata indicazione della perdita nella dichiarazione dei redditi e l'assenza di una dichiarazione integrativa non impediscono il rimborso, poiché il credito deriva da una situazione sostanziale effettivamente esistente e documentata.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'associazione professionale aveva corrisposto a un cliente una somma transattiva per danni connessi all'attività professionale. I professionisti associati avevano sottoscritto una scrittura privata stabilendo che l'intero importo fosse a carico di uno solo degli associati. Tale esborso costituiva per quest'ultimo una perdita di partecipazione fiscalmente rilevante ai sensi degli artt. 8 e 54 del d.P.R. 917/1986, dalla quale derivava un credito d'imposta. La controversia riguardava la possibilità di chiedere il rimborso nonostante la perdita non fosse stata indicata nel quadro RH del modello UNICO e non fosse stata presentata una dichiarazione integrativa.

Norme richiamate

  • Art. 8 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La perdita di partecipazione attribuibile al socio di un'associazione professionale può assumere rilevanza fiscale secondo le regole previste per la determinazione del reddito complessivo.

  • Art. 54 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La somma posta integralmente a carico dell'associato, in quanto collegata all'attività professionale dell'associazione, rileva nella determinazione del reddito di lavoro autonomo come componente negativo o perdita fiscalmente riconoscibile.

  • Art. 38 d.P.R. 602/1973

    Consente di chiedere il rimborso delle imposte versate in eccesso quando il contribuente dimostri l'esistenza del credito, anche se l'errore o l'omissione non è stato corretto mediante dichiarazione integrativa.

Massime di principio

  • Quando un contribuente sostiene personalmente un onere riferibile a un'associazione professionale e tale imputazione individuale è provata da documenti idonei, l'esborso può generare una perdita o un credito fiscalmente rilevante.
  • La mancata esposizione di una perdita nella dichiarazione dei redditi non elimina necessariamente il diritto sostanziale al credito, se il contribuente è in grado di dimostrarne l'effettiva esistenza e quantificazione.
  • La dichiarazione integrativa non costituisce sempre una condizione indispensabile per chiedere il rimborso di imposte versate in eccesso: può essere sufficiente presentare un'istanza di rimborso nei termini applicabili, allegando la documentazione probatoria.
  • Per sostenere una richiesta analoga sono essenziali la transazione, la scrittura privata tra gli associati, la prova del pagamento, il collegamento dell'onere all'attività professionale e la corretta quantificazione del credito.
  • La soluzione dipende dalla distinzione tra violazione formale dichiarativa e inesistenza del diritto sostanziale: l'omissione dichiarativa può non precludere il rimborso se non incide sull'esistenza del credito e non determina un'indebita duplicazione fiscale.

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