Sentenza del 29/07/2016 n. 15821 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.B. ha chiesto la revocazione della precedente sentenza della Corte di cassazione n. 22579/2012, deducendo un errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. La Corte aveva deciso il ricorso senza considerare che il contribuente e il suo difensore risiedevano in un Comune colpito dal sisma del maggio 2012. In base all'art. 6 del D.L. n. 74/2012, le udienze dovevano essere rinviate d'ufficio, salvo rinuncia espressa. L'udienza si era invece tenuta in assenza della difesa, anche perché il domiciliatario era deceduto. In fase rescissoria, il contribuente ha inoltre sostenuto che, in applicazione del criterio di cassa previsto dall'art. 50, poi art. 54, del TUIR, avrebbe avuto diritto a dedurre integralmente nel 2001 i canoni di locazione dello studio pagati anticipatamente per il quinquennio successivo.
La decisione
La Corte ha accolto la revocazione, riconoscendo un evidente errore percettivo nella precedente sentenza: dagli atti risultava che il ricorrente risiedeva in un Comune terremotato e che l'udienza avrebbe dovuto essere rinviata. La sentenza precedente è stata quindi revocata. Tuttavia, esaminando nuovamente il ricorso originario, la Corte lo ha rigettato nel merito. Ha ritenuto non inerente e non congrua la spesa di Lire 150.000.000, pagata nel 2001 in anticipo per canoni relativi al periodo 2002-2007, poiché non era adeguatamente collegata alla produzione dei compensi professionali, risultava sproporzionata e presentava profili di incertezza, anche perché il contratto avrebbe potuto non rinnovarsi. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 6 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla L. 1 agosto 2012, n. 122
Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
La norma imponeva il rinvio automatico dell'udienza quando la parte o il difensore risiedeva o aveva sede in un Comune colpito dal sisma, salvo rinuncia espressa. La mancata applicazione della norma, dovuta a una svista nella lettura degli atti, ha leso il diritto di difesa e integrato un errore di fatto revocatorio.
Art. 391-bis c.p.c.
Consente di chiedere la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi in cui ricorra un errore di fatto revocatorio.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto rilevante è quello derivante da una svista o da un'erronea percezione degli atti, consistente nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti o nell'ignoranza di un fatto risultante dagli stessi.
Art. 111 della Costituzione
Impone che il processo si svolga nel contraddittorio tra le parti e in condizioni di parità. La Corte ha ritenuto assorbito il motivo, poiché la revocazione è stata già riconosciuta per l'errore di fatto che aveva impedito la partecipazione all'udienza.
Art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, oggi art. 54 del TUIR
Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
Il criterio di cassa non rende automaticamente deducibile ogni spesa pagata nell'anno. È comunque necessario che il costo sia inerente, congruo, certo e funzionalmente collegato all'esercizio dell'attività professionale. Il pagamento anticipato non basta, da solo, a dimostrare la deducibilità integrale.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa quando la decisione si fonda su una svista percettiva nella lettura degli atti, non quando si contesta una valutazione giuridica o interpretativa del giudice.
- Le norme che prevedono il rinvio automatico delle udienze per situazioni emergenziali devono essere applicate quando i requisiti risultano dagli atti; la mancata considerazione di tali requisiti può comportare la violazione del diritto di difesa e la revocazione della decisione.
- Anche nel reddito professionale determinato per cassa, la deduzione della spesa richiede il requisito dell'inerenza: il costo deve essere effettivamente collegato all'attività, congruo e sufficientemente certo.
- Il pagamento anticipato di costi relativi a periodi futuri non garantisce necessariamente la deduzione integrale nell'anno del pagamento, soprattutto quando la spesa è sproporzionata, non ancora maturata o collegata a un rapporto contrattuale che potrebbe cessare o non rinnovarsi.
- La riapertura del giudizio per un vizio processuale non implica necessariamente la vittoria nel merito: una volta revocata la decisione, il giudice può riesaminare la controversia e confermare comunque il rigetto della domanda.
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