Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25989/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha contestato alla società la debenza dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per gli anni 2012 e 2013, ritenendo che l'attività di raccolta fosse svolta tramite centri di trasmissione dati non collegati al totalizzatore nazionale. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo che l'adesione del bookmaker alla procedura di regolarizzazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 643, L. 190/2014 fosse sufficiente a far venir meno la responsabilità solidale anche per il CTD che non aveva aderito alla sanatoria. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 643, L. 190/2014, sostenendo che la regolarizzazione del bookmaker non elimina la responsabilità per le annualità pregresse riferibili a un CTD non aderente, poiché la procedura richiede che l'emersione riguardi il singolo centro attivo e che siano soddisfatte tutte le condizioni di legge. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., censurando l'affermazione della CTR secondo cui la mancata adesione del CTD costituirebbe un fatto negativo da provare a carico dell'Amministrazione, mentre l'onere di dimostrare il perfezionamento della procedura e, quindi, anche la mancata adesione o le circostanze positive equivalenti grava su chi invoca la regolarizzazione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha chiarito che la procedura di cui all'art. 1, comma 643, L. 190/2014 non è un condono generalizzato, ma una regolarizzazione finalizzata a far emergere e inserire nel circuito legale attività ancora in essere alla data del 30 ottobre 2014. Perciò la domanda del solo bookmaker può valere solo se la regolarizzazione riguardi lo specifico CTD attivo, incluso nella rete, e se risultino adempiute tutte le condizioni previste dalla norma, compresa la riferibilità della domanda al singolo centro e gli ulteriori adempimenti richiesti. Nel caso concreto la CTR aveva errato nel ritenere sufficiente la sola adesione del bookmaker nonostante il rifiuto del CTD. Inoltre, la Corte ha ribadito che l'onere di provare il perfezionamento della procedura grava su chi lo invoca e che la mancata adesione del centro non è un fatto negativo che trasferisce automaticamente l'onere probatorio all'Amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente. Le spese del merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 643, L. 190/2014

    "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici [...]"

    La disposizione introduce una procedura di regolarizzazione fiscale e amministrativa finalizzata all'emersione di attività di raccolta scommesse svolte senza collegamento al totalizzatore nazionale; la regolarizzazione presuppone che l'attività sia in essere alla data indicata e richiede il rispetto di tutte le condizioni previste, compresa la riferibilità allo specifico CTD e il conseguimento dei titoli abilitativi richiesti.

  • art. 88 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    Il rilascio del titolo di polizia è uno degli adempimenti necessari per il perfezionamento della procedura di regolarizzazione.

  • art. 24, comma 10, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 111/2011

    È richiamato come criterio di determinazione dell'imposta unica dovuta per i periodi d'imposta anteriori al 2016 nell'ambito della regolarizzazione.

  • art. 4, comma 4-bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401

    Viene richiamato dal comma 644 come disciplina sanzionatoria penale che resta ferma per i soggetti non aderenti alla regolarizzazione o decaduti dalla stessa.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova non si sposta automaticamente per il solo fatto che si invochi un fatto negativo; chi invoca il perfezionamento della regolarizzazione deve dimostrare i relativi presupposti.

  • art. 2727 c.c.

    La prova del fatto negativo può essere fornita tramite fatti positivi contrari o per presunzioni, ma ciò non determina un'inversione dell'onere probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge prospettata con entrambi i motivi di ricorso.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La procedura di regolarizzazione fiscale prevista per il settore delle scommesse non integra un condono generalizzato, ma uno strumento di emersione finalizzato a consentire la prosecuzione lecita di attività ancora esistenti alla data rilevante; ne restano fuori le posizioni non riconducibili a un centro attivo e specificamente incluso nella rete oggetto di regolarizzazione.
  • La domanda presentata dal solo bookmaker può essere sufficiente solo se la regolarizzazione sia effettivamente riferita allo specifico centro di raccolta e se risultino rispettate tutte le condizioni di legge, compresi il pagamento dovuto, il titolo abilitativo di polizia e il collegamento al totalizzatore nazionale.
  • Chi invoca il perfezionamento della procedura di regolarizzazione ha l'onere di provare tutti i relativi presupposti fattuali; la mancata adesione del CTD non è un fatto negativo che trasferisce automaticamente sull'Amministrazione l'onere di dimostrazione, potendo semmai essere provata mediante fatti positivi contrari o presunzioni.
  • In materia di regolarizzazioni fiscali settoriali, il venir meno della responsabilità per il passato non può essere desunto in modo automatico dalla sola adesione del soggetto principale, quando la norma richieda la persistenza e l'emersione dell'attività periferica concretamente operante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.