Cassazione Civile, Ordinanza n. 18226/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato distinti avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d'imposta 2009, 2010 e 2011, contestando la non imponibilità fatturata per servizi di security svolti all'interno del porto di Trieste. Le contribuenti avevano impugnato gli avvisi e ottenuto esito favorevole in primo grado; in appello la CTR del Friuli-Venezia Giulia aveva rigettato l'appello principale dell'Agenzia e accolto quello incidentale delle contribuenti, ritenendo che l'attività di vigilanza/security portuale rientrasse tra i servizi nei porti che riflettono direttamente il funzionamento degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto, e quindi fosse esente da IVA ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 14 disp. prel. c.c., sostenendo che i servizi di vigilanza svolti dalla società non potessero essere considerati esenti. Le controparti resistevano con controricorso proponendo anche ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato un precedente recente in fattispecie analoga, secondo cui il servizio di vigilanza svolto da soggetti privati in ambito portuale è esente da IVA quando è riconducibile ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9 d.P.R. 633/1972, in considerazione dell'obbligatorietà del servizio imposta dalla direttiva 2005/65/CE e della sua diretta connessione con il funzionamento degli impianti e con le operazioni di transito delle merci e di sbarco/imbarco dei passeggeri. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale e, per assorbimento, il ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controricorrenti. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633 del 1972
Comprende tra le operazioni esenti anche i servizi prestati nei porti che riflettono direttamente il funzionamento degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto; in tale previsione rientrano, se resi nell'ambito dei luoghi qualificati, anche i servizi relativi al movimento di persone.
Richiamato dall'Agenzia a sostegno dell'interpretazione della norma fiscale, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 3, comma 13, d.l. n. 90 del 1990, conv. in L. n. 165 del 1990
Norma di interpretazione autentica che chiarisce l'ambito dell'art. 9, n. 6, includendo i servizi relativi al movimento di persone, purché resi nell'ambito dei luoghi qualificati.
Direttiva n. 2005/65/CE
La sua obbligatorietà conferma la connessione funzionale dei servizi di security portuale alle operazioni e alla sicurezza del terminal, ai transiti di merci e passeggeri.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per le memorie depositate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non trova applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In tema di IVA, i servizi di security o vigilanza resi in ambito portuale possono beneficiare dell'esenzione prevista per i servizi prestati nei porti quando risultino funzionalmente connessi al funzionamento dell'infrastruttura portuale e alle operazioni di transito di merci e persone.
- Ai fini dell'esenzione non è decisivo il solo nomen iuris del servizio, ma la sua concreta funzione rispetto alle attività portuali e la sua obbligatorietà normativa come indice della connessione diretta con gli scambi internazionali.
- L'interpretazione dell'art. 9, comma 1, n. 6, d.P.R. 633/1972 va letta alla luce della norma di interpretazione autentica che include anche i servizi relativi al movimento di persone, purché resi nei luoghi qualificati.
- Quando il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- L'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, se soccombente, non è automaticamente tenuta all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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