Cassazione Civile, Ordinanza n. 21247/2025 del 24/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di due società di persone, rideterminando il reddito d'impresa per l'anno 2010 e disconoscendo, tra l'altro, la deducibilità dei rimborsi chilometrici corrisposti ai soci per l'uso di autoveicoli personali. Su tale base aveva poi imputato per trasparenza ai soci il maggior reddito societario con ulteriori avvisi personali. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridotta; in appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano, con un unico motivo principale, la violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non sufficiente, ai fini della deducibilità dei rimborsi auto calcolati forfettariamente secondo le tabelle ACI, la produzione di note spese e schede mensili con destinazione e chilometri percorsi, pretendendo invece anche la documentazione analitica di pedaggi, carburante, vitto, alloggio e simili. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale condizionato ex art. 57 D.Lgs. 546/1992, lamentando la novità in appello della domanda di integrale annullamento degli avvisi personali, perché in primo grado i soci avevano contestato solo parzialmente le riprese fiscali. Nel corso del giudizio di legittimità, però, erano state presentate domande di definizione agevolata della lite ai sensi della L. 197/2022 e, per una delle società, era intervenuta anche rinuncia al ricorso con adesione dell'Agenzia.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso principale e incidentale, perché ha rilevato la sopravvenuta definizione agevolata delle controversie relative agli avvisi di accertamento personali, con conseguente estinzione del processo per tali posizioni, e ha altresì preso atto della valida rinuncia al ricorso da parte della società, con adesione dell'Agenzia, dichiarando estinto il processo anche per questa parte. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate, sia per effetto della disciplina sulla definizione agevolata, sia in ragione dell'accordo tra le parti relativo alla rinuncia. Non è stata disposta alcuna attestazione ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata nel motivo principale, ma non scrutinato nel merito per sopravvenuta estinzione del processo
richiamato come norma asseritamente violata nel motivo principale, ma non scrutinato nel merito per sopravvenuta estinzione del processo
art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992
invocato nel ricorso incidentale condizionato per sostenere l'inammissibilità in appello di una domanda nuova
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale del motivo principale per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base formale del motivo incidentale per nullità processuale
richiamato per l'imputazione per trasparenza del reddito societario ai soci
art. 1, commi 186-203, L. n. 197 del 2022
disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; se ricorrono i presupposti e non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola domanda e comporta l'estinzione del processo
art. 1, comma 193, L. n. 197 del 2022
individua le controversie escluse dalla definizione agevolata
art. 1, comma 194, L. n. 197 del 2022
stabilisce che, in assenza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda
art. 1, comma 195, L. n. 197 del 2022
prevede la necessità di una distinta domanda per ciascuna controversia autonoma e chiarisce che la controversia autonoma coincide con ciascun atto impugnato
art. 1, comma 196, L. n. 197 del 2022
prevede lo scomputo di quanto già versato e la prevalenza degli effetti della definizione sulle pronunce non passate in giudicato
art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022
consente la sospensione del processo su richiesta del contribuente che intenda avvalersi della definizione
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
dispone l'estinzione del processo in caso di deposito della domanda e della prova del versamento; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 1, comma 200, L. n. 197 del 2022
prevede il termine per la notificazione dell'eventuale diniego della definizione
norma sul rito camerale di trattazione in Cassazione
richiamato per la validità della rinuncia al ricorso sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per l'adesione della controparte alla rinuncia al ricorso
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non applicato perché l'estinzione non rientra nelle ipotesi che impongono l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti, la sopravvenuta definizione agevolata prevista dalla legge speciale determina l'estinzione del processo quando risultino integrati tutti i presupposti applicativi, inclusa la tempestiva presentazione della domanda; se non sono dovuti importi, il perfezionamento avviene con la sola domanda.
- Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali, per controversia autonoma deve intendersi ciascun atto impugnato, con la conseguenza che per ogni avviso occorre una distinta domanda.
- L'eventuale diniego della definizione, per incidere sulla validità del perfezionamento, deve essere notificato nel termine previsto dalla legge.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e tempestiva, produce estinzione del processo ove intervenga l'adesione della controparte nei modi previsti dal codice di rito.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata o per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e può disporre la compensazione integrale delle spese secondo la disciplina applicabile e gli accordi tra le parti.
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