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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21247/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di due società di persone, rideterminando il reddito d'impresa per l'anno 2010 e disconoscendo, tra l'altro, la deducibilità dei rimborsi chilometrici corrisposti ai soci per l'uso di autoveicoli personali. Su tale base aveva poi imputato per trasparenza ai soci il maggior reddito societario con ulteriori avvisi personali. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridotta; in appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano, con un unico motivo principale, la violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto non sufficiente, ai fini della deducibilità dei rimborsi auto calcolati forfettariamente secondo le tabelle ACI, la produzione di note spese e schede mensili con destinazione e chilometri percorsi, pretendendo invece anche la documentazione analitica di pedaggi, carburante, vitto, alloggio e simili. L'Agenzia proponeva ricorso incidentale condizionato ex art. 57 D.Lgs. 546/1992, lamentando la novità in appello della domanda di integrale annullamento degli avvisi personali, perché in primo grado i soci avevano contestato solo parzialmente le riprese fiscali. Nel corso del giudizio di legittimità, però, erano state presentate domande di definizione agevolata della lite ai sensi della L. 197/2022 e, per una delle società, era intervenuta anche rinuncia al ricorso con adesione dell'Agenzia.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso principale e incidentale, perché ha rilevato la sopravvenuta definizione agevolata delle controversie relative agli avvisi di accertamento personali, con conseguente estinzione del processo per tali posizioni, e ha altresì preso atto della valida rinuncia al ricorso da parte della società, con adesione dell'Agenzia, dichiarando estinto il processo anche per questa parte. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate, sia per effetto della disciplina sulla definizione agevolata, sia in ragione dell'accordo tra le parti relativo alla rinuncia. Non è stata disposta alcuna attestazione ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie pendenti, la sopravvenuta definizione agevolata prevista dalla legge speciale determina l'estinzione del processo quando risultino integrati tutti i presupposti applicativi, inclusa la tempestiva presentazione della domanda; se non sono dovuti importi, il perfezionamento avviene con la sola domanda.
  • Ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali, per controversia autonoma deve intendersi ciascun atto impugnato, con la conseguenza che per ogni avviso occorre una distinta domanda.
  • L'eventuale diniego della definizione, per incidere sulla validità del perfezionamento, deve essere notificato nel termine previsto dalla legge.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e tempestiva, produce estinzione del processo ove intervenga l'adesione della controparte nei modi previsti dal codice di rito.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata o per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e può disporre la compensazione integrale delle spese secondo la disciplina applicabile e gli accordi tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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